Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19 

I bandi e gli avvisi di gara in corso sono pubblicati sulla piattaforma START al seguente indirizzo: https://start.toscana.it. E' possibile effettuare una ricerca selezionando "ricerca avanzata" e come stazione appaltante "Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze".

Le aggiudicazioni e gli affidamenti di gara sono pubblicati sulla piattaforma START al seguente indirizzo: https://start.toscana.it. E' possibile effettuare una ricerca selezionando "ricerca avanzata" e come stazione appaltante "Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze".

In alternativa alla piattaforma START, l'Ordine utilizza anche la piattaforma MEPA presente sul sito: https://www.acquistinretepa.it

Le informazioni inerenti le procedure di gara in formato tabellare sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" di questo sito sotto la voce "Bandi di gara e contratti".

Di seguito si riportano gli avvisi non oggetto di pubblicazione sulla piattaforma START o MEPA.

pdf Avviso indagine di mercato Toscana Medica 2025 2027 (195 KB) (pubblicato il 08/11/2024. Scadenza il 15/11/2024 ore 13)
document Modello richiesta di invito Toscana Medica 2025-2027 (17 KB)

pdf Avviso pubblico per attività di supporto anticorruzione e trasparenza (201 KB) (pubblicato il 15/09/2023. Scadenza il 30/09/2023)
pdf Affidamento incarico supporto al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (186 KB)

pdf Avviso pubblico incarico attività per conformità edilizia (179 KB) (pubblicato il 15/09/2022. Scadenza il 29/09/2022)
pdf Affidamento incarico conformità edilizia e direzione lavori (179 KB)

pdf Avviso selezione incarico consulenza ENPAM (177 KB)  (pubblicato il 18/07/2022. Scadenza 02/08/2022)
pdf Affidamento incarico consulenza ENPAM (190 KB)

pdf Avviso selezione Organizzatore Eventi (204 KB) (pubblicato il 17/06/2022. Scadenza il 02/07/2022)
pdf Affidamento incarico specialistico per attività di supporto all’Ufficio Eventi e Pubblicazioni (145 KB)

pdf Avviso pubblico Elenco Avvocati (199 KB) (pubblicato il 04/03/2022)
document Domanda partecipazione Elenco Avvocati (formato Word)
(17 KB)
pdf Elenco Avvocati convenzionati (193 KB) document (17 KB)

pdf Avviso selezione Commercialista (173 KB) (pubblicato il 22/10/2021. Scadenza il 06/11/2021)
pdf Affidamento incarico di consulenza e assistenza contabile (finanziaria, economica e patrimoniale) triennio 2022-2024 (141 KB)

pdf Avviso selezione Consulente del Lavoro (190 KB) (pubblicato il 22/10/2021. Scadenza il 06/11/2021)
pdf Affidamento incarico di Consulente del Lavoro quinquennio 2022-2026 (137 KB)

pdf Avviso selezione Medico Competente (165 KB) (pubblicato il 22/10/2021. Scadenza il 06/11/2021)
pdf Affidamento incarico di Medico Competente quinquennio 2022-2026 (136 KB)

pdf Bando selezione DPO (181 KB) (pubblicato il 29/03/2021. Scadenza il 13/04/2021)
pdf Affidamento incarico Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) (136 KB)

pdf Bando selezione staff editoriale (185 KB)  (pubblicato il 28/01/2021. Scadenza il 12/02/2021) Errata corrige: pdf Errata Corrige
(97 KB)
pdf Affidamento incarichi Capo Redattore “Toscana Medica” e Addetto Stampa (135 KB)

pdf Bando selezione Presidente Revisori dei Conti (175 KB) (pubblicato il 16/09/2020. Scadenza il 01/10/2020)
pdf Affidamento incarico Presidente Revisori dei Conti quadriennio 2021-2024 (123 KB)

pdf Bando supporto Organizzazione Eventi (192 KB) (pubblicato il 14/01/2020. Scadenza il 13/02/2020)
pdf Affidamento incarico per attività di supporto specialistico all’Ufficio Eventi e Pubblicazioni (107 KB)

In attuazione alla convenzione-quadro stipulata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, l'Ordine di Firenze ha sottoscritto un accordo con la Società ARUBA Spa per la fornitura di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai medici e agli odontoiatri iscritti all'Ordine di Firenze che ne faranno richiesta.

La casella PEC non sostituisce la tradizionale casella e-mail eventualmente già posseduta. Infatti i messaggi scambiati da una casella PEC ad un'altra casella PEC hanno valore legale analogo alla raccomandata con ricevuta di ritorno e quindi può essere utile per comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni dotate di PEC, con altri colleghi anch'essi dotati di PEC e con ogni altro soggetto pubblico o privato, comunque dotato di PEC. Viceversa la tradizionale casella e-mail può tranquillamente continuare ad essere utilizzata per tutti i messaggi ai quali non è necessario attribuire valore di lettera raccomandata.

Per completezza di informazione è necessario ricordare che, una volta attivata la casella PEC, gli eventuali messaggi che verranno recapitati in quella casella saranno considerati legalmente ricevuti dal destinatario, anche se il messaggio non dovesse venir letto. Infatti, al pari della lettera raccomandata, il recapito di un messaggio nella casella PEC equivale alla firma sulla ricevuta di ritorno. Per questo motivo si raccomanda, una volta effettuata l'attivazione, di tenere costantemente sotto controllo la casella PEC.

Si fa inoltre presente che gli indirizzi PEC dei professionisti vengono pubblicati per legge nel Registro nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC e quindi possono essere visionati e utilizzati da tutte le Pubbliche Amministrazioni, nonchè dai cittadini.

Per attivare la casella PEC, è necessario andare sul sito internet www.pec.it, cliccare sulla casella "Convenzioni" e inserire il Codice Offerta OMCEO-FI-0036. E' necessario inserire, inoltre, il codice fiscale e il nome e cognome e il sistema verificherà l'iscrizione all'Ordine. A questo proposito, si fa presente che il sistema si basa sull'archivio nazionale degli iscritti gestito dalla FNOMCeO, per cui potrebbe accadere che il sistema non riconosca qualche nominativo (soprattutto i nuovi iscritti all'Ordine) perché ancora non presente nell'archivio nazionale. In questo caso sarà necessario riprovare ad identificarsi nel sistema dopo qualche settimana, per il tempo necessario affinchè il sistema prenda in carico i dati. I successivi passaggi serviranno per generare la documentazione che dovrà essere sottoscritta ed inviata nei modi che saranno indicati nel corso della procedura. Una volta completata la registrazione e inviati i documenti necessari, la casella PEC sarà attiva. Non è necessario comunicare all'Ordine l'avvenuta attivazione del servizio, in quanto sarà la stessa Società Aruba Spa a comunicarlo.

Qui una breve guida sulla procedura di attivazione: pdf NUOVA PROCEDURA ATTIVAZIONE PEC IN CONVENZIONE (296 KB)

A questo proposito si ricorda che la casella PEC deve necessariamente essere associata ad una persona fisica. Ne discende che, nel caso di esercizio della professione in forme associative con altri colleghi, ogni professionista dovrà provvedere per sé e sarà responsabile unicamente della casella PEC intestata a suo nome.

Il servizio è gratuito perché i relativi costi saranno a carico dell'Ordine. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine ha deciso di assumersi questo onere a vantaggio di tutti gli iscritti interessati al servizio, per facilitare l'uso dello strumento. In ogni caso, se nel frattempo il professionista avesse già provveduto autonomamente ad attivare una casella PEC con un altro gestore, non è necessario procedere all'attivazione anche della casella offerta dall'Ordine, perché è sufficiente possederne una. In questo caso tuttavia è necessario che il medico comunichi all'Ordine la sua PEC autonomamente acquistata. Nel caso in cui il professionista sia titolare di due caselle PEC, una professionale e una personale, ha priorità di pubblicazione quella professionale e solo tale indirizzo PEC comparirà nel Registro nazionale INI-PEC.

In caso di necessità di assistenza tecnica, è possibile andare sul sito di Aruba https://assistenza.aruba.it oppure contattare il servizio di help desk telefonico al n. 0575/0505 (opzione 3-1-2) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 20. L'Ordine non ha possibilità di risolvere eventuali inconvenienti tecnici.

A norma del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, i professionisti sprovvisti di PEC incorrono nella sospensione dall'Albo professionale, fino a quando non adempiono.

pdf AVVISO DI CONVOCAZIONE MEDICI (235 KB)

pdf AVVISO DI CONVOCAZIONE ODONTOIATRI (251 KB)

La prima convocazione non ha raggiunto il quorum.

La seconda convocazione non ha raggiunto il quorum.

Terza convocazione: pdf RISULTATI FINALI (101 KB)

L'Ordine dei Medici di Firenze ha predisposto un  pdf Manuale per il caricamento dei dati delle fatture sanitarie (277 KB) per descrivere il funzionamento del sistema di caricamento dei dati delle fatture emesse ai pazienti sul portale del Sistema Tessera Sanitaria, che i colleghi potranno tener presente per ottemperare a questo onere. Questo opuscolo sarà progressivamente aggiornato al pervenire degli aggiornamenti da parte ministeriale.


Si ricorda che:

  • entro il 30 settembre di ogni anno devono essere trasmessi i dati delle fatture sanitarie relative al primo semestre dell'anno stesso;
  • entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere trasmessi i dati delle fatture sanitarie relative al secondo semestre dell'anno precedente;
  • si segue il "principio di cassa" nel senso che rileva la data del pagamento ai fini dell'invio dei dati. Ad esempio, una fattura del mese di giugno, pagata in luglio, va comunicata entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
  • in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione scatta la sanzione di 100 euro per ogni fattura omessa. Se la comunicazione è tardiva ma entro 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo; se la comunicazione è errata ma viene corretta entro 5 giorni la sanzione non è applicata.
  • come descritto nel Manuale di cui sopra, i medici che sono in possesso di una Carta Operatore CNS rilasciata dalla ASL o dall'Azienda Ospedaliera (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti ambulatoriali, medici dipendenti) devono accedere al sito ministeriale con tale Carta inserita nel lettore. A questi medici l'Ordine non può rilasciare le credenziali perché invaliderebbero la Carta Operatore (i due strumenti sono fra loro incompatibili).
  • i medici liberi professionisti puri e i medici che comunque non dispongono di una Carta Operatore CNS devono richiedere all’Ordine le credenziali di accesso al Sistema TS per poter procedere alla certificazione di malattia telematica ai fini INPS e per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse nei confronti dei pazienti. Le credenziali devono essere richieste dalla PEC personale a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. ATTENZIONE: Per l’accesso al sistema TS non va attivata la Tessera Sanitaria e non va usato il lettore smart card (riservato ai titolari di convenzione con la ASL o Azienda Ospedaliera), al fine di evitare sovrapposizioni di Codice Fiscale sul portale Sistema TS che generano problemi di accesso.

ATTENZIONE: Si ricorda che le credenziali di accesso a Sistema TS sono utili sia per inviare i dati sanitari per il 730 precompilato, sia per il rilascio dei certificati di malattia telematici, PER CUI NON POSSONO ESSERE CEDUTE O RIVELATE A TERZI.

Di seguito una breve raccolta di informazioni utili per i neo-iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi di Firenze.
Informazioni più ampie e dettagliate sono disponibili sul sito dell'Ordine e nelle FAQ.

MANUALE DELLA PROFESSIONE MEDICA
L'Ordine offre l'opportunità ai/alle giovani colleghi/colleghe neo-iscritti/e all'Albo di scaricare gratuitamente il "Manuale della Professione Medica" edito dalla casa editrice C.G. Edizioni Medico Scientifiche di Torino.
Per scaricare il manuale, seguire le seguenti istruzioni:
- Andare su www.cgems.it (sito ufficiale della casa editrice C.G. Edizioni Medico Scientifiche)
- Selezionare il prodotto "Manuale della Professione Medica"
- Aggiungere il prodotto nel carrello acquisti e cliccare su ACQUISTA
- Inserire il coupon CGPROFMED nell'apposito spazio e cliccare sul pulsante AGGIUNGI: l'importo del carrello verrà azzerato
- Procedere con la creazione di un nuovo utente, inserendo i propri dati anagrafici, se non ci si è mai registrati sul sito della casa editrice
- Cliccare su CONTINUA seguendo i passaggi indicati dal sito finché non si INVIA L'ORDINE
- Si accede così all'area riservata personale dell'utente
- Cliccare sul pulsante WebReader in alto a sinistra
- Cliccare sul pulsante "Libri" nel menu a sinistra e sulla cover del "Manuale della Professione Medica" che risulta istantaneamente attivato e disponibile alla lettura.

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE
E’ possibile stampare il certificato direttamente dal sito dell’Ordine www.ordine-medici-firenze.it accedendo all’Area riservata con SPID o CIE (in bollo o in carta libera nei previsti casi di esenzione).
In alternativa inviare una email di richiesta a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

CODICE REGIONALE PROVVISORIO PER I MEDICI CHIRURGHI
E’ necessario per le sostituzioni ai Medici di medicina generale e per le sostituzioni nel servizio di Guardia medica. Si richiede all’Ufficio Convenzioni della ASL inviando l’apposito modulo in bollo (Villa Fabbri Via di San Salvi, 12 Firenze tel. 0556934555/557) a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. unitamente a copia di un documento d’identità.
Modulo e istruzioni disponibili al link https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/moduli-e-documenti/modulistica/59-richiesta-codice-regionale-provvisoriohttps://www.ordine-medici-firenze.it/professione/moduli-e-documenti/modulistica/59-richiesta-codice-regionale-provvisorio.
Per informazioni sul servizio di Guardia Medica scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

RILASCIO CREDENZIALI SISTEMA TS
Tutti i medici liberi professionisti, nonché coloro che effettuano sostituzioni ai medici di medicina generale o turni di guardia medica (e non siano titolari di credenziali rilasciate dalla ASL), devono richiedere all’Ordine le credenziali di accesso al Sistema TS per poter procedere alla certificazione di malattia telematica ai fini INPS e per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse nei confronti dei pazienti.
Le credenziali devono essere richieste dalla PEC personale a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Soltanto i medici neoiscritti, non ancora in possesso di indirizzo PEC, possono richiederle via mail scrivendo a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e allegando copia di un documento d’identità.
ATTENZIONE: Per l’accesso al sistema TS non va attivata la Tessera Sanitaria e non va usato il lettore smart card (riservato ai titolari di convenzione con la ASL o Azienda Ospedaliera), al fine di evitare sovrapposizioni di Codice Fiscale sul portale Sistema TS che generano problemi di accesso.

PEC (posta elettronica certificata)
Per tutti i professionisti iscritti all’Albo è obbligatorio dotarsi di una casella PEC e di comunicarla all’Ordine.
L’Ordine di Firenze ha una convenzione con il gestore ARUBA per permettere ai propri iscritti di attivare una casella PEC gratuitamente per tre anni. Modalità di attivazione al link: https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/pec

CAMBIO RESIDENZA
Il cambio di residenza o di domicilio deve essere comunicato al più presto all’Ufficio Albi che provvederà a comunicarlo anche all’ENPAM e alla Federazione Nazionale degli Ordini.
Modulo scaricabile al link https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/moduli-e-documenti/modulistica/39-variazione-di-residenza-o-domicilio da inviare con un documento d’identità a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure alla PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE ALL’ORDINE
La quota d’iscrizione annuale si paga attraverso il bollettino Pagopa inviato ogni anno all’indirizzo PEC degli iscritti.
Per l’addebito in conto corrente, il modulo è scaricabile al link https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/moduli-e-documenti/modulistica/625-mod-040-modulo-addebito-in-cc-quota-annuale-iscrizione-ordine da inviare con copia di un documento d’identità a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure alla PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività libero professionale, deve essere fatta denuncia di inizio attività all’Agenzia delle Entrate per chiedere l’attribuzione del numero della Partita IVA.
Si ricorda che il possesso della Partita IVA è necessario per l’emissione di fatture relative all’attività professionale esercitata. Non è richiesto il possesso della Partita IVA per le attività di lavoro dipendente (pubblico o privato) o assimilati.
Per ulteriori informazioni di natura fiscale e tributaria: https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/faq-domande-frequenti?view=article&id=172&catid=22

Gentile iscritta/o, in qualità di Presidente della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Firenze ti do il benvenuto e con l’occasione ti invito a leggere alcune importanti informazioni:

MANUALE DELLA PROFESSIONE MEDICA
L'Ordine offre l'opportunità ai/alle giovani colleghi/colleghe neo-iscritti/e all'Albo di scaricare gratuitamente il "Manuale della Professione Medica" edito dalla casa editrice C.G. Edizioni Medico Scientifiche di Torino.
Per scaricare il manuale, seguire le seguenti istruzioni:
- Andare su www.cgems.it (sito ufficiale della casa editrice C.G. Edizioni Medico Scientifiche)
- Selezionare il prodotto "Manuale della Professione Medica"
- Aggiungere il prodotto nel carrello acquisti e cliccare su ACQUISTA
- Inserire il coupon CGPROFMED nell'apposito spazio e cliccare sul pulsante AGGIUNGI: l'importo del carrello verrà azzerato
- Procedere con la creazione di un nuovo utente, inserendo i propri dati anagrafici, se non ci si è mai registrati sul sito della casa editrice
- Cliccare su CONTINUA seguendo i passaggi indicati dal sito finché non si INVIA L'ORDINE
- Si accede così all'area riservata personale dell'utente
- Cliccare sul pulsante WebReader in alto a sinistra
- Cliccare sul pulsante "Libri" nel menu a sinistra e sulla cover del "Manuale della Professione Medica" che risulta istantaneamente attivato e disponibile alla lettura.

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE
È possibile stampare il certificato direttamente dal Sito dell’Ordine www.ordine-medici-firenze.it registrandosi nell’Area riservata con SPID o CIE.

RILASCIO CREDENZIALI SISTEMA TS
L’odontoiatra libero professionista, per procedere alla certificazione di malattia telematica dei propri pazienti e per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse nei confronti dei pazienti, deve possedere le credenziali TS, rilasciate dall’Ordine su espressa richiesta dell’iscritto scrivendo una PEC a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PEC (posta elettronica certificata)
Per tutti i professionisti iscritti all’Albo è obbligatorio dotarsi di una casella PEC e di comunicarla all’Ordine.
L’Ordine di Firenze ha una convenzione con il gestore ARUBA per l’attivazione gratuita.
Per la modalità di attivazione consulta il sito: https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumentioperativi/pec

CAMBIO RESIDENZA
Il cambio di residenza o di domicilio deve essere comunicato al più presto all’Ufficio Albi, che provvederà ad avvisare anche all’ENPAM e la FNOMCeO, inviando un’autocertificazione (modulo reperibile sul sito dell’Ordine nella Modulistica) con copia di documento d’identità allegato a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure alla PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE ALL’ORDINE
La quota d’iscrizione annuale si paga attraverso il bollettino Pagopa inviato ogni anno all’indirizzo PEC degli iscritti o tramite addebito su conto corrente bancario: per questa seconda ipotesi si può scaricare l’apposito modulo direttamente dalla sezione Modulistica del sito www.ordine-medici-firenze.it e inviarlo con copia di un documento d’identità all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure alla PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività libero professionale, deve essere fatta denuncia di inizio attività all’Agenzia delle Entrate per chiedere l’attribuzione del numero della Partita IVA.
Si ricorda che il possesso della Partita IVA è necessario per l’emissione di fatture relative all’attività professionale esercitata. Non è richiesto il possesso della Partita IVA per le attività di lavoro dipendente (pubblico o privato) o assimilati.

ONAOSI
La Fondazione ONAOSI è un istituto di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani sorta per assistere e sostenere gli orfani dei medici, dei veterinari e dei farmacisti che si trovavano a vivere sprovvisti di mezzi.
L'adesione all'ONAOSI è automatica per i medici dipendenti pubblici, mentre per i medici e gli odontoiatri liberi professionisti o convenzionati l'adesione è su base volontaria. L'Ordine consiglia caldamente ai giovani colleghi di consultare il sito https://www.onaosi.it/ modo da conoscere l'attività e gli scopi della Fondazione e di aderirvi.

ENPAM
I medici e gli odontoiatri, dal mese successivo all’iscrizione all'Albo, sono automaticamente iscritti anche alla Cassa di Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM), organismo previdenziale di categoria.
Nell'anno successivo a quello dell'iscrizione all'Ordine, il professionista riceverà dall'ENPAM la richiesta di contributi per il Fondo di Previdenza Generale "Quota A" che rappresenta il contributo previdenziale minimo dovuto da tutti gli iscritti agli Albi, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto, e che si differenzia nel suo importo per fasce di età.
Inoltre l'ENPAM richiede il versamento dei contributi proporzionali al reddito libero professionale per il Fondo di Previdenza Generale "Quota B". Tale contributo è commisurato in percentuale al reddito libero professionale prodotto nell'anno precedente e non riguarda solo i redditi derivanti da libera professione "pura", ma anche i redditi derivanti dalla professione intra-moenia, extra-moenia, prestazioni occasionali mediche e collaborazioni coordinate e continuative.
Se invece l’odontoiatra viene assunto come dipendente da un Ente Pubblico o da una struttura sanitaria privata, allora oltre a dover versare i contributi all'ENPAM, come sopra detto, subirà le trattenute in busta paga che il datore di lavoro verserà all'INPS.
I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili fiscalmente.
Per maggiori informazioni consulta il sito internet: https://www.enpam.it/

CODICE DEONTOLOGICO
Si ricorda l’importanza del rispetto delle norme del Codice Deontologico scaricabile in formato PDF:
https://www.ordine-medici-firenze.it/ordine/deontologia-e-normativa/codice-deontologico

ECM
É opportuno consultare l'apposita pagina del sito istituzionale che viene aggiornata in presenza di novità sulla materia, sia a livello regionale che nazionale, tenendo presente che nell'anno solare di prima iscrizione all'Ordine non sussiste obbligo di acquisire crediti ECM.
Si ricorda l’obbligo formativo del 15% dei crediti complessivi del triennio sul tema della radioprotezione.

SCIA
Si prega di far riferimento alla normativa regionale https://www.regione.toscana.it/-/autorizzazione-eaccreditamento-strutture-sanitarie.

QUESITI
Per rispondere ad eventuali domande o per richieste di appuntamento, puoi scrivere alla Commissione Albo Odontoiatri all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare le FAQ (domande frequenti) sul sito dell’Ordine www.ordinemedici-firenze.it.

Ti auguro Buon Lavoro!


Per la Commissione Albo Odontoiatri
Il Presidente - Dott. Alexander Peirano

Scarica qui l'informativa generale privacy dell'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze:  pdf Informativa privacy (163 KB)

Scarica qui l'informativa specifica per le elezioni: pdf Informativa privacy Elezioni (205 KB)

Scarica qui l'informativa specifica per l'attività di verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2: pdf Informativa assolvimento obbligo vaccinale (168 KB)

Scarica qui l'informativa specifica per videosorveglianza dei locali: pdf Informativa videosorveglianza (104 KB)

Scarica qui l'informativa specifica per annunci su bacheca online del sito: pdf Informativa annunci bacheca (180 KB)

Scarica qui l'informativa specifica per riprese e immagini durante gli eventi: pdf Informativa riprese e immagini (60 KB)

 

Procedura per la gestione degli eventi di violazione dei dati personali (Data Breach): pdf Delibera CD 38 2021 (142 KB)

La bacheca contiene annunci di domanda/offerta relativamente alle seguenti categorie di inserzioni:

  • AFFITTI E VENDITE DI AMBIENTI SANITARI
  • BORSE DI STUDIO
  • OPPORTUNITA' DI LAVORO
  • SOSTITUZIONI
  • STRUMENTAZIONI

Per l'inserimento degli annunci in bacheca è necessario autenticarsi con SPID o con CIE. Il sistema mantiene traccia degli accessi in autenticazione per ogni finalità consentita dalla legge. Il testo dell'annuncio è a totale carico e responsabilità dell'inserzionista che ha l'obbligo di inserire informazioni corrette, aggiornate, veritiere e documentabili. L'Ordine si riserva il diritto di non pubblicare o di eliminare annunci che non rispondano a questi principi. In ogni caso, la pubblicazione online non rappresenta alcuna forma di approvazione, avallo o garanzia da parte dell'Ordine sul contenuto del testo pubblicato. Aderendo al servizio, l'inserzionista accetta i presenti termini e condizioni e le dichiarazioni di responsabilità e di tutela della privacy qui contenute: pdf Informativa privacy bacheca sito (180 KB)

Per inserire un annuncio, cliccare sul link sottostante "Consulta la bacheca" e poi cliccare sul pulsante col segno "+".

Consulta la bacheca

Per permettere di assolvere l’obbligo formativo, relativo al triennio 2023-2025, in materia di radioprotezione ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs.101/2020, la FNOMCeO ha predisposto un nuovo corso FAD attinente alla tematica, online sulla piattaforma FadInMed: si tratta de La radioprotezione”, aperto a medici e odontoiatri.

Il corso (ID 392123) si articola in 8 moduli con videolezioni e questionario ed eroga 7 crediti ECM ed è fruibile online fino al 31 luglio 2024.

Il corso è disponibile gratuitamente per i medici e gli odontoiatri italiani sulla piattaforma FadInMed https://www.fadinmed.it/

Inoltre è sempre disponibile il corso FAD in materia di radioprotezione specificamente pensato per gli esercenti l’attività radiodiagnostica complementare: odontoiatri e medici non specialisti in radiologia o medicina nucleare che utilizzano radiazioni ionizzanti per la pratica clinica quotidiana.

 Il corso (ID 371228) eroga 8 crediti ECM ed è fruibile online fino al 31 diembre 2023 sempre sulla piattaforma FadInMed.

Triennio formativo ECM 2023-2025

Per il triennio 2023-2025 è confermato l'obbligo formativo pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire dal 1° gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2025.

Triennio formativo ECM 2020-2022

Per il triennio 2020-2022 il DL 198/2022 come modificato dalla Legge di conversione 14/2023, all'art. 4 comma 5 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 per il conseguimento dei crediti  ECM a valere per tale triennio.

I crediti conseguiti durante il 2023 possono quindi essere spostati a valere sul triennio 2020-2022 sempre che la "data fine evento" di tali corsi sia entro il 31 dicembre 2023. L'operazione di spostamento sul triennio 2020-2022 è possibile, tramite il portale COGEAPS, entro il 30 giugno 2024 (Delibera Commissione Nazionel ECM n. 2/2023).

Trienni precedenti

La norma di cui sopra prevede la possibilità di conseguire crediti compensativi a valere sui trienni 2014-2016 e 2017-2020, secondo criteri e modalità che dovranno essere definite dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Crediti ECM in Radioprotezione

L'art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha stabilito che i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

Leggi la Comunicazione del Ministero della Salute con i chiarimenti rispetto all'art. 162 del d.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101  pdf Chiarimenti (913 KB)

Crediti ECM e Assicurazione

La legge 29 dicembre 2021, n. 233, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, pubblicata sulla GU n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 48, prevede norme di rilevanza per la professione medica.Tra queste si segnala in particolare l’articolo 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) secondo il quale, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative previste all’articolo 10 della L. n. 24/2017 (cd. legge Gelli) è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile.
 

Informazioni pratiche e Domande frequenti

Ecco alcune indicazioni pratiche per tenere sotto controllo la propria posizione ECM:

  • Se non lo si è già fatto, è necessario che il professionista si registri sul sito www.cogeaps.it che gestisce l'anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani.
  • Nella fase di registrazione è necessario selezionare che la propria Federazione di appartenenza è la FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri).
  • Una volta effettuata la registrazione, è necessario completare i dati della propria anagrafica indicando anche l'attività professionale esercitata e la disciplina. Ciò serve a COGEAPS per calcolare l'esatto debito formativo cui il professionista è tenuto.
  • Il professionista troverà l'elenco degli eventi ECM a cui ha partecipato ed i crediti che ha accumulato. E' importante ricordare che chi organizza gli eventi ha 90 giorni di tempo per mandare i dati al COGEAPS. Questo significa che è normale una latenza di almeno tre mesi nell'aggiornamento dei dati. Addirittura i corsi ECM online (FAD) hanno un ritardo nella registrazione ancora maggiore perché l'organizzatore manda i dati al COGEAPS solo alla chiusura dell'evento online.
  • In conseguenza di quanto sopra, se ad esempio il professionista frequenta dei corsi ECM nel mese di dicembre 2022 li vedrà comparire nella propria scheda COGEAPS non prima del mese di aprile 2023.
  • E' comunque consigliato a tutti i professionisti di conservare gli attestati al termine di ogni evento formativo frequentato. Perchè se per qualche disguido il COGEAPS non riceve i dati da parte dell'organizzatore dell'evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l'attestato posseduto.
  • Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall'anagrafica, il professionista può rivolgersi al front-office del COGEAPS, contattabile telefonicamente o via email ai recapiti indicati sul sito.
  • Per ricercare eventi formativi ECM ai quali partecipare, è disponibile la banca-dati AGENAS: http://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx nella quale sono indicati tutti i corsi ed eventi formativi accreditati ECM in tutta Italia.

Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato un "Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario" che racchiude e spiega i diritti e gli obblighi dei professionisti in relazione alla tematica ECM.
Il Manuale viene rivisto e aggiornato con cadenza annuale. Per consultarlo: pdf Manuale ECM professionista sanitario 2024 (452 KB)

 

 

L'Agenzia regionale di Sanità della Toscana cura la raccolta degli atti emanati dalla Regione per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid19. Per accedere alla raccolta cliccare qui: http://www.nbst.it/646-covid-19-coronavirus-toscana-decreti-delibere-ordinanze-regione.html#

Tutte le notizie della Regione Toscana in tempo reale: https://www.toscana-notizie.it/coronavirus

Il regolamento di funzionamento delle Commissioni interne è stato approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55 del 23/04/2018:  pdf Delibera 55 2018 (157 KB)

La costituzione e composizione delle Commissioni interne per il quadriennio 2021-2024 è stata deliberata dal Consiglio Direttivo con atto n. 87 del 14/07/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono state acquisite agli atti tutte le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità che per economia del sito non vengono pubblicate ma sono conservate presso l'Ente.

PARI OPPORTUNITA'
 
Coordinatore   pdf Toscani Lucia (2.12 MB)
Componenti
  pdf Borrone Giovanna (1.19 MB)
    pdf Ciardi Giulia (210 KB)
    pdf Fumarulo Antonietta (562 KB)
    pdf Marcucci Rossella (334 KB)
    pdf Vannucci Andrea (185 KB)
    pdf Zolfanelli Federica (250 KB)
   
MEDICINA DI GENERE
 
Coordinatore   pdf Mazzei Teresita (316 KB)
Componenti   pdf Baggiore Cristiana (206 KB)
    pdf Ciabattini Gabriella (241 KB)
    pdf Dubini Valeria (2.97 MB)
    pdf Fatini Cinzia (137 KB)
    pdf Fisher Alessandra (1.41 MB)
    pdf Parronchi Paola (1.64 MB)
    pdf Zolfanelli Federica (250 KB)
   
BIOETICA  
Coordinatore   pdf Martelloni Massimo (149 KB)
Componenti   pdf Baldini Barbara (180 KB)
    pdf Blaszczyk Silvia (476 KB)
    pdf Fontanari Paolo (130 KB)
    pdf Genzano Donato (806 KB)
    pdf Iorno Maria Loredana Chiara (78 KB)
    pdf Labonia Anita (50 KB)
    pdf Lepore Daniela (1.18 MB)
    pdf Pata Maria Antonia Rosaria (614 KB)
    pdf Peirano Alexander (274 KB)
    pdf Pelo Elisabetta (1.18 MB)
    pdf Toccafondi Alessandro (473 KB)
   
ICT
 
Coordinatore   pdf Alti Elisabetta (276 KB)
Componenti   pdf Padeletti Margherita (748 KB)
    pdf Peirano Alexander (274 KB)
    pdf Toccafondi Alessandro (473 KB)
   
OSPEDALE-TERRITORIO
 
Coordinatore   pdf Baglioni Sergio (209 KB)
Componenti   pdf Bussotti Alessandro (241 KB)
    pdf Fradella Giuseppe (88 KB)
    pdf Gabbani Luciano (136 KB)
    pdf Innocenti Rolando (480 KB)
    pdf Masi Stefano (441 KB)
    pdf Mazzarelli Fabio (259 KB)
    pdf Morettini Alessandro (113 KB)
    pdf Pata Maria Antonia Rosaria (614 KB)
    pdf Taccetti Gianni (4.23 MB)
    pdf Tomaiuolo Matteo (348 KB)
    pdf Toscani Lucia (2.12 MB)
   
RAPPORTI CON LE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE  
Coordinatore   pdf Pata Maria Antonia Rosaria (614 KB)
 Componenti   pdf Alti Elisabetta (276 KB)
    pdf Gabbani Luciano (136 KB)
    pdf Martelloni Massimo (149 KB)
    pdf Masi Stefano (441 KB)
    pdf Peirano Alexander (274 KB)

La FATTURAZIONE ELETTRONICA è la nuova modalità di emissione della fattura, che al posto del rilascio del documento cartaceo, prevede l'emissione in modalità digitale. Si tratta di un "inoltro telematico" strutturato tramite un sistema piuttosto complesso dove i dati della fattura vengono trasmessi, da colui che emette la fattura, ad un "sistema di interscambio" gestito dall'Agenzia delle Entrate e da questa dirottati al destinatario della fattura.
La Fattura Elettronica, quindi, non è una semplice versione in PDF di un documento cartaceo: è un "flusso dati" che viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate e da questa inoltrato al destinatario.
Dal 31 marzo 2015 l'obbligo di emettere la Fattura Elettronica è stato introdotto per le fatture nei confronti degli Enti Pubblici e della Pubblica Amministrazione. Dal 1° gennaio 2019 tale obbligo riguarda anche le fatture emesse nei confronti dei privati.

ATTENZIONE: il Decreto Legge 30/12/2023 n. 215 ha prorogato a tutto il 2024 il divieto di emettere fatture elettroniche a fronte di prestazioni sanitarie per i soggetti che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS. Per cui i medici sono esonerati dalla Fatturazione Elettronica per le fatture sanitarie verso pazienti per le quali resta vigente l'obbligo della fattura cartacea. Viceversa la Fattura Elettronica è obbligatoria per le prestazioni verso assicurazioni, ditte, aziende, enti, altri professionisti, ecc.

Come funzione la procedura
La nuova modalità di emissione delle fatture riguarda sia le cessioni di beni (ad esempio vendita di prodotti) che le prestazioni di servizi (ad esempio le prestazioni professionali) ed è obbligatoria, sia per operazioni tra soggetti titolari di Partita IVA (imprese e professionisti fra di loro) sia nel caso in cui la cessione o la prestazione venga effettuata nei confronti del consumatore finale (ad esempio il paziente di un medico).
L’obbligo è a carico del soggetto che deve emettere la fattura (ad esempio il medico), che può provvedervi personalmente, tramite un apposito software gestionale certificato disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato (ad esempio il commercialista). In ogni caso, sia che si provveda in proprio, sia che ci si avvalga del commercialista, dovrà essere generato un file nel formato XML, previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
Il file XML contenente la Fattura Elettronica dovrà essere trasmesso al cliente per mezzo del “Sistema di Interscambio”. Questo sistema funzionerà prima da verificatore dei dati inseriti, poi da “corriere”. Controllerà che la partita IVA e/o il codice fiscale inseriti siano validi e che appartengano ad un soggetto esistente e verificherà l’inserimento di tutti i dati fiscali. Superati questi controlli, provvederà a recapitare la Fattura Elettronica al destinatario all’indirizzo telematico (cosiddetto “codice destinatario” ovvero PEC) che quest'ultimo avrà eventualmente comunicato all’Agenzia delle Entrate.
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali, ad esempio quelle emesse dal medico al paziente (anche se a norma di quanto riportato sopra evidenziato in giallo l'ipotesi non si verifica), saranno quindi a disposizione dei clienti nella loro area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate; il medico comunque dovrà consegnare al cliente una copia informatica (ad esempio salvata in pdf ed inviata per email) o cartacea ricordandogli che la fattura originale è consultabile e scaricabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Alla fine di questo ciclo, a conferma del buon esito dell'operazione, il Sistema di Interscambio fornirà a colui che ha emesso la fattura una “ricevuta di avvenuto recapito”. Potrà capitare che la fattura elettronica venga scartata dal sistema. In questo caso occorrerà correggere l’errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente il file della fattura corretta, altrimenti il documento sarà considerato non emesso.
E’ importante ricordare che le fatture che non saranno emesse secondo questo standard informatico saranno considerate come inesistenti.

La marca da bollo
Com'è noto, se la fattura sanitaria viene emessa in esenzione di IVA e supera l'importo di 77,47 euro, è necessario apporre la marca da bollo da 2 euro.
Tutto questo resta confermato per le fatture cartacee, ma per le fatture elettroniche la procedura è diversa: il medico deve aggiungere all'importo del suo compenso la somma di 2 euro per l'imposta di bollo (compilando la voce "Dati bollo" presente nella sezione "Dati generali" della fattura elettronica) e quindi deve riscuotere dal cliente il suo compenso maggiorato di 2 euro. Sarà poi l'Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, a rendere noto al medico l'ammontare dovuto dei bolli riscossi, sulla base delle fatture elettroniche emesse nel periodo di riferimento, e il medico dovrà provvedere al versamento tramite modello F24 o con addebito bancario.

Tempi di conservazione ed esclusioni
Le Fatture Elettroniche, emesse o ricevute, dovranno essere conservate per almeno 10 anni. Per “conservazione” non si intende il semplice salvataggio sul proprio computer, ma sarà necessario conservarle sulla base di un processo regolamentato tecnicamente dalla legge e che il software gestionale deve poter assicurare (conservazione “a norma”). Il software disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate garantisce tale conservazione. In ogni caso, qualunque sia il gestore della conservazione, il medico dovrà esprimere formale autorizzazione e assenso alla conservazione a norma di legge.
L’emissione della Fattura Elettronica continuerà a seguire le regole dettate dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, pertanto dovrà esser contestuale all’operazione. Come chiarito dalla Circolare 13/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, la contestualità dell’operazione è data dall’emissione della fattura in giornata o nel caso di fattura differita (per tutte le operazioni effettuate nell’arco dello stesso mese in favore del medesimo cliente) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Prendendo ad esempio il caso di un medico che esegua una prestazione in favore di un paziente, la fattura elettronica dovrà essere inviata entro le ore 24 del giorno della prestazione.
Sono esonerati dall’emissione della fatturazione elettronica i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta convenzionati con il SSN che ricevono il cedolino mensile dei compensi da parte della ASL (Risoluzione Agenzia delle Entrate 98/E/2015).
Inoltre la fatturazione elettronica non riguarda le operazioni ricevute ed effettuate da e verso soggetti non residenti in Italia, ma per esse è prevista una diversa procedura di comunicazione (cosiddetto “esterometro”).

Fatturazione elettronica "passiva"
Per "fatturazione elettronica passiva" si intende la ricezione da parte del medico di fatture elettroniche da parte dei suoi fornitori. Il medico, quindi, quando è "cliente" di un fornitore riceverà le fatture secondo la procedura sopra descritta.
I fornitori potrebbero chiedere al medico la sua PEC o il suo codice identificativo. Ogni medico dovrebbe già essere in possesso della PEC, per cui sarà sufficiente comunicare questa informazione ai fornitori per ricevere regolarmente le fatture elettroniche passive.

Vantaggi dall'uso della Fattura Elettronica
L’introduzione della Fatturazione Elettronica comporta alcune semplificazioni fiscali per i soggetti obbligati: esonero dallo Spesometro, priorità nei rimborsi IVA e riduzione dei tempi di accertamento fiscale.

Software dedicati
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un'applicazione gratuita utilizzabile sia su PC che su Tablet o Smartphone per la gestione dell'intero ciclo della fatturazione elettronica, compresa la conservazione a norma. Per ulteriori informazioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/software-compilazione-fattura-elettronica
In ogni caso le aziende di informatica che forniscono applicativi agli studi medici stanno adeguando i loro prodotti per la gestione della fattura elettronica, per cui il medico che utilizza tali applicativi può chiedere maggiori informazioni al proprio fornitore software.
Infine si ricorda che la Fondazione ENPAM ha stipulato alcune convenzioni con aziende di informatica per offrire ai medici e agli odontoiatri opportunità vantaggiose anche in materia di fatturazione elettronica: in proposito consultare il sito internet www.enpam.it nella sezione “Convenzioni e servizi” – rubrica “Servizi informatici”.

Riepilogo
La fatturazione elettronica attiva (cioè la fattura elettronica emessa dal medico) è obbligatoria per prestazioni rese nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, ad eccezione del caso dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta convenzionati con il SSN, i quali non sono tenuti alla fatturazione nei confronti della ASL per i loro compensi mensili (Risoluzione n. 98/E del 2015 dell'Agenzia delle Entrate). E' altresì obbligatoria per prestazioni nei confronti di strutture sanitarie private o di altri soggetti titolari di Partita IVA compresi i rapporti fra medici (es: sostituzioni e collaborazioni).
Viceversa, la fatturazione elettronica è esclusa (e permane l'obbligo della fattura cartacea) per le prestazioni rese nei confronti dei privati cittadini (assistiti), a norma di quanto previsto dal decreto riportato sopra ed evidenziato in giallo.
Sul versante della fatturazione passiva (cioè le fatture emesse dai fornitori del medico), ogni fornitore si comporterà a seconda del suo regime fiscale e, nel caso in cui sia obbligato alla fatturazione elettronica, il medico gli dovrà comunicare il proprio codice destinatario o la propria PEC. Per agevolare l'inoltro di tali dati, il medico può generare un QR Code (vedasi istruzioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate).
La conservazione "a norma" delle fatture elettroniche, sia attive che passive, può essere assolta utilizzando il software messo gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate oppure tramite altri strumenti software disponibili sul mercato.


POS
Il POS è un dispositivo elettronico che consente il pagamento di una prestazione o servizio tramite carte di credito o di debito. Tutti gli operatori economici che offrono beni o servizi al pubblico (ad esempio commercianti, artigiani ma anche professionisti) sono tenuti ad accettare i pagamenti tramite POS indipendentemente dall'importo della prestazione.
Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti di questi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Per agevolare l'uso del POS è previsto un credito d'imposta sia per l'acquisto o noleggio del dispositivo, sia per le commissioni applicate per ogni transazione.
Per ottenere il dispositivo POS di norma ci si rivolge alla propria banca. In alternativa è possibile accedere alle convenzioni ENPAM: https://www.enpam.it/tipologia/pos-mobile/

A seguito degli accordi intercorsi fra l’Ordine dei Medici di Firenze e l’Ordine degli Avvocati di Firenze e nell’ambito della collaborazione con gli Uffici Giudiziari locali, si comunica che lo Sportello di assistenza specialistica al “Processo Civile Telematico-PCT” è a disposizione dei medici e degli odontoiatri iscritti all’Ordine di Firenze per informazioni e chiarimenti sul Processo Telematico e sull’utilizzo degli strumenti per interagire con il sistema informatico giudiziario e per il deposito degli atti processuali.

Lo Sportello, gestito dall'azienda MAAT SRL, è ubicato presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Viale Guidoni – Blocco B – Piano 3 – Stanza i06B ed è aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. In caso di necessità di assistenza tecnica, i medici e gli odontoiatri iscritti all'Ordine di Firenze, alla pari degli avvocati, potranno attivare un ticket sul sito https://www.legalpaperless.it/ che sarà preso in carico dallo Sportello e sarà data risposta entro massimo 8 ore lavorative. Al seguente link sono disponibili le indicazioni di supporto alla registrazione: https://www.maatsrl.it/store/wp-content/uploads/2022/06/istruzioni_apertura_ticket_paperless.pdf

Inoltre è attiva una convenzione con l'azienda MAAT SRL per fornire ai medici che la richiedono e che ancora non ne sono in possesso, la firma digitale operativa anche nell’ambito del Processo Telematico. Il rilascio di dispositivo di firma digitale (chiavetta USB con 2GB di memoria) è proposto al costo di € 55,00 oltre IVA anziché € 69,00 oltre IVA. Il prodotto in convenzione è acquistabile qui: https://www.legalpaperless.it/prodotti/dispositivo-firma-digitale/. Per maggiori informazioni circa le caratteristiche del
dispositivo digitale descritto e altri prodotti correlati: https://www.legalpaperless.it/argomento/firma-digitale/.

Sempre con la stessa azienda MAAT SRL, è attiva una promozione valida per i medici e gli odontoiatri iscritti all'Ordine di Firenze per usufruire di servizi di assistenza e formazione sul Processo Civile Telematico, che prevede uno scondo del 20% rispetto agli ordinari prezzi di listino. Il catalogo dei prodotti acquistabili è consultabile sul sito www.maatsrl.it/store. Per usufruire della promozione, è necessario indicare il codice coupon OMCF93456 riservato ai medici e agli odontoiatri iscritti all'Ordine di Firenze.

Infine si informa che, per venire incontro alle esigenze dei medici e degli odontoiatri che svolgono le funzioni di CTU presso i Tribunali, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici procede con cadenza mensile alla automatica iscrizione al REGINDE presso il Ministero della Giustizia di tutti i professionisti che hanno attivato la casella di posta elettronica certificata (PEC) e che l'hanno comunicata all'Ordine di appartenenza.In questo modo il professionista che è in possesso della PEC sarà già automaticamente iscritto al REGINDE, che è condizione indispensabile per poter svolgere le funzioni di CTU secondo le nuove norme del "Processo Civile Telematico".

Clicca per accedere all'articolo Progetto Aria nova

Il progetto

Il progetto Aria Nova nasce in collaborazione tra Associazione medici per l’ambiente di Firenze, Ordine dei Medici di Firenze e ISDE (International Society of Doctors for Environment) con l’obiettivo di sensibilizzare tutta la popolazione alle ormai inevitabili e improcrastinabili problematiche ambientali e all’impatto che queste hanno sulla salute.

Ognuno di noi, infatti, può e deve adottare comportamenti virtuosi così da ridurre l’impatto sull’ambiente. Il comportamento individuale è altresì fondamentale per alleviare la morsa dell’inquinamento dell’aria che respiriamo.

Il progetto, inoltre, si inquadra nella strategia dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Fondamentale in questo progetto è l’apporto dei giovani a partire dagli studenti delle classi secondarie di secondo grado della provincia di Firenze coinvolti nel progetto che, grazie alla loro sensibilità e sotto la guida autorevole dei medici, possono comprendere appieno e divulgare a loro volta le sane abitudini che potranno mitigare i danni al pianeta auspicando nel loro contributo come parte attiva nella diminuzione della mortalità dovuta all’inquinamento che ormai è ampiamente documentato in Italia come nel resto del mondo.

Su questa pagina saranno disponibili consigli e concetti per chi vorrà approfondire la tematica.

"Tutti sono responsabili dell’ambiente. I medici lo sono due volte”

Nell'ambito della campagna conoscitiva sul rapporto salute-ambiente, l’ISDE Italia ha organizzato una survey specificamente indirizzata ai medici, che verrà attuata tramite il questionario online “IL MEDICO E L’AMBIENTE” volto a comprendere gli atteggiamenti e gli orientamenti dei medici in campo ambientale nonché rispondere meglio alle attuali esigenze.

Per accedere al questionario cliccare QUI

Infine si comunica che all’ingresso della sede dell’Ordine dei Medici di Firenze è stata posizionata una centralina AirQino di monitoraggio degli inquinanti ambientali (messa a disposizione dalla Società QUANTA S.r.l – Firenze e da TEA Group S.r.l – Signa, con la collaborazione del CNR).

Di seguito sono riportati i link per prendere visione dei dati in tempo reale e l’elaborazione dello storico dei rilevamenti.

- per  lo storico dei rilevamenti: airq-dash.com/odm-isde-firenze (link da copiare e incollare sulla barra di ricerca del browser)

- per  i dati in tempo reale:  AirQino



 

Dopo aver conseguito la laurea abilitante è necessario iscriversi all'Albo?
Sì.
A norma dell'art. 2229 del Codice Civile e dell'art. 5 del DLCPS 13/09/1946 n. 233 come modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3, per l'esercizio della professione di medico chirurgo e di odontoiatra è necessaria l'iscrizione al relativo Albo.

Cosa si deve fare per ottenere l'iscrizione all'Albo?
E' necessario presentare la domanda di iscrizione all'Ordine della provincia in cui si ha la residenza o in cui si elegge domicilio ex art. 47 del Codice Civile.
Alla domanda, in bollo, vanno allegate le attestazioni del versamento della tassa di concessione governativa e della tassa di iscrizione all'Ordine, oltre alla fotocopia del codice fiscale e ad una fotografia formato tessera in formato Bitmap.
Non è necessario presentare alcun documento o certificato, in quanto la domanda è presentata sotto forma di autocertificazione.
Per i medici che non sono cittadini italiani o che hanno conseguito la laurea all'estero, sono presenti moduli appositi e, nelle FAQ, informazioni ulteriori e aggiuntive.

Quando va presentata la domanda?
Non vi è alcun termine predefinito, nel senso che il medico o l'odontoiatra, una volta abilitato, può in ogni momento presentare la domanda di iscrizione all'Albo.
Ovviamente finché non si è iscritti all'Albo, non si può esercitare la professione. Per questo più si attende a presentare la domanda, più tardi si può iniziare ad esercitare.

Come va presentata la domanda?
Tramite la procedura telematica disponibile al seguente indirizzo: https://www.ordine-medici-firenze.it/servizi-on-line/servizi-dell-ordine/prima-iscrizione-online.

Una volta presentata la domanda di iscrizione all'Albo, si può immediatamente cominciare ad esercitare?
No.
La domanda deve prima essere esaminata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, il quale, al termine dell'istruttoria, adotta una formale delibera di iscrizione all'Albo. E' solo dalla data di questa delibera del Consiglio che il professionista è legalmente autorizzato ad esercitare la professione, non prima.

La domanda di iscrizione all'Albo potrebbe non essere accolta dal Consiglio dell'Ordine?
Sì, perchè prima di deliberare formalmente l'iscrizione all'Albo è necessario verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge: titoli accademici, assenza di carichi penali pendenti e di condanne pregresse.
La mancanza di qualcuno di questi requisiti può rendere inaccoglibile la domanda e, quindi, l'impossibilità di esercitare la professione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, cosa può fare il richiedente?
Può fare ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, organismo di appello rispetto alle decisioni dell'Ordine, che ha sede presso il Ministero della Salute.

Quanto tempo passa dal momento della presentazione della domanda di iscrizione e l'effettiva delibera del Consiglio di iscrizione all'Albo (o di rigetto della domanda)?
Il Consiglio dell'Ordine deve deliberare circa l'accoglimento o meno delle domande di iscrizione entro tre mesi dalla data di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui la domanda di iscrizione fosse incompleta, il richiedente verrà avvisato di integrarla con i dati e/o documenti necessari e fino a che non sarà completa, il termine di tre mesi rimane sospeso.

Come si fa a sapere a che punto è la pratica di iscrizione?
In qualunque momento il richiedente può chiedere agli uffici dell'Ordine informazioni e notizie in merito allo stato della pratica.
In ogni caso, una volta che il Consiglio dell'Ordine abbia deliberato formalmente l'iscrizione all'Albo, il professionista viene tempestivamente avvertito con apposita comunicazione.

Quindi, dal giorno della delibera del Consiglio dell'Ordine si può cominciare ad esercitare la professione.
Esattamente.

L'iscrizione all'Albo dell'Ordine di Firenze legittima all'esercizio della professione in tutta Italia?
Certamente.
L'iscrizione ad un Ordine dei Medici di una qualunque provincia italiana legittima il professionista ad esercitare su tutto il territorio nazionale.

Che cos'è il "giuramento professionale"?
Il Codice di Deontologia Medica, all'art. 1, prevede che il medico e l'odontoiatra è tenuto a pronunciare il giuramento professionale. Si tratta di un atto simbolico, ma anche sostanziale, che impegna moralmente il giovane collega ad osservare i precetti etici e deontologici che sono alla base della professione.

Quando va pronunciato il giuramento?
Con la riforma della laurea in Medicina e Chirurgia, che l'ha resa titolo abilitante, il giuramento viene pronunciato contestualmente alla discussione della tesi, alla presenza della commissione di esame di cui fa parte un rappresentante dell'Ordine. Analoga procedura sarà prevista anche per la laurea in Odontoiatria.

Una volta ottenuta l'iscrizione all'Albo, cosa deve fare il medico o l'odontoiatra?
Può iniziare ad esercitare la professione, previo assolvimento degli adempimenti fiscali e amministrativi del caso.
Dal punto di vista fiscale, infatti, la legge prevede che il professionista deve chiedere all'Agenzia delle Entrate l'apertura della Partita Iva entro trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività libero professionale. Il possesso della Partita Iva è indispensabile per l'emissione delle fatture per prestazioni rese in regime libero-professionale. Viceversa l'apertura della Partita Iva non è necessaria per le attività di lavoro dipendente pubblico o privato o assimilati.
Per maggiori informazioni sugli aspetti fiscali, consultare fra le FAQ l'articolo "Aspetti fiscali e tributari": https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/faq-domande-frequenti?view=article&id=172&catid=22

Cosa si deve fare per poter fare sostituzioni ai medici di medicina generale o ai pediatri di libera scelta?
E' necessario richiedere alla ASL l'attribuzione del codice regionale provvisorio.
Per la ASL Toscana Centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli), la richiesta del codice può essere inoltrata via email all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. utilizzando il modulo disponibile al seguente link: https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/moduli-e-documenti/modulistica/59-richiesta-codice-regionale-provvisorio

A cosa serve questo codice provvisorio?
Serve per identificare che il medico sta svolgendo attività in sostituzione di un medico convenzionato di medicina generale o di pediatria. Ma serve anche per svolgere gli incarichi temporanei di Guardia Medica presso le ASL. In queste vesti, il medico sostituto o con incarico provvisorio è a tutti gli effetti un "medico pubblico", o meglio un "incaricato di pubblico servizio", con tutte le conseguenze legali del caso.
Viceversa, se il medico esercita in regime di libera professione "pura", non deve utilizzare il codice provvisorio perché in questo caso sta esercitando nella veste di "medico privato", o libero professionista.

Durante una sostituzione al medico di medicina generale, quali tipi di ricette e/o certificati è possibile rilasciare ai pazienti
Il medico sostituto ha le stesse identiche potestà certificative e prescrittive del medico titolare.
Per approfondire l'argomento dei certificati medici e della ricetta medica, si possono consultare le specifiche FAQ presenti in questa stessa sezione del sito: Certificati medici: https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/faq-domande-frequenti?view=article&id=176&catid=22, Ricetta medica: https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/faq-domande-frequenti?view=article&id=175&catid=22

Come si può fare a trovare medici di famiglia che cercano sostituti o altre occasioni di lavoro?
Ovviamente trovare occasioni di lavoro non è semplice e comunque non esiste un canale unico.
Una possibilità è offerta dal sito internet dell'Ordine che, nell'area "Servizi On-line", pubblica una "Bacheca Annunci" nella quale è possibile segnalare la propria disponibilità a svolgere attività di sostituzione ai medici di medicina generale. E' un servizio che ha lo scopo di mettere in contatto i colleghi, in modo da costruire un rapporto diretto, senza intermediari, per facilitare anche le occasioni di lavoro.
Per consultare la Bacheca cliccare qui: https://www.ordine-medici-firenze.it/servizi-on-line/bacheca-online/annunci

Come versa il medico e l'odontoiatra i contributi per la pensione?
I medici e gli odontoiatri, dal giorno della formale delibera di iscrizione all'Albo, sono automaticamente iscritti anche alla Cassa di Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM), organismo previdenziale di categoria.
Il professionista, quindi, non deve chiedere una ulteriore iscrizione alla Cassa, in quanto ciò discende automaticamente dall'iscrizione all'Ordine.
Nell'anno successivo a quello dell'iscrizione all'Ordine, il professionista riceverà dall'ENPAM la richiesta di contributi per il Fondo di Previdenza Generale "Quota A" che rappresenta il contributo previdenziale minimo dovuto da tutti gli iscritti agli Albi, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto, e che si differenzia nel suo importo per fasce di età.
Inoltre l'ENPAM richiede, nell'anno successivo a quello di riferimento, il versamento dei contributi proporzionali al reddito libero professionale per il Fondo di Previdenza Generale "Quota B". Tale contributo è commisurato in percentuale al reddito libero professionale prodotto nell'anno precedente e non riguarda solo i redditi derivanti da libera professione "pura", ma anche i redditi derivanti dalla professione intra-moenia, extra-moenia, prestazioni occasionali mediche e collaborazioni coordinate e continuative.
Se il medico ottiene una convenzione con la ASL (medicina generale, pediatria o specialistica ambulatoriale), i contributi pensionistici ENPAM saranno detratti dalle competenze mensili e versati, a cura della ASL, all'ENPAM.
Se invece il medico viene assunto come dipendente da un Ente Pubblico o di una struttura sanitaria privata, allora oltre a dover versare i contributi all'ENPAM, come sopra detto, subirà le trattenute in busta paga che il datore di lavoro verserà all'INPS.

Questi contributi all'ENPAM sono deducibili fiscalmente?
Certamente, in quanto si tratta di contributi previdenziali obbligatori.

Dove si possono trovare ulteriori informazioni sull'ENPAM?
Consultando il sito internet: www.enpam.it.

Ho sentito parlare dell'ONAOSI. Che cos'è?
La Fondazione ONAOSI è un istituto di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani. E' un'istituzione di antica data, sorta ai primi del '900 per assistere e sostenere gli orfani dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, che si trovavano a vivere sprovvisti di mezzi. Oggi, più modernamente, si occupa di sostenere con varie modalità e iniziative le situazioni di difficoltà che possono intervenire nelle famiglie dei medici.
L'adesione all'ONAOSI è automatica per i medici dipendenti pubblici (tant'è che costoro hanno una trattenuta in busta paga che il datore di lavoro versa all'ONAOSI), mentre per i medici e gli odontoiatri liberi professionisti o convenzionati l'adesione è su base volontaria.
L'Ordine consiglia caldamente ai giovani colleghi di consultare il sito www.onaosi.it in modo da conoscere l'attività e gli scopi della Fondazione e di aderirvi perché con un modesto contributo si possono "assicurare" i propri familiari nella malaugurata ipotesi in cui venga a mancare il sostegno economico del medico "capofamiglia".

É obbligatorio avere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)?
La legge prevede che le imprese e i professionisti sono tenuti ad avere una casella PEC. Le imprese devono comunicarla alla Camera di Commercio, mentre i professionisti all'Ordine presso il quale sono iscritti.
Per facilitare ai medici e agli odontoiatri il rispetto di questo obbligo, l'Ordine dei Medici di Firenze mette a disposizione in forma gratuita una casella di Posta Elettronica Certificata. Per approfondire, consultare la pagina dedicata alla PEC su questo sito: https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/pec
Infine c'è da tener presente che, col passare del tempo, sempre più Amministrazioni e Uffici interagiscono con i professionisti tramite la PEC, per cui di fatto diventa necessario averla per non perdere opportunità professionali.

E per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) come ci si deve comportare?
É opportuno consultare l'apposita pagina di questo sito che viene aggiornata in presenza di novità sulla materia, sia a livello regionale che nazionale, tenendo presente che nell'anno solare di prima iscrizione all'Ordine non sussiste obbligo di acquisire crediti ECM.
Per approfondire: https://www.ordine-medici-firenze.it/formazione/documenti/informazioni-e-normativa

Parliamo di alcune cose molto pratiche: il medico ha diritto di circolare liberamente con la propria auto in deroga ai divieti di accesso o di sosta?
Com'è ovvio, le regole previste dal Codice della Strada valgono per tutti gli automobilisti indistintamente.
Tuttavia il Comune di Firenze ha previsto un apposito contrassegno riservato ai medici di medicina generale convenzionati con il SSN e ai pediatri di libera scelta (titolari).
Per tutti gli altri medici che siano residenti a Firenze, è possibile chiedere a Servizi alla Strada SpA la vetrofania per poter parcheggiare gratuitamente in tutto il territorio del Comune di Firenze nelle strisce blu non a rotazione. In proposito, accedere a www.serviziallastrada.it andare nella sezione “ZCS - contrassegni” (http://www.serviziallastrada.it/it/contrassegni) e cliccare su "vetrofania". La procedura di richiesta è totalmente online, previa registrazione del proprietario dell'auto e al termine viene fornito il tagliando per il ritiro della vetrofania nel presidio comunale prescelto.

Nel caso in cui il medico cambi la residenza cosa deve fare?
Ogni Ordine dei Medici ha competenza di ambito provinciale, per cui se il medico trasferisce la sua residenza da un Comune all'altro della provincia di Firenze, deve semplicemente comunicare all'Ordine il nuovo indirizzo di residenza (modulo disponibile nella sezione di questo sito "Modulistica") per l'aggiornamento dei dati.
Se invece il medico trasferisce la sua residenza al di fuori della provincia di Firenze bisogna distinguere: se continua a lavorare o ad avere il domicilio nella provincia di Firenze può mantenere l'iscrizione all'Ordine di Firenze ma deve comunque comunicare all'Ordine l'indirizzo della nuova residenza e l'indirizzo del luogo di svolgimento dell'attività professionale o del domicilio. Se, invece, il medico non risiede più nella provincia di Firenze e nemmeno vi lavora o vi ha domicilio, allora deve iscriversi all'Ordine dei Medici dell'altra provincia dove ha la nuova residenza o il nuovo luogo di lavoro o il nuovo domicilio.

Per l'iscrizione all'Ordine è necessario pagare qualche tassa?
Oltre alle tasse dovute al momento della presentazione della domanda di iscrizione (come detto sopra), il medico riceverà ogni anno, finchè resta iscritto all'Ordine, la richiesta di pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Ordine.
Si tratta di una tassa obbligatoria e, per l'Ordine di Firenze, di importo uguale per tutti.

Come la si paga?
Consultare l'apposita pagina di questo sito "Quota annuale di iscrizione": https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/quota-annuale-di-iscrizione

Cosa succede se non si paga la tassa di iscrizione all'Ordine?
La legge prevede la cancellazione dall'Albo per morosità e quindi, di conseguenza, l'impossibilità ad esercitare la professione.
Pertanto si raccomanda vivamente di essere puntuali nell'assolvimento di questo obbligo e di comunicare all'Ordine tempestivamente eventuali cambi di indirizzo, allo scopo di evitare il rischio di risultare irreperibili e, quindi, di essere cancellati dall'Albo per morosità.

La tassa di iscrizione all'Ordine è deducibile fiscalmente?
A differenza dei contributi ENPAM, che sono contributi previdenziali e quindi deducibili fiscalmente, la tassa di iscrizione all'Ordine non ha finalità previdenziale e quindi non è un onere deducibile.
Tuttavia i medici e gli odontoiatri che nella dichiarazione dei redditi compilano il quadro relativo ai redditi di lavoro autonomo possono inserire la tassa di iscrizione all'Ordine fra le spese per la produzione del reddito.

Nel caso in cui il medico o l'odontoiatra consegua una specializzazione universitaria lo deve comunicare all'Ordine?
Sì, deve informare l'Ordine allo scopo di aggiornare i dati sull'Albo professionale.
Può produrre una autocertificazione indicando l'esatta denominazione della specializzazione conseguita, l'Università presso la quale è stato conseguito, la data di conseguimento e il voto.

Sull'Albo professionale quali titoli possono comparire?
Oltre al titolo di laurea e di abilitazione (com'è ovvio) possono essere pubblicati sull'Albo i titoli di specializzazione universitaria e i master universitari.
Ogni altro attestato di formazione o aggiornamento non può essere pubblicato sull'Albo, anche se ovviamente può entrare a far parte del curriculum professionale del medico.

Per aprire uno studio medico privato cosa si deve fare?
Consultare l'apposita sezione di questo sito dedicata alle caratteristiche e requisiti dello studio medico, presente nelle FAQ: https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/faq-domande-frequenti?view=article&id=174&catid=22

É necessario stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei rischi professionali?
La legge prevede l'obbligo di avere una polizza di assicurazione a copertura dei rischi professionali per tutti gli operatori sanitari.
Tuttavia tale obbligo non è sanzionato, nel senso che la mancanza della polizza non comporta di per sé una qualche forma di sanzione.
In ogni caso avere una copertura per i rischi professionali è fortemente raccomandato perchè in caso di controversie medico-paziente e soprattutto nella malaugurata ipotesi di condanna al risarcimento del danno, senza una copertura assicurativa il medico rischia di vedersi aggredire il proprio patrimonio personale.

A quale Compagnia Assicurativa ci si deve rivolgere?
Attualmente non esiste, né a livello locale né a livello nazionale, una convenzione con una qualche Compagnia Assicurativa per la copertura dei rischi professionali dei medici e degli odontoiatri italiani, per cui ogni singolo professionista potrà rivolgersi ad una qualunque società di assicurazioni.
Si è ancora in attesa dei decreti attuativi della Legge "Gelli" sulla responsabilità sanitaria. Tali decreti dovrebbero prevedere i contenuti standard delle polizze per il rischio professionale e, quando saranno emanati, le Compagnie Assicurative si dovranno adeguare. In attesa di tali decreti, l'offerta assicurativa è molto variegata.
C'è però da dire che la tipologia della polizza e, soprattutto, il suo costo può variare anche di molto a seconda del tipo di attività lavorativa svolta dal medico, perché ci sono branche della medicina a più alto rischio di sinistro e altre con tassi di rischio meno elevati.
Per questo può essere opportuno rivolgersi ai sindacati medici di categoria o alle società medico-scientifiche di specialità perché potrebbero fornire suggerimenti e indicazioni commisurate alle specifiche necessità degli associati e a condizioni contrattuali vantaggiose.
Inoltre gli iscritti all'Ordine di Firenze possono rivolgersi al broker AON (Via Frà Bartolommeo 16 - Firenze) convenzionato con l'Ordine per eventuale supporto ai propri iscritti.

Come si viene informati sulle attività e iniziative dell'Ordine?
L'Ordine di Firenze pubblica la rivista "Toscana Medica" che raccoglie molti contributi professionali, intellettuali ed operativi che possono essere di utilità per ogni medico e odontoiatra. La rivista è disponibile anche in formato digitale sul sito: www.toscanamedica.org.
Inoltre il sito internet dell'Ordine e i canali social istituzionali sono gli strumenti principali di informazione e di comunicazione ai quali tutti gli iscritti all'Ordine di Firenze sono invitati a registrarsi per usufruire di tutti i servizi messi a disposizione.

Informazioni aggiuntive per i neo iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi: https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/per-i-medici-chirurghi

Informazioni aggiuntive per i neo iscritti all'Albo degli Odontoiatri: https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/per-gli-odontoiatri

La sede dell'Ordine è ubicata a Firenze in Via Giulio Cesare Vanini n. 15 (Cap 50129)

L'accesso di persona agli uffici avviene previa prenotazione da concordare telefonicamente o per email.


Telefono 055.496522

  • int. 1 - Ufficio Albi professionali e certificati
  • int. 2 - Ufficio ECM e crediti formativi
  • int. 3 - Ufficio Presidenza e Organi istituzionali
  • int. 4 - Ufficio pagamento quote di iscrizione
  • int. 5 - Ufficio Eventi e Toscana Medica
  • int. 9 - Centralino

Fax: 055.481045


Email:

  • UFFICIO PROTOCOLLO: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • UFFICIO ALBI PROFESSIONALI: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
  • UFFICIO ECM E INFORMATICA: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Le email indirizzate all'Ufficio Protocollo sono soggette a protocollazione, mentre quelle indirizzate ai singoli uffici sono trattate come comunicazioni istruttorie e preparatorie, non soggette a protocollazione.

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Orari di apertura al pubblico

Giorno Mattino Pomeriggio
Lunedì 8.30 - 12.00 15.00 - 17.00
Martedì 8.30 - 12.00  
Mercoledì 8.30 - 12.00 15.00 - 17.00
Giovedì 8.30 - 12.00  
Venerdì 8.30 - 12.00  

STORIA DELLA SEDE DELL'ORDINE DI FIRENZE

Il 30 aprile 1963 il Prof. Luigi Semmola, all’epoca Presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, firmava il contratto di compravendita con cui l’Ordine diventava proprietario della propria sede: quella attuale di Via Giulio Cesare Vanini 15.

Era la prima volta che l’Ordine dei Medici di Firenze aveva una sede propria. In precedenza infatti il Consiglio e gli uffici avevano avuto dimora in varie ubicazioni, che è interessante ripercorrere.

Com’è noto, gli Ordini dei Medici provinciali furono istituiti nel 1910 con la cosiddetta “Legge Giolitti” n. 455 che fissava “norme per gli Ordini sanitari”. A Firenze il neonato Ordine trovò sede presso l’Ospedale di San Giovanni Battista, detto anche “di Bonifazio”, in Via San Gallo, negli ambienti che oggi fanno parte della Questura.

Quando, nel 1926, fu costituita la Confederazione fascista dei sindacati dei professionisti e degli artisti, a cui seguì la soppressione degli Ordini professionali, fu istituita all’interno della Confederazione l’Unione fascista dei Medici con articolazione territoriale a livello provinciale. A Firenze l’Unione dei Medici ebbe sede nel Palazzo Mancini di Via de’ Benci 8.

La rappresentanza dei medici fiorentini lì rimase fino alla fine del regime e della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1944 fu costituita una commissione di medici per la sistemazione degli affari della ex Confederazione dei professionisti e degli artisti, che ebbe la sua sede provvisoria in Via Ginori 10, nei locali della biblioteca del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Poi, quando con il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 furono ricostituiti gli Ordini dei Medici, il “risorto” Ordine fiorentino trovò sede in Via Fibbiai 2, all’angolo con Piazza Santissima Annunziata, negli ambienti appartenenti all’Ospedale degli Innocenti.

Successivamente, nel 1956, l’Ordine traslocò nel Palazzo Giugni-Fraschetti di Via degli Alfani 48, che già ospitava l’associazione dei dirigenti d’industria. Una sede prestigiosa ma piuttosto costosa, tanto che all’epoca si pensò di sistemare alcuni espositori pubblicitari di farmaci allo scopo di “alleggerire il gravoso prezzo di affitto della sede”.

Fino a quando, all’inizio degli anni Sessanta, si decise di cessare coi contratti di affitto e di acquistare una sede propria dell’Ordine. Fu prescelto lo stabile di Via Vanini, di recentissima costruzione nell’area di Piazza della Vittoria. L’immobile divenne sede dell’Ordine fin dall’ottobre del 1961, per poi essere acquistato nel 1963, con l’atto di compravendita citato all’inizio, al prezzo di 20 milioni di lire.

L’acquisto riguardò l’attuale piano terreno della sede perché il piano superiore, che oggi è collegato al piano terreno con una scala interna, fu acquistato qualche anno dopo, il 7 aprile 1967, quando a presiedere l’Ordine era il Dott. Giovanni Turziani, al prezzo di 35 milioni di lire.

La sede è poi stata ampliata con l’ultima acquisizione di un appartamento confinante al primo piano con atto di compravendita del 29 gennaio 2003, sotto la presidenza del Dott. Antonio Panti, al prezzo di 420mila euro.

Dalla prima acquisizione del 1963 in poi, la sede di Via Vanini è stata oggetto di diversi interventi di ristrutturazione e adeguamento che oggi la rendono, non soltanto prestigiosa e funzionale, ma anche in grado di ospitare eventi e manifestazioni sia promosse dall’Ordine che dalle associazioni mediche del territorio.

Il tutto grazie alla lungimiranza dei passati Presidenti e relativi Consigli Direttivi, che hanno fatto diventare la sede dell'Ordine patrimonio di tutti i medici fiorentini e, si può dire, la loro “casa”.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/03 armonizzato dal D. Lgs. 101/2018) l’Ordine dei Medici e dei Chirurghi della Provincia di Firenze, in qualità di proprietario del sito internet https://www.ordine-medici-firenze.it/ e Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire informazioni in merito alla propria cookie policy allo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta, tramite i cookie e/o altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni fornite dagli utenti attraverso la navigazione del presente sito web istituzionale garantendo tutela la riservatezza e la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione i dati degli utenti (anche “Interessati”).

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  • per ipotesi di reato penale, fare denuncia/querela alla Autorità o Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato o Carabinieri o Procura della Repubblica);
  • per ipotesi di illecito civile (chiedere indennizzi, risarcimenti, ecc.), rivolgersi ad un legale di propria fiducia per valutare l’avvio di una azione giudiziale o stragiudiziale;
  • per ipotesi di violazione dei doveri contrattuali o lavorativi dei medici dipendenti o convenzionati, rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Azienda Sanitaria di riferimento. In particolare:

La segnalazione per motivi deontologici indirizzata all’Ordine deve essere formulata sulla base del modulo allegato, accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del segnalante.

Alla segnalazione può essere allegata eventuale documentazione inerente i fatti denunciati, purchè pertinente al motivo della segnalazione.

La segnalazione deve essere firmata dal diretto interessato. Non è ricevibile la segnalazione per conto terzi, tranne nei casi di fatti riguardanti un minore, un interdetto, un inabilitato o una persona ammessa all’amministrazione di sostegno. Comunque è sempre ricevibile la segnalazione fatta da un legale, sempreché in possesso di apposita procura dell’assistito.

La segnalazione deve essere trasmessa all’Ordine con una delle seguenti modalità:

  • tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • tramite Email ordinaria all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • tramite lettera ordinaria all’indirizzo di Via Giulio Cesare Vanini 15 – Firenze

Con la presentazione della segnalazione, il segnalante autorizza l’Ordine a fornire copia della stessa al professionista segnalato, comprensiva delle generalità di chi ha inoltrato la segnalazione, a tutela del diritto di replica e difesa.

L’Ordine procederà all’archiviazione della segnalazione nei seguenti casi:

  • i fatti non sussistono o le notizie sono manifestamente infondate;
  • i fatti sono irrilevanti dal punto di vista della Deontologia professionale o riguardano ambiti che non rientrano nella competenza valutativa dell’Ordine;
  • i fatti non sono stati commessi da un professionista iscritto all’Ordine di Firenze;
  • i fatti sono esposti in modo generico e non debitamente circostanziato;
  • i fatti sono manifestamente prescritti;
  • la segnalazione non proviene dal diretto interessato e manca apposito atto di delega/procura;
  • la segnalazione è anonima.

Negli altri casi, la segnalazione viene presa in carico dalla Presidenza dell’Ordine ai fini dell’avvio della procedura prevista dall’art. 39 del DPR 05/04/1950 n. 221.

Nel caso in cui i fatti oggetto di segnalazione siano parimenti oggetto di indagini penali (ad esempio per intervenuta presentazione di denuncia/querela), la procedura dell’Ordine è sospesa fino all’esito dell'iter penale.

I termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. non si applicano alla procedura di cui si tratta, in quanto regolamentata dalla normativa speciale di cui al DPR 221/1950.

Il diritto del segnalante di accesso agli atti è sospeso durante tutta la fase istruttoria e decisionale e si riattiva alla conclusione della procedura.

pdf Modulo segnalazione (29 KB)

Informativa privacy: https://www.ordine-medici-firenze.it/modulistica-docman/varie/120-informativa-generale-privacy

La quota annuale di iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze è stata fissata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 141 del 15/12/2003 a valere dal 1° gennaio 2004, nei seguenti importi: 

  •  € 130,00 annui per l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi oppure per l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri;
  •  € 237,00 annui per la contemporanea iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e all’Albo degli Odontoiatri.

Entrambe le quote sono comprensive della quota annua di pertinenza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (€ 23,00 annui per persona fisica).

Il pagamento della quota deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno.

Per gli iscritti che hanno scelto la modalità di pagamento tramite addebito automatico in conto (SDD), il pagamento avviene automaticamente alla data di scadenza.

Per coloro che, invece, utilizzano il bollettino di pagamento, è obbligatorio l'uso del BOLLETTINO PAGOPA che può essere scaricato accedendo – tramite autenticazione SPID o CIE – all’Area Riservata del sito dell’Ordine: http://omceofi.irideweb.it/; opzione: “genera bollettino”. Qui un tutorial su come effettuare l'accesso all'Area Riservata e generare il bollettino di pagamento: pdf Scaricare bollettino di pagamento (1.23 MB)

L'attestazione dell'avvenuto pagamento potrà essere scaricata dall'Area Riservata nel mese successivo a quello del pagamento.

Il pagamento del bollettino PagoPA può avvenire con le seguenti modalità:

  • recandosi allo sportello della propria banca esibendo il bollettino;
  • recandosi in una ricevitoria o tabaccaio o al supermercato esibendo il bollettino o comunicando il "Codice Avviso" che si trova in fondo al documento;
  • utilizzando la App del servizio homebanking della propria banca per pagare gli avvisi di pagamento PagoPA o CBILL;
  • collegandosi al sito https://pagofacile.popso.it/web/guest/pagoPA. In questo caso per completare la procedura sarà necessario inserire il "Codice di Avviso" che si trova in fondo al documento e il Codice dell'Ente Creditore (cioè il Codice Fiscale dell'Ordine: 80029990480);
  • tramite la App "IO" dei servizi pubblici: https://io.italia.it.

In caso di pagamento dall'estero, dovrà essere utilizzata la carta di credito accedendo al sito della Banca Popolare di Sondrio www.scrignopagofacile.it come utente anonimo o previa registrazione e selezionando l'opzione "PagoPA". Laddove si paghi invece tramite altra Banca potrebbe essere richiesto il codice CBill dell'Ordine: V5666.

Si ricorda che non è possibile pagare tramite bollettino postale.

Il ritardato pagamento comporterà l’applicazione di una penale di € 10,00.

La quota di iscrizione all'Ordine (a differenza dei contributi ENPAM) non è un contributo con finalità pensionistica, per cui non è deducibile dal reddito come lo sono invece i contributi pensionistici. Tuttavia i medici e gli odontoiatri che esercitano in libera professione e che compilano il quadro dei redditi di Lavoro Autonomo della dichiarazione dei redditi, possono inserire la quota di iscrizione all'Ordine fra le spese per la produzione del reddito.

Attenzione: in caso di mancato pagamento, l’art. 11 del DLCPS 13/09/1946 n. 233 e ss.mm.ii. prevede la cancellazione dall’Albo e, quindi, l’impossibilità ad esercitare la professione.

Di seguito vengono riportati i curriculum vitae delle posizioni organizzative scaricabili in formato pdf

Dipendente Incarico di Posizione Organizzativa Curriculum
MARONGIU MONICA Responsabile Segreteria di redazione "Toscana Medica"   pdf Cv Marongiu (121 KB)
CHELLINI MARIA Responsabile Unico Procedimento (RUP) D.Lgs. 50/2016   pdf CV Chellini (946 KB)
DINI MARINA Responsabile Previdenza e Assistenza ENPAM   pdf CV Dini (952 KB)
GALEOTTI VALENTINA Responsabile Protocollo e gestione documentale DPCM 03/12/2013   pdf CV Galeotti (102 KB)

Toscana Medica, pubblicato dall'Ordine di Firenze, è uno strumento di informazione e di dibattito per i professionisti medici e odontoiatri.

La rivista è pubblicata in edizione digitale consultabile al seguente indirizzo: https://www.toscanamedica.org/

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Tutti i provvedimenti del MINISTERO DELLA SALUTE: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

Tutte le notizie e i dati dell'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA': https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

Tutte le notizie e i dati dell'AGENZIA DEL FARMACO: https://www.aifa.gov.it/web/guest/emergenza-covid-19

Vedasi la raccolta di informazioni, comunicati stampa e raccomandazioni diramante dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici:

https://portale.fnomceo.it/covid-19/

Attività della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri

La composizione ed il funzionamento della Commissione è disciplinata dalla Legge n. 409 del 24/07/1985 che ha istituito in Italia l'autonoma professione di odontoiatra e ha istituito l'Albo professionale degli Odontoiatri in seno all'Ordine dei Medici che, così, è diventato "Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri". La Commissione è competente a trattare tutte le questioni che interessano gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e che riguardano la tutela della categoria odontoiatrica.

L'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri è indispensabile per esercitare le attività previste dalla Legge n. 409 del 1985, anche da parte dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti al corso di laurea prima dell'istituzione del corso di laurea in Odontoiatria. In proposito, vedasi il parere del Consiglio di Stato n. 2995 del 05/05/2004 che ha chiarito la questione: pdf Parere Consiglio di Stato 2995 (647 KB)

La Legge n. 409 del 1985 attribuisce alla Commissione i seguenti compiti:

    • esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri;
    • interporsi, se richiesta, nelle controversie fra odontoiatri o fra odontoiatri e pazienti o Enti per ragioni di spese e onorari e per altre questioni inerenti l'esercizio professionale;
    • designare propri rappresentanti presso commissioni, Enti o organizzazioni quando tali designazioni riguardino le competenze della professione odontoiatrica.

Orari di ricevimento

Il Presidente e i componenti della Commissione sono a disposizione di colleghi ed utenti per informazioni, suggerimenti e consigli, tutti i lunedì pomeriggio, presso la sede dell'Ordine, previo appuntamento.

Per concordare un appuntamento, è necessario contattare l'Ufficio Organi Istituzionali (Sig.ra Valeria Delrio) al n. 055.496522 int. n° 4 oppure inviando una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


RADIOLOGIA COMPLEMENTARE IN ODONTOIATRIA: Radiologia complementare in Odontoiatria

 

Di seguito viene riportato il curriculum vitae dei Dirigenti scaricabili in formato pdf:

 Dipendente Incarico Dirigenziale
Curriculum
MORROCCHESI GIOVANNI Responsabile Ufficio Affari Legali (Dirigente II fascia) pdf CV Giovanni Morrocchesi (127 KB)

Normativa di riferimento

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

 


 



D.L.C.P.S del 13 Settembre 1946, n. 233
Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse


D.P.R. del 5 aprile 1950, n. 221
Approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.


LEGGE 24 Luglio 1985, n. 409
Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee


LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (solo riordino professioni) (G.U - testo integrale)
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie (art. 4) e e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019)


LEGGE 31 OTTOBRE 1988, N. 471
Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri

Decreto 4 marzo 2009

Modifiche al decreto 4 marzo 2009
Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro

D.L. 14 marzo 2013 n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

 

 

 

Tutte le notizie e le informazioni dell'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO: https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/aggiornamenti-covid

Normativa di riferimento


Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
(articolo introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 97 del 2016)

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

 


 

 per le informazioni in formato tabellare sono reperibili nella sezione Bandi di gare e contratti 

 

 

Commissione Albo Medici Chirurghi:

Presidente
Dattolo Pietro Claudio Giovanni
Vice Presidente
Alti Elisabetta
Segretario Baglioni Sergio
Componenti Blaszczyk Silvia
  Fontanari Paolo
  Gabbani Luciano
  Martelloni Massimo
  Masi Stefano
  Mazzei Teresita
  Mori Maria Grazia
  Pata Maria Antonia Rosaria
  Toscani Lucia
  Ucci Mauro
  Ungar Andrea



Commissione Albo Odontoiatri:

Presidente
Peirano Alexander
Vice Presidente
Bonanni Silvio
Segretario Giachetti Luca
 Componenti Ciabattini Gabriella
  Fancelli Valerio



Commissione accertamento inabilità ENPAM:

Presidente
Martelloni Massimo
Componenti
Pavoni Vittorio
  Ucci Mauro

Tutte le notizie e i dati dell'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA': https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

Tutte le notizie e i dati dell'AGENZIA DEL FARMACO: https://www.aifa.gov.it/web/guest/emergenza-covid-19

Caratteristiche, fonti e valori di riferimento

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che ogni anno nel mondo circa 8 milioni di persone muoiono per danni riconducibili all’inquinamento dell’aria in ambiente domestico o esterno (indoor o outdoor).

In Italia le statistiche riportano dati in linea con quelli mondiali (oltre 65.000 morti premature nel 2018), tra i più alti in Europa.

I principali inquinanti responsabili di questi decessi prematuri sono le polveri sottili o particolato (PM10 e PM2,5), gli ossidi di azoto (NOx) e l’Ozono (O3). Ci sono vari altri inquinanti dell’aria, anch’essi letali, di cui tenere conto:

  • Monossido di Carbonio (CO)
  • Biossido di Zolfo (SO2)
  • Radon (Rn)
  • Benzene (C6H6)
  • Idrocarburi (IPA)
  • Formaldeide (CH2O)
  • Altri

Microinquinanti

Accanto agli inquinanti “convenzionali” emerge l’importanza igienico-sanitaria di altri contaminanti, nella maggior parte dei casi ancora non regolati dalla normativa nazionale, le cui proprietà̀ chimico-fisiche e tossicologiche conferiscono loro una significativa pericolosità̀ per la salute umana, nonostante siano presenti in aria in concentrazioni estremamente basse. Tali contaminanti denominati “microinquinanti” includono alcuni metalli, i composti organici volatili (COV), gli IPA, le policloro- dibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/F) e i policlorobifenili (PCB).

TABELLA 1.  I principali Inquinanti

Ossidi di zolfo (SOX)

Caratteristiche

Sono costituiti essenzialmente da biossido di zolfo (SO2) e in minima parte da anidride solforica (SO3). Il biossido di zolfo (SO2) è un gas dal caratteristico odore pungente che reagisce facilmente con tutte le principali classi di biomolecole: in vitro sono state dimostrate interazioni con gli acidi nucleici, le proteine, i lipidi e varie altre componenti biologiche.

Zone di più probabile accumulo

Rappresentano i tipici inquinanti delle aree urbane e industriali dove l'elevata densità degli insediamenti ne favorisce l'accumulo soprattutto in condizioni meteorologiche di debole ricambio delle masse d'aria.

Periodicità critiche

A seguito della diffusa metanizzazione degli impianti di riscaldamento domestici il contributo inquinante degli ossidi di zolfo è notevolmente diminuito nel corso degli anni. Tale inquinante non rappresenta una criticità per il territorio regionale.

Fonti di emissione (attività antropiche)

Le emissioni di origine antropica sono dovute prevalentemente all'utilizzo di combustibili solidi e liquidi e correlate al contenuto di zolfo, sia come impurezze, sia come costituenti nella formulazione molecolare del combustibile (gli oli).

Effetti sulla salute

A causa dell'elevata solubilità in acqua l’SO2 viene assorbito facilmente dalle mucose del naso e del tratto superiore dell'apparato respiratorio (solo piccolissime quantità raggiungono la parte più profonda del polmone). Fra gli effetti acuti imputabili all'esposizione ad alti livelli di SO2 sono compresi: un aumento della resistenza al passaggio dell'aria a seguito dell'inturgidimento delle mucose delle vie aeree, l'aumento delle secrezioni mucose, bronchite, tracheite, spasmi bronchiali e/o difficoltà respiratoria negli asmatici. Fra gli effetti a lungo termine ricordiamo le alterazioni della funzionalità polmonare e l'aggravamento delle bronchiti croniche, dell'asma e dell'enfisema. I gruppi più sensibili sono costituiti dagli asmatici e dai bronchitici. E' stato accertato un effetto irritativo sinergico in seguito all'esposizione combinata con il particolato, probabilmente dovuto alla capacità di quest'ultimo di veicolare l'SO2 nelle zone respiratorie profonde del polmone.

Ossidi di azoto (NOX)

Caratteristiche

Comprendono il monossido (NO) e il biossido di azoto (NO2). L'ossido di azoto è un gas inodore e incolore che costituisce il componente principale delle emissioni di ossidi di azoto nell'aria e viene gradualmente ossidato a NO2. Il biossido di azoto ha un colore rosso-bruno ed è caratterizzato, ad alte concentrazioni, da un odore pungente e soffocante.

Zone di più probabile accumulo

In aree ad elevato traffico veicolare caratterizzate da scarso ricambio di aria.

Periodicità critiche

La pericolosità degli ossidi di azoto e in particolare del biossido, è legata anche al ruolo che essi svolgono nella formazione dello smog fotochimico. In condizioni meteorologiche di stabilità e di forte insolazione (primavera-estate), le radiazioni ultraviolette possono determinare la dissociazione del biossido di azoto e la formazione di ozono, che può ricombinarsi con il monossido di azoto e ristabilire una situazione di equilibrio.

Fonti di emissione (attività antropiche)

Le fonti antropiche, rappresentate da tutte le reazioni di combustione, comprendono principalmente gli autoveicoli, le centrali termoelettriche e il riscaldamento domestico.

Effetti sulla salute

L’NO2 è circa 4 volte più tossico dell’NO. I meccanismi biochimici mediante i quali l’NO2 induce i suoi effetti tossici non sono del tutto chiari anche se è noto che provoca gravi danni alle membrane cellulari a seguito dell'ossidazione di proteine e lipidi. Gli effetti acuti comprendono: infiammazione delle mucose, decremento della funzionalità polmonare, edema polmonare. Gli effetti a lungo termine includono: aumento dell'incidenza delle malattie respiratorie, alterazioni polmonari a livello cellulare e tissutale, aumento della suscettibilità alle infezioni polmonari batteriche e virali. Il gruppo a maggior rischio è costituito dagli asmatici e dai bambini.

 Monossido di carbonio (CO)

Caratteristiche

Gas prodotto dalla combustione incompleta delle sostanze contenenti carbonio. Il monossido di carbonio è un gas incolore e inodore.

Zone di più probabile accumulo

In prossimità delle sorgenti di traffico.

Periodicità critiche

Le condizioni più favorevoli al ristagno degli inquinanti si verificano nei periodi invernali. Il CO non presenta criticità nel territorio regionale Veneto.

Fonti di emissione (attività antropiche)

Le fonti antropiche sono costituite dagli scarichi delle automobili, soprattutto a benzina, dalla combustione di biomassa in carenza di ossigeno, dal trattamento e smaltimento dei rifiuti, dalle industrie e raffinerie di petrolio, dalle fonderie.

Effetti sulla salute

Il CO raggiunge facilmente gli alveoli polmonari e quindi il sangue dove compete con l'ossigeno per il legame con l'emoglobina. La carbossiemoglobina così formatasi è circa 250 volte più stabile dell'ossiemoglobina e quindi riduce notevolmente la capacità del sangue di portare ossigeno ai tessuti. Gli effetti sanitari sono essenzialmente riconducibili ai danni causati dall'ipossia a carico del sistema nervoso, cardiovascolare e muscolare. Comprendono i seguenti sintomi: diminuzione della capacità di concentrazione, turbe della memoria, alterazione del comportamento, confusione mentale, alterazione della pressione sanguigna, accelerazione del battito cardiaco, vasodilatazione e vasopermeabilità con conseguenti emorragie, effetti perinatali. I gruppi più sensibili sono gli individui con malattie cardiache e polmonari, gli anemici e le donne in stato di gravidanza.

 Ozono (O3)

Caratteristiche

E’ un gas bluastro dall'odore leggermente pungente che non viene direttamente emesso come tale dalle attività umane.

Zone di più probabile accumulo

Nelle aree rurali, lontano dalle sorgenti di emissione degli NOx.

Periodicità critiche

Le concentrazioni ambientali di O3 tendono ad aumentare durante i periodi caldi e soleggiati dell'anno. Nell'arco della giornata, i livelli sono bassi al mattino (fase di innesco del processo fotochimico) raggiungono il massimo nel primo pomeriggio e si riducono progressivamente nelle ore serali con il diminuire della radiazione solare.

Fonti di emissione (attività antropiche)

E' un tipico inquinante che si forma nell'atmosfera in seguito alle reazioni fotochimiche a carico di inquinanti precursori prodotti dai processi di combustione (NOx, idrocarburi, aldeidi).

Effetti sulla salute

A livello cellulare l'O3 agisce ossidando i gruppi sulfidrilici presenti in enzimi, coenzimi, proteine e acidi grassi insaturi interferendo così con alcuni processi metabolici fondamentali e provocando il danneggiamento delle membrane degli organelli cellulari. Il bersaglio principale dell'O3 è l'apparato respiratorio dove i danni principali sono a carico dei macrofagi e delle pareti delle piccole arterie polmonari.

Gli effetti acuti comprendono secchezza della gola e del naso, aumento della produzione di muco, tosse, faringiti, bronchiti, diminuzione della funzionalità respiratoria, dolori toracici, diminuzione della capacità battericida polmonare, irritazione degli occhi, mal di testa. Le conseguenze a seguito di esposizioni a lungo termine (croniche) sono: fibrosi, effetti teratogeni, effetti sulla paratiroide e sul sistema riproduttivo. Il ruolo dell'O3 nell'eziologia dei tumori polmonari non è stato ancora completamente chiarito.

   Particolato atmosferico (PM)

Caratteristiche

Il particolato è costituito da un insieme estremamente eterogeneo di particelle la cui origine può essere primaria (emesse come tali) o secondaria (derivata da una serie di reazioni fisiche e chimiche). Una caratterizzazione esauriente del particolato sospeso si basa oltre che sulla misura della concentrazione e l’identificazione delle specie chimiche coinvolte anche sulla valutazione della dimensione media delle particelle.

Le particelle di dimensioni maggiori (diametro >10 µm) hanno un tempo medio di vita nell’atmosfera che varia da pochi minuti ad alcune ore e la possibilità di essere trasportate in aria per una distanza massima di 1-10 Km. Le particelle di dimensioni inferiori hanno invece un tempo medio di vita da pochi giorni fino a diverse settimane e possono venire veicolate dalle correnti atmosferiche per distanze fino a centinaia di Km.

Zone di più probabile accumulo

L’inquinamento da PM è di tipo diffuso; elevate concentrazioni di PM si osservano sia in siti di traffico che di fondo.

Periodicità critiche

Nel periodo invernale, quando sono più frequenti le condizioni di ristagno degli inquinanti atmosferici.

Fonti di emissione (attività antropiche)

Le fonti antropiche di particolato sono essenzialmente la combustione della biomassa per il riscaldamento domestico, il traffico veicolare, e le attività agricole. L'inventario INEMAR 2015 redatto da ARPAV Osservatorio Aria stima, a livello regionale i seguenti contributi principali alle emissioni primarie di PM10: combustione della biomassa per il riscaldamento domestico (69%), traffico veicolare (13%), agricoltura (4%), altre sorgenti mobili e macchinari (4%). Soprattutto durante gli episodi di accumulo di PM10 si ha formazione di particolato secondario derivato dalla combinazione chimica di composti quali ammoniaca e biossido di azoto e biossido di zolfo. Il settore agricolo è il principale emettitore di ammoniaca, così come il biossido di azoto ha come sorgente principale il traffico. Per tale motivo il contributo di agricoltura e traffico al PM10 misurato è maggiore rispetto alle % sopra indicate ed è quindi necessario intervenire sinergicamente in tutti e tre i settori (traffico, riscaldamento domestico con biomassa e agricoltura). Per informazioni più dettagliate si invita a consultare le pagine dedicate all'inventario delle emissioni (relazione annualità 2015).

Effetti sulla salute

Ai fini degli effetti sulla salute è molto importante la determinazione delle dimensioni e della composizione chimica delle particelle. Le dimensioni determinano il grado di penetrazione all'interno del tratto respiratorio mentre le caratteristiche chimiche determinano la capacità di reagire con altre sostanze inquinanti (IPA, metalli pesanti, SO2). Le particelle che si depositano nel tratto superiore o extratoracico (cavità nasali, faringe e laringe) possono causare effetti irritativi locali quali secchezza e infiammazione; quelle che si depositano nel tratto tracheobronchiale (trachea, bronchi e bronchioli) possono causare costrizione e riduzione della capacità epurativa dell'apparato respiratorio, aggravamento delle malattie respiratorie croniche (asma, bronchite ed enfisema) ed eventualmente neoplasie. Le particelle con un diametro inferiore ai 5-6 µm possono depositarsi nei bronchioli e negli alveoli e causare infiammazione, fibrosi e neoplasie.

Benzene (C6H6)

Caratteristiche

E' un liquido incolore e dotato di un odore caratteristico. Il benzene è un idrocarburo aromatico tipico costituente delle benzine.

Zone di più probabile accumulo

Nei siti di traffico.

Periodicità critiche

Nel periodo invernale, quando sono più frequenti le condizioni di ristagno degli inquinanti atmosferici.

Fonti di emissione (attività antropiche)

Le principali fonti di emissione sono costituite dal traffico, dalla combustione della biomassa e dal settore industriale.

Effetti sulla salute

L'intossicazione di tipo acuto è dovuta all'azione del benzene sul sistema nervoso centrale. A concentrazioni moderate i sintomi sono stordimento, eccitazione e pallore seguiti da debolezza, mal di testa, respiro affannoso, senso di costrizione al torace. A livelli più elevati si registrano eccitamento, euforia e ilarità, seguiti da fatica e sonnolenza e, nei casi più gravi, arresto respiratorio, spesso associato a convulsioni muscolari e infine a morte. Fra gli effetti a lungo termine vanno menzionati interferenze sul processo emopoietico (con riduzione progressiva di eritrociti, leucociti e piastrine) e l'induzione della leucemia nei lavoratori maggiormente esposti. Il benzene è stato inserito da International Agency for Research on Cancer (IARC) nel gruppo 1 cioè tra le sostanze che hanno un accertato potere cancerogeno sull'uomo.

Limiti di riferimento (D.Lgs.155/2010)

Inquinante

Limite

Periodo di mediazione

Limite

Superamenti in 1 anno

PM10 (µg/m3)

Valore limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana

Media giornaliera

50 µg/m3

massimo 35

 

Valore limite annuale per la protezione della salute umana

 

anno civile

 

40 µg/m3

 

 

PM2,5 (µg/m3)

Valore Limite annuale per la protezione della salute umana

 

anno civile

 

25 µg/m3

 

NO2 (µg/m3)

Valore limite orario per la protezione della salute umana

 

Media massima oraria

 

200 µg/m3

 

massimo 18

 

Valore limite annuale per la protezione della salute umana

 

anno civile

 

40 µg/m3

 

O3 (µg/m3)

Soglia d'informazione

Media massima oraria

180 µg/m3

 

 

Soglia d'allarme

Media massima oraria

240 µg/m3

 

 

 

 

Valore obiettivo

Media massima giornaliera calcolata su 8 ore

 

120 µg/m3

 

<= 25 volte/anno come media su 3 anni

 

 

Valore obiettivo per la protezione della vegetazione

 

AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio

18000

µg/m3 come media su 5 anni

 

 

CO (mg/m3)

 

Valore limite orario per la protezione della salute umana

Media massima giornaliera calcolata su 8 ore

 

10 mg/m3

 

SO2 (µg/m3)

Valore limite giornaliero

Media giornaliera

125 µg/m3

massimo 3

 

Valore limite su 1 ora per la protezione della salute umana

Media massima oraria

350 µg/m3

massimo 24

Benzene (µg/m3)

Valore limite su base annua

anno civile

5 µg/m3

 

 

Benzo(a)pirene (ng/m3)

Concentrazione presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile

 

anno civile

 

1 ng/m3

 

Metalli pesanti (ng/m3)

Arsenico

anno civile

6 ng/m3

 

 

Cadmio

anno civile

5 ng/m3

 

 

Nichel

anno civile

20 ng/m3

 

 

 

Piombo

 

anno civile

0,5 µg/m3

 

L’OMS ha emesso delle linee guida che indicano i valori massimi consentiti per alcuni inquinanti, che sono stati recepiti in parte dalla UE e che anche in Italia adottiamo.

taella1

Si nota comunque che i limiti consentiti adottati dalla UE sono in certi casi significativamente più alti di quelli proposti dall’OMS, come è meglio evidenziato nella bella seguente:

tabella2

La rilevazione della qualità dell’aria e l’esperienza Toscana

La qualità dell'aria in Toscana è monitorata attraverso la rete regionale di rilevamento gestita da ARPAT secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Direttiva 2008/50/CE), nazionale (D.Lgs. 155/2010) e regionale (LR 9/2010 e DGRT 964/2015, 1182/2015 e 814/2016).

Esistono però anche altre reti private e pubbliche (ad esempio la rete di “citizen science”) che contribuiscono a rendere noti alcuni parametri significativi dell’inquinamento benché tali dati non abbiano valore “fiscale” (ufficiale).

Obiettivo del monitoraggio è quello di garantire una valutazione ed una gestione della qualità dell’aria su base regionale, slegata dai confini amministrativi delle province a favore di un sistema fondato sulla ripartizione del territorio in zone omogenee dal punto di vista delle fonti di inquinamento, delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche e del grado di urbanizzazione. Il numero e il posizionamento delle stazioni di monitoraggio nelle singole zone dipendono dalla popolazione residente e dallo storico delle misure effettuate nella zona, nonché dai criteri di classificazione in riferimento al tipo di area (urbana, periferica, rurale) e all'emissione dominante (traffico, fondo, industria). Ad oggi la rete di monitoraggio è composta da 37 centraline ed è in fase di valutazione da parte della Regione Toscana la nuova configurazione della stessa con le modifiche derivanti dai risultati del monitoraggio degli ultimi 5 anni. I dati raccolti dalla rete vengono diffusi giornalmente nel bollettino della qualità dell'aria sul sito di ARPAT.

Il panorama dello stato della qualità dell’aria ambiente della regione toscana emerso dall’analisi dei dati raccolti dall’Agenzia indica una situazione positiva per la qualità dell’aria nell’ultimo anno (2020).

La criticità più evidente è quella nei confronti del rispetto dei valori obiettivo per l'ozono che, nonostante i valori piuttosto buoni registrati nel 2020, sono un traguardo ancora molto lontano da raggiungere. Le altre criticità riguardano i due inquinanti PM10 ed NO2 per i quali, nonostante il miglioramento degli ultimi anni, confermato nel 2020, ci sono ancora dei siti per i quali il rispetto dei limiti non è ancora stato raggiunto (LU-Capannori per il PM10 e FI-Gramsci per NO2).

tabella3

tabella4

A seguire è una tabella che mostra la media annuale delle PM2,5 rilevate nelle 2 stazioni di Firenze dal 2010 al 2019:

tabella5

NB: Si nota comunque che ancora restiamo sopra il limite di 10 µg/m3 che l’OMS consiglia per questo inquinante.

Il PM10, per il quale la normativa conferma valori limiti per la media annuale e giornaliera, rispettivamente di 40 μg/m3 e 50 μg/m3 e un numero massimo di 35 superamenti giornalieri per anno, è stato rilevato in 381 stazioni di monitoraggio (83% del totale), che hanno garantito una copertura temporale minima del 75%. Il limite più stringente giornaliero è stato rispettato dal 52% delle stazioni di monitoraggio, mentre il valore limite annuale dall’87% delle stazioni. L’analisi evidenzia la ben nota criticità delle grandi aree urbane, in particolare dell’area padana, dove le concentrazioni in aria raggiungono più frequentemente i valori maggiori. Focalizzando l’attenzione sulle macro Regioni, si osserva che il limite dei 35 superamenti non è rispettato dal 73%, 62%, 45% e 20% delle stazioni di monitoraggio rispettivamente localizzate nell’Italia Nord-Occidentale, Nord-Orientale, Centrale, Meridionale e Isole.

È evidente quindi che occorre essere particolarmente coscienti della qualità dell’aria che respiriamo andando oltre la consapevolezza che possiamo acquisire dagli organi istituzionali preposti a far rispettare i limiti di legge.

I punti di rilevamento delle agenzie ufficiali sono molti in Italia ma non capillarmente distribuite sul territorio (nel comune di Firenze sono 5, 8 nella provincia, circa 500 in Italia) e quindi possono garantire solo misure medie sia nello spazio che nel tempo.

I metodi di rilevamento degli inquinanti si basano generalmente su sensori dedicati per ciascun parametro, interfacciati o integrati in centraline elettroniche che provvedono a rendere disponibili i dati localmente o accessibili tramite WEB.

Il costo di tali centraline può spaziare da alcune decine di euro a molte migliaia a seconda dell’accuratezza/affidabilità e dei tipi di inquinanti che sono in grado di rilevare. La rilevanza del prezzo è data anche dall’ambiente a cui sono destinate (indoor più economiche, outdoor più care).

Per far rientrare il livello delle sostanze inquinanti in atmosfera nei limiti fissati dalla normativa, la Regione Toscana ha predisposto nel 2018 il PRQA (Piano Regionale per la Qualità dell’Aria) che prevede una serie di misure che le amministrazioni devono mettere in atto. Tra le misure principali sono previste regolamentazioni delle combustioni a biomasse, incentivi per efficientamento energetico e mobilità elettrica, limitazioni alla circolazione dei mezzi diesel, ampliamento delle piste ciclabili, delle aree alberate e del trasporto pubblico. L'accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria, che la Regione ha sottoscritto nel 2020 con il Ministero, prevede specifiche misure attuative del PRQA.

Per quanto riguarda l’”Agglomerato di Firenze”, visto che negli ultimi 5 anni nell’area non si sono registrati valori della media giornaliera di PM10 superiori al massimo consentito, non è più valutato come critico per il PM10 e di conseguenza i Comuni dell’Agglomerato non sono più ricompresi dalla Regione Toscana nell’elenco dei Comuni con situazioni di rischio superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e quindi tenuti all’inserimento degli interventi contingibili e urgenti all'interno dei propri Piani di azione comunale (PAC). Nell’area in questione persiste invece, come detto, il superamento della media annua per il biossido di azoto, per cui i comuni ricompresi sono ancora tenuti all’attuazione di quanto previsto dal PAC di agglomerato e dal PRQA.

Per maggiori approfondimenti si consiglia di esplorare i seguenti link:

a cura di

G.Righini, M.Bavazzano , F.Bergesio

In questa breve esposizione verranno presi in considerazione i danni a carico dei vari organi e apparati derivanti dalle conseguenze del cambiamento Climatico e dell’inquinamento atmosferico che ne è la causa principale.

I due fenomeni sono strettamente interdipendenti e sono le due facce della stessa medaglia. Se infatti alcuni degli inquinanti atmosferici (i gas serra) sono responsabili del surriscaldamento globale e dunque del cambiamento climatico osservato negli ultimi anni, quest’ultimo accentua ed esaspera i danni alla salute prodotti dall’inquinamento atmosferico.

Cambiamento climatico

L'inquinamento atmosferico è la prima causa di morti premature dovute a fattori ambientali in Europa, ma ha anche notevoli ripercussioni economiche poiché aumenta i costi sanitari e riduce la produttività a causa della cattiva salute dei lavoratori.

In Europa è responsabile di circa 400.000 morti premature all’anno, prevalentemente a carico della popolazione più fragile: bambini, anziani e pazienti affetti da patologie croniche prevalentemente cardiovascolari e respiratorie.

Le principali fonti di questi inquinanti sono il trasporto su strada, il riscaldamento domestico, l'agricoltura e l'industria. Questi stessi sistemi non sono solo le principali fonti di inquinanti atmosferici, ma anche la principale causa del surriscaldamento e del cambiamento climatico.

È quindi fondamentale cercare di ridurre le emissioni di CO2 e gas serra come obiettivo di prevenzione primaria per tutte quelle patologie che più risentono dell’inquinamento atmosferico.

È questa la nuova sfida per il mondo sanitario e per i medici in particolare.

Non possiamo più limitarci ad osservare e curare i danni sulla salute derivanti dall’inquinamento atmosferico ma dobbiamo prendere l’iniziativa per informare i cittadini/pazienti dei pericoli che corrono e spingere i decisori politici, sull’onda delle crescenti evidenze scientifiche che legano la crisi climatica alla salute, a prendere le decisioni atte a contenere l’innalzamento della temperatura del pianeta entro 1,5 °C.

Del resto, la pandemia ha dimostrato quanto questo intervento di prevenzione sia necessario per evitare che l’eccessivo sfruttamento delle risorse del pianeta, la distruzione progressiva degli habitat naturali, gli allevamenti intensivi etc. favoriscano in futuro nuovi salti di specie di patogeni dal mondo animale al genere umano.

Dobbiamo tutti prendere atto, e noi medici in particolare, che non possiamo più parlare di salute prescindendo dall’ambiente naturale (vegetale e animale) in cui viviamo e dal suo rispetto. E di questo cambio di paradigma ISDE Firenze e l’Ordine dei medici di Firenze vogliono essere promotori e sostenitori.

Pietro Claudio Dattolo - Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri di Firenze

Franco Bergesio - Presidente ISDE Odontoiatri della provincia di Firenze (Associazione Medici per l’Ambiente) Firenze

Presidente Pietro Claudio Giovanni Dattolo
Vicepresidente Elisabetta Alti
Segretario Sergio Baglioni
Tesoriere Maria Antonia Rosaria Pata
Consiglieri Silvia Blaszczyk
  Valerio Fancelli (odontoiatra)
  Paolo Fontanari
  Luciano Gabbani
  Massimo Martelloni
  Stefano Masi
  Teresita Mazzei
  Maria Grazia Mori
  Alexander Peirano (odontoiatra)
  Lucia Toscani
  Mauro Ucci
  Andrea Ungar

Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze il 26/05/2021: pdf PROGETTO ISDE OdM Firenze (263 KB)

Videoregistrazione dell'evento svolto il 13/03/2021 presso l'Ordine dei Medici di Firenze sul tema "Ospedale-Territorio":

https://youtu.be/zNVnhYKT134

Presidente Dott. Rag. Gianni Raffaelli
Componenti effettivi Barbara Baldini
  Maria Loredana Chiara Iorno
Componente supplente Luca Barzagli

Applicazione online per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001, c.d. Whistleblowing

Il sistema adottato dall’Ordine per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Ti ricordiamo che ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Ti ricordiamo inoltre che la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

Registrando la tua segnalazione su questo portale, otterrai un codice identificativo univoco, “key code”, che dovrai utilizzare per “dialogare” con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

Invia segnalazione

Videoregistrazione dell'evento svolto il 17/09/2020 a Firenze in occasione della Giornata Mondiale sulla sicurezza del paziente:

https://www.youtube.com/watch?v=vZFY3v-iVyc

Il Settore Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Regione Toscana ha preso atto che le strutture PISLL dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende USL stanno registrando una progressiva riduzione del flusso dei referti di Malattia Professionale.

La Regione ricorda che ogni medico che presta la propria assistenza ad un lavoratore o ex lavoratore con sospetto di malattia professionale, oltre all'obbligo di segnalazione all'INAIL, ha l'obbligo del referto ex art. 365 del Codice Penale all'Autorità Giudiziaria, in questo caso identificata con il PISLL territorialmente competente.

Per facilitare il lavoro dei medici, la Regione mette a disposizione un memorandum esplicativo e il modello di denuncia da utilizzare per la trasmissione al PISLL:

pdf Memorandum denuncia di malattia professionale (32 KB)

document Modello denuncia malattia professionale (32 KB)  

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai PISLL del territorio, i cui riferimenti sono qui disponibili: https://www.regione.toscana.it/-/contattare-i-servizi-di-prevenzione-igiene-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro

Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze il 28/10/2019: pdf Informazione scientifica del farmaco (514 KB)

Convenzioni Nazionali Medicina del Territorio

Le Convenzioni Nazionali per la MEDICINA GENERALE, la PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA e la SPECIALISTICA AMBULATORIALE sono disponibili e consultabili sul sito internet della SISAC - Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati: www.sisac.info

In particolare, per quanto riguarda il pagamento dei compensi ai sostituti ai medici di medicina generale, si riporta di seguito il testo dell'Accordo Nazionale, integrato con le variazioni stabilite a livello regionale: pdf Sostituzioni Medicina Generale (102 KB)


Contratti Collettivi Medici Dipendenti

I Contratti Collettivi Nazionali dei MEDICI DIPENDENTI del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti Pubblici sono disponibili e consultabili sul sito internet dell'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni: www.aranagenzia.it

 

 

SCARICA IN FORMATO PDF: pdf CODICE DEONTOLOGIA MEDICA (288 KB)

 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

(Delibera n.112 del 18/07/2014 e s.m.i.)

 

TITOLO I

CONTENUTI E FINALITÀ

Art. 1

Definizione

Il Codice di deontologia medica - di seguito indicato con il termine “Codice” - identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra - di seguito indicati con il termine “medico” - iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione.

Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione.

Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati.

Il medico deve prestare il giuramento professionale che è parte costitutiva del Codice stesso.

Art. 2

Potestà disciplinare

L’inosservanza o la violazione del Codice, anche se derivante da ignoranza, costituisce illecito disciplinare, valutato secondo le procedure e nei termini previsti dall’ordinamento professionale.

Il medico segnala all’Ordine professionale territorialmente competente - di seguito indicato con il termine “Ordine” - ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti in contrasto con il Codice.

  

TITOLO II

DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO

Art. 3

Doveri generali e competenze del medico

Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della ricerca.

La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità.

Tali attività, legittimate dall’abilitazione dello Stato e dall’iscrizione agli Ordini professionali nei rispettivi Albi, sono altresì definite dal Codice.

Art. 4

Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico

L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità.

Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.

Art. 5

Promozione della salute, ambiente e salute globale

Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all’attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio.

Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si adopera per una pertinente comunicazione sull’esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni.

Art. 6

Qualità professionale e gestionale

Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti.

Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l’uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l’efficacia, la sicurezza e l’umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione nell’accesso alle cure.

Art. 7

Status professionale

In nessun caso il medico abusa del proprio status professionale.

Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale.

Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all’attività professionale.

Art. 8

Dovere di intervento

Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza.

Art. 9

Calamità

Il medico in ogni situazione di calamità deve porsi a disposizione dell'Autorità competente.

Art. 10

Segreto professionale

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale.

La morte della persona assistita non esime il medico dall’obbligo del segreto professionale.

Il medico informa i collaboratori e discenti dell’obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto.

La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona assistita o per altri.

La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall’ordinamento o dall’adempimento di un obbligo di legge.

Il medico non deve rendere all’Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.

La sospensione o l’interdizione dall’esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall’osservanza del segreto professionale.

Art. 11

Riservatezza dei dati personali

Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell’assistito o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale.

Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.

Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all’utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.

Art. 12

Trattamento dei dati sensibili

Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall’ordinamento.

Art. 13

Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazioneè una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.

La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.

Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico.

L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti.

Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.

Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall’utilizzo di presidi biomedicali.

Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti.

Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento.

Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo.

Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità competente.

Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.

Art. 14

Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure

Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso:

- l’adesione alle buone pratiche cliniche;

- l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause;

- lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure;

- la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, “quasi-errori” ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.

Art. 15

Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali

Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione.

Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.

Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso.

Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica.

Art. 16

Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati

Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita.

Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato.

Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte.

Art. 17

Atti finalizzati a provocare la morte

Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte.

Art. 18

Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica

I trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona.

Art. 19

Aggiornamento e formazione professionale permanente

Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori.

Il medico assolve agli obblighi formativi.

L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze.

  

TITOLO III

RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

Art. 20

Relazione di cura

La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.

Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura.

Art. 21

Competenza professionale

Il medico garantisce impegno e competenze nelle attività riservate alla professione di appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia legittimato a svolgere.

Art. 22

Rifiuto di prestazione professionale

Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.

Art. 23

Continuità delle cure

Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita.

Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, indica al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.

Art. 24

Certificazione

Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

Art. 25

Documentazione sanitaria

Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

Il medico, nei casi di arruolamento in protocolli di ricerca, registra i modi e i tempi dell’informazione e del consenso informato anche relativamente al trattamento dei dati sensibili.

Art. 26

Cartella clinica

Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell’evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte.

Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua redazione.

Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell’informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca.

Art. 27

Libera scelta del medico e del luogo di cura

La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona.

È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita, pur essendo consentito indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.

Art. 28

Risoluzione del rapporto fiduciario

Il medico, se ritiene interrotto il rapporto di fiducia con la persona assistita o con il suo rappresentante legale, può risolvere la relazione di cura con tempestivo e idoneo avviso, proseguendo la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui sono trasmesse le informazioni e la documentazione utili alla continuità delle cure, previo consenso scritto della persona assistita.

Art. 29

Cessione di farmaci

Il medico non può cedere farmaci a scopo di lucro.

Art. 30

Conflitto di interessi

Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura.

Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.

Art. 31

Accordi illeciti nella prescrizione

Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.

Art. 32

Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili

Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l’ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita.

Il medico segnala all’Autorità competente le condizioni di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale.

Il medico, in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e proporzionati, ricorre all’Autorità competente.

Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona.

  

TITOLO IV

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONSENSO E DISSENSO

Art. 33

Informazione e comunicazione con la persona assistita

Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.

Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza.

Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria.

Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.

Art. 34

Informazione e comunicazione a terzi

L’informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.

Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

Art. 35

Consenso e dissenso informato

L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile.

Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.

Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica.

Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.

Art. 36

Assistenza di urgenza e di emergenza

Il medico assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.

Art. 37

Consenso o dissenso del rappresentante legale

Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici.

Il medico segnala all'Autorità competente l’opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.

Art. 38

Dichiarazioni anticipate di trattamento

Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte dipersona capace e successive a un’informazione medica di cui resta traccia documentale.

La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l’espressione di volontà attuali.

Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.

Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.

Art. 39

Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza

Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita.

Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

  

TITOLO V

TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE

Art. 40

Donazione di organi, tessuti e cellule

Il medico promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, collaborando all’informazione dei cittadini e sostenendo donatori e riceventi.

Art. 41

Prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto

Il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico è praticato nel rispetto dell’ordinamento garantendo la corretta informazione dei familiari.

Il prelievo da vivente è aggiuntivo e non sostitutivo del prelievo da cadavere e il medico, nell’acquisizione del consenso informato scritto, si adopera per la piena comprensione dei rischi da parte del donatore e del ricevente.

Il medico non partecipa ad attività di trapianto nelle quali la disponibilità di organi, tessuti e cellule abbia finalità di lucro.

  

TITOLO VI

SESSUALITÀ, RIPRODUZIONE E GENETICA

Art. 42

Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione

Il medico, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva e la procreazione cosciente e responsabile, fornisce ai singoli e alla coppia ogni idonea informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione.

Art. 43

Interruzione volontaria di gravidanza

Gli atti medici connessi all’interruzione volontaria di gravidanza operati al di fuori dell’ordinamento, sono vietati e costituiscono grave infrazione deontologica tanto più se compiuti a scopo di lucro.

L’obiezione di coscienza si esprime nell’ambito e nei limiti dell’ordinamento e non esime il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna.

Art. 44

Procreazione medicalmente assistita

Le indicazioni e le correlate procedure diagnostiche e i trattamenti terapeutici relativi alla procreazione medicalmente assistita sono di esclusiva competenza del medico che opera in autonomia e responsabilità e nel rispetto dell’ordinamento.

Il medico prospetta alla coppia le opportune soluzioni fondate su accreditate acquisizioni scientifiche e informa sulle possibilità di successo nei confronti dell’infertilità, sui rischi per la salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione.

È vietata ogni pratica di procreazione medicalmente assistita a fini di selezione etnica o genetica; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.

Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza, senza esimere il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della coppia.

Art. 45

Interventi sul genoma umano

Il medico prescrive e attua interventi al genoma umano per esclusivi fini di prevenzione, diagnosi e cura di condizioni patologiche o a queste predisponenti e per la ricerca di nuovi trattamenti diagnostico-terapeutici appropriati ed efficaci.

Il medico garantisce idonea informazione sui rischi connessi alle procedure e alle loro possibilità di successo acquisendo il consenso scritto.

Art. 46

Indagini predittive

Il medico prescrive o esegue indagini predittive con il consenso scritto del soggetto interessato o del suo rappresentante legale, che sono gli unici destinatari dei dati e delle relative informazioni.

Il medico informa la persona interessata sul significato e sulle finalità dell’indagine, sull’effettiva probabilità di attendibile predizione, sulla fattibilità di interventi terapeutici disponibili ed efficaci e sulla possibilità di conseguenze negative sulla qualità di vita conseguenti alla conoscenza dei risultati.

Il medico non prescrive né esegue test predittivi richiesti e prodotti a fini meramente assicurativi od occupazionali.

Le indagini predittive in gravidanza, destinate alla tutela della salute della donna e del nascituro, sono consentite se autorizzate in forma scritta dalla gestante, successivamente a idonea informazione.

  

TITOLO VII

RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Art. 47

Sperimentazione scientifica

Il medico nell’attività di sperimentazione persegue il progresso della medicina fondandolo sulla ricerca scientifica, il cui obiettivo primario è quello di migliorare le conoscenze e gli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici al fine di tutelare la salute e la vita.

La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione umana e animale, programmata e attuata nel quadro dell’ordinamento.

Il medico incentiva modelli alternativi a quelli umani e animali, purché siano fondatamente equivalenti nei profili di efficacia sperimentale.

Il medico sperimentatore si attiene inoltre agli indirizzi applicativi allegati.

Art. 48

Sperimentazione umana

Il medico attua sull’uomo le sperimentazioni sostenute da protocolli scientificamente fondati e ispirati al principio di salvaguardia della vita e dell'integrità psico-fisica e nel rispetto della dignità della persona.

La sperimentazione sull’uomo è subordinata al consenso informato scritto del soggetto reclutato e alla contestuale e idonea informazione del medico curante indicato dallo stesso.

Il medico informa il soggetto reclutato in merito agli scopi, ai metodi, ai benefici prevedibili e ai rischi, fermo restando il diritto dello stesso di interrompere la sperimentazione in qualsiasi momento, garantendo in ogni caso la continuità assistenziale.

Nel caso di minore o di persona incapace, la sperimentazione è ammessa solo per finalità preventive o terapeutiche relative alla condizione patologica in essere o alla sua evoluzione.

Il medico documenta la volontà del minore e ne tiene conto.

Art. 49

Sperimentazione clinica

Il medico propone e attua protocolli sperimentali clinici a fini preventivi o diagnostico-terapeutici su volontari sani e malati se sono scientificamente fondati la loro sicurezza e il razionale della loro efficacia.

La redazione del rapporto finale di una sperimentazione è una competenza esclusiva e non delegabile del medico sperimentatore.

Il medico garantisce che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al ripristino dello stato di salute.

Art. 50

Sperimentazione sull’animale

Il medico attua la sperimentazione sull'animale nel rispetto dell’ordinamento e persegue l’impiego di metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze.

Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.

 

TITOLO VIII

TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTÀ PERSONALE

Art. 51

Soggetti in stato di limitata libertà personale

Il medico che assiste una persona in condizioni di limitata libertà personale è tenuto al rigoroso rispetto dei suoi diritti.

Il medico, nel prescrivere e attuare un trattamento sanitario obbligatorio, opera sempre nel rispetto della dignità della persona e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 52

Tortura e trattamenti disumani

Il medico in nessun caso collabora, partecipa o presenzia a esecuzioni capitali, ad atti di tortura, violenza o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Il medico non attua mutilazioni o menomazioni non aventi finalità diagnostico-terapeutiche anche su richiesta dell’interessato.

Art. 53

Rifiuto consapevole di alimentarsi

Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua l’assistenza, non assumendo iniziative costrittive né collaborando a procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale.

  

TITOLO IX

ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA

Art. 54

Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile

Il medico, nel perseguire il decoro dell’esercizio professionale e il principio dell’intesa preventiva, commisura l’onorario alla difficoltà e alla complessità dell’opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione.

Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l’onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale.

In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il medico può prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.

Art. 55

Informazione sanitaria

Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.

Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 56

Pubblicità informativa sanitaria

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l’attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni.

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.

E' consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.

Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.

Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.

Art. 57

Divieto di patrocinio a fini commerciali

Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.

  

TITOLO X

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 58

Rapporti tra colleghi

Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità.

Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda il migliore interesse della persona assistita, ove coinvolta.

Il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese.

Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.

Art. 59

Rapporti con il medico curante

Il medico curante e i colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private devono assicurare un rapporto di consultazione, collaborazione e informazione reciproca.

Il medico che presti la propria opera per competenza specialistica o in situazioni di urgenza è tenuto, previo consenso del paziente o del suo rappresentante legale, a comunicare al medico indicato dagli stessi gli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e le valutazioni cliniche relative.

Il medico fa pervenire la relazione clinica o la lettera di dimissione al medico indicato dal paziente stesso.

Art. 60

Consulto e consulenza

Il medico curante, previo consenso dell’interessato o del suo rappresentante legale, propone il consulto con altro collega ovvero la consulenza presso strutture idonee, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso.

Il medico che non condivida una richiesta di consulto o di consulenza formulata dalla persona assistita o dal suo rappresentante legale, può astenersi dal parteciparvi, ma fornisce comunque tutte le informazioni e la documentazione clinica relative al caso.

Lo specialista o il consulente che visiti un paziente in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliato, debitamente sottoscritti.

Art. 61

Affidamento degli assistiti

i medici coinvolti nell’affidamento degli assistiti, in particolare se complessi e fragili, devono assicurare il reciproco scambio di informazioni e la puntuale e rigorosa trasmissione della documentazione clinica.

  

TITOLO XI

ATTIVITÀ MEDICO LEGALE

Art. 62

Attività medico-legale

L’attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.

L’attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia.

Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale.

Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.

Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

Art. 63

Medicina fiscale

Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico fa conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione.

Il medico fiscale e il curante, nel rispetto reciproco dei propri ruoli, non devono esprimere valutazioni critiche sul rispettivo operato.

  

TITOLO XII

RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI

Art. 64

Rapporti con l’Ordine professionale

Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell’espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento.

Il medico comunica all’Ordine tutti gli elementi costitutivi dell’anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l’attività di verifica prevista dall’ordinamento.

Il medico comunica tempestivamente all’Ordine il cambio di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell’attività.

Il medico comunica all’Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze.

I Presidenti delle rispettive Commissioni di Albo, nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza deontologica, possono convocare i colleghi iscritti in altra sede ma esercenti la professione nella provincia di loro competenza, informando l’Ordine di appartenenza al quale competono le eventuali valutazioni disciplinari.

Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine svolge le specifiche funzioni con diligenza, imparzialità, prudenza e riservatezza.

Art. 65

Società tra professionisti

Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell’attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza.

Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all’Ordine di appartenenza l’atto costitutivo della società, l’eventuale statuto, tutti i documenti relativi all’anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa.

Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l’indipendenza e l’autonomia professionale.

Il medico che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l’esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità:

- l’esclusività dell’oggetto sociale relativo all’attività professionale di cui agli Albi di appartenenza;

- il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell’ordinamento;

- la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell’Albo di appartenenza;

- il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale.

Art. 66

Rapporto con altre professioni sanitarie

Il medico si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l’integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità.

Il medico sostiene la formazione interprofessionale, il miglioramento delle organizzazioni sanitarie nel rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte e l’osservanza delle regole deontologiche.

Art. 67

Prestanomismo e favoreggiamento all’esercizio abusivo della professione

Al medico è vietato collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, fungendo da prestanome o omettendo la dovuta vigilanza, chi eserciti abusivamente la professione.

Il medico che venga a conoscenza di prestazioni effettuate da non abilitati alla professione di medico, o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente.

  

TITOLO XIII

RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 68

Medico operante in strutture pubbliche e private

Il medico che opera in strutture pubbliche o private, concorre alle finalità sanitarie delle stesse ed è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.

Il medico, in caso di contrasto tra le regole deontologiche e quelle della struttura pubblica o privata nella quale opera, sollecita l'intervento dell'Ordine al fine di tutelare i diritti dei pazienti e l’autonomia professionale.

In attesa della composizione del contrasto, il medico assicura il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti delle persone a lui affidate e del decoro e dell’indipendenza della propria attività professionale.

Il medico che all’interno del rapporto di lavoro con il servizio pubblico esercita la libera professione, evita comportamenti che possano indebitamente favorirla.

Art. 69

Direzione sanitaria e responsabile sanitario

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario di una struttura privata, garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del Codice e tutela l’autonomia e la pari dignità dei professionisti all’interno della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale afferisce.

Inoltre il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall’ordinamento per l’esercizio della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le professioni di cui all’art. 1 in relazione alla presenza delle stesse nella struttura.

Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo.

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa.

Art. 70

Qualità ed equità delle prestazioni

Il medico non assume impegni professionali che comportino un eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la qualità della sua opera e la sicurezza della persona assistita.

Il medico deve esigere da parte della struttura incui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno e i requisiti degli ambienti di lavoro non incidano negativamente sulla qualità e la sicurezza del suo lavoro e sull’equità delle prestazioni.

  

TITOLO XIV

MEDICINA DELLO SPORT

Art. 71

Valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva

La valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva è finalizzata esclusivamente alla tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del soggetto.

Il medico esprime con chiarezza il relativo giudizio in base alle evidenze scientifiche disponibili e provvede a un’adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.

Art. 72

Valutazione del mantenimento dell’idoneità all’attività sportiva agonistica

Il medico fa valere, in qualsiasi circostanza, la propria responsabilità a tutela dell’integrità psico-fisica, in particolare valutando se un atleta possa proseguire la preparazione atletica e l’attività agonistica.

Il medico, in caso di minore, valuta con particolare prudenza che lo sviluppo armonico psico-fisico del soggetto non sia compromesso dall’attività sportiva intrapresa.

Il medico si adopera affinché la sua valutazione sia accolta, denunciandone tempestivamente il mancato accoglimento all’Autorità competente e all'Ordine.

Art. 73

Doping

Il medico non consiglia, favorisce, prescrive o somministra trattamenti farmacologici o di altra natura non giustificati da esigenze terapeutiche, che siano finalizzati ad alterare le prestazioni proprie dell'attività sportiva o a modificare i risultati dei relativi controlli.

Il medico protegge l'atleta da pressioni esterne che lo sollecitino a ricorrere a siffatte pratiche, informandolo altresì delle possibili gravi conseguenze sulla salute.

  

TITOLO XV

TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA

Art. 74

Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie

Il medicodeve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività l’informativa alle Autorità sanitarie giudiziarie e ad altre Autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dall’ordinamento, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.

Art. 75

Prevenzione, assistenza e cura delle dipendenze fisiche o psichiche

Il medico si adopera per la prevenzione, la cura, il recupero clinico e il reinserimento sociale della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza fisica o psichica, nel rispetto dei diritti della stessa, collaborando con le famiglie, le istituzioni socio-sanitarie pubbliche o private e le associazioni di protezione sociale.

  

TITOLO XVI

MEDICINA POTENZIATIVA ED ESTETICA

Art. 76

Medicina potenziativa

Il medico, quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacità psico-fisiche dell’individuo, opera, sia nella fase di ricerca che nella pratica professionale, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e rispetto dell’autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso informato in forma scritta.

Il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibile soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate.

Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono all’ordinamento.

Il medico, sia in attività di ricerca, sia quando gli siano richieste prestazioni non terapeutiche ma finalizzate al potenziamento delle fisiologiche capacità fisiche e cognitive dell’individuo, opera nel rispetto e a salvaguardia della dignità dello stesso in ogni suo riflesso individuale e sociale, dell’identità e dell’integrità della persona e delle sue peculiarità genetiche nonché dei principi di proporzionalità e di precauzione.
Il medico acquisisce il consenso informato in forma scritta avendo cura di verificare, in particolare, la comprensione dei rischi del trattamento. Il medico ha il dovere di rifiutare eventuali richieste ritenute sproporzionate e di alto rischio anche a causa della invasività e potenziale irreversibilità del trattamento a fronte di benefici non terapeutici ma potenziativi.

Art. 76 BIS

Medicina estetica

Il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate.


Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono all’ordinamento.

TITOLO XVII

MEDICINA MILITARE

Art. 77

Medicina militare

Il medico militare, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha una responsabilità che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in tempo di pace che di guerra.

Il medico militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente in rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il livello più elevato di umanizzazione delle cure praticando un triage rispettoso delle conoscenze scientifiche più aggiornate, agendo secondo il principio di “massima efficacia” per il maggior numero di individui.

È dovere del medico militare segnalare alle superiori Autorità la necessità di fornire assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilità (militari che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e disumani tali da essere degradanti per la dignità della persona.

In ogni occasione, il medico militare orienterà le proprie scelte per rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del proprio comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente Codice, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali nonché da eventuali regole di ingaggio che disciplinano l’operazione militare.

  

TITOLO XVIII

INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE SANITARIA

Art. 78

Tecnologie informatiche

Il medico, nell’uso degli strumenti informatici, garantisce l’acquisizione del consenso, la tutela della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche.

Il medico, nell’uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici, persegue l’appropriatezza clinica e adotta le proprie decisioni nel rispetto degli eventuali contributi multidisciplinari, garantendo la consapevole partecipazione della persona assistita.

Il medico, nell’utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione a fini di prevenzione, diagnosi, cura o sorveglianza clinica, o tali da influire sulle prestazioni dell’uomo, si attiene ai criteri di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza, nel rispetto dei diritti della persona e degli indirizzi applicativi allegati.

Art. 79

Innovazione e organizzazione sanitaria

Il medico partecipa e collabora con l’organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti agli individui e alla collettività, opponendosi a ogni condizionamento che lo distolga dai fini primari della medicina.

Il medico garantisce indipendenza di giudizio e persegue l’appropriatezza clinica nell’organizzazione sanitaria.

  

DISPOSIZIONE FINALE

Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri recepiscono il presente Codice, nel quadro dell’azione di indirizzo e di coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e ne garantiscono il rispetto.

Gli Ordini provvedono a consegnare ufficialmente il Codice, o comunque a renderlo noto ai singoli iscritti agli Albi e a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di deontologia medica.

Le regole del Codice saranno oggetto di costante valutazione da parte della FNOMCeO al fine di garantirne l’aggiornamento.

 

Allegati

CONFLITTO DI INTERESSI - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 30

Le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura possono manifestarsi nella ricerca e divulgazione scientifica, nella formazione e aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici, nell’attività di consulenza e di pubblico ufficiale e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

1. I medici non devono accettare elargizioni o altre utilità che possano limitare l’appropriatezza delle proprie decisioni inerenti all’esercizio professionale.

2. Nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza i medici possono ricevere compensi, retribuzioni o altre utilità solo attraverso le procedure e gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

3. Il medico attua una costante revisione critica della divulgazione scientifica di cui viene informato; a tale fine può avvalersi dell’azione di supporto del proprio Ordine professionale.

4. I medici o le associazioni professionali che effettuano campagne di prevenzione ed educazione sanitaria o promuovono forme di informazione sanitaria o partecipano alla diffusione di notizie scientifiche attraverso i mass media o la stampa di categoria, devono manifestare il nome dello sponsor e applicare i presenti indirizzi applicativi validi anche nei rapporti eventualmente intrattenuti con industrie, organizzazioni ed enti pubblici e privati.

5. Il medico ricercatore deve dichiarare gli eventuali rapporti di consulenza o collaborazione con gli sponsor della ricerca.

6. Il medico ricercatore deve applicare sempre regole di trasparenza, condurre l’analisi dei dati in modo indipendente rispetto agli eventuali interessi dello sponsor e non accettare condizioni per le quali non possa pubblicare o diffondere i risultati delle ricerche, senza vincoli di proprietà da parte degli sponsor, qualora questi comportino risultati negativi per il paziente. Se la pubblicazione, anche quando non sia frutto di specifica ricerca, è sponsorizzata il nome dello sponsor deve essere esplicitato; chiunque pubblichi redazionali o resoconti di convegni o partecipi a conferenze stampa deve dichiarare il nome dell’eventuale sponsor.

7. Il medico ricercatore e i membri dei comitati editoriali devono dichiarare alla rivista scientifica, nella quale intendono pubblicare, il ruolo avuto nel progetto e il nome del responsabile dell’analisi dei dati.

8. Il medico ricercatore deve vigilare sugli eventuali condizionamenti, anche economici, esercitati sui soggetti arruolati nella ricerca, in particolare rispetto a coloro che si trovano in posizione di dipendenza o di vulnerabilità.

9. Il medico ricercatore non deve accettare di redigere il rapporto conclusivo per la pubblicazione di una ricerca alla quale non ha partecipato e non può accettare clausole di sospensione della ricerca a discrezione dello sponsor ma solo per motivazioni scientifiche o etiche comunicate al Comitato etico per la convalida.

10 .I medici operanti nei Comitati Etici per la sperimentazione sui farmaci e nei Comitati Etici locali devono rispettare le regole di trasparenza della sperimentazione prima di approvarla e rilasciare essi stessi dichiarazione di assenza di conflitti di interessi. Gli indirizzi applicativi di cui sopra si applicano anche agli studi multicentrici.

11. I medici non possono percepire direttamente finanziamenti allo scopo di favorire la loro partecipazione a eventi formativi; eventuali finanziamenti possono essere erogati alla società scientifica organizzatrice dell’evento o all’azienda sanitaria presso la quale opera il medico.

12. Il finanziamento da parte delle industrie a congressi e a corsi di formazione non deve condizionare la scelta sia dei partecipanti che dei contenuti, dei relatori, dei metodi didattici e degli strumenti impiegati; la responsabilità di tali scelte spetta al responsabile scientifico dell’evento.

13. Il medico non può accettare ristoro economico per un soggiorno superiore alla durata dell’evento, né per iniziative turistiche e sociali aggiuntive e diverse da quelle eventualmente organizzate dal congresso né ospitalità per familiari o amici.

14. Il medico relatore a congressi ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, in particolare di preparazione ed al rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto.

15. Il responsabile scientifico vigila affinché il materiale distribuito dall’industria nel corso degli eventi formativi sia rispondente alla normativa vigente e che le voci di spesa relative al contributo dello sponsor, siano chiaramente esplicitate dalla società organizzatrice.

16. Il relatore nei mini meeting, organizzati dalle industrie per illustrare ai medici le caratteristiche dei loro prodotti innovativi, deve dichiarare gli eventuali rapporti con l’azienda promotrice.

17. E’ fatto divieto al medico di partecipare ad eventi formativi, compresi i minimeeting, la cui ospitalità non sia contenuta in limiti ragionevoli o, comunque, intralci l’attività formativa.

18. Nel caso in cui i corsi di aggiornamento si svolgano e vengano sponsorizzati in località turistiche nei periodi di stagionalità, il medico non deve protrarre, oltre la durata dell’evento, la sua permanenza a carico dello sponsor.

19. Il medico, ferma restando la libertà delle scelte formative, deve partecipare a eventi la cui rilevanza medico scientifica e valenza formativa sia esclusiva.

20. Il medico è tenuto a non sollecitare e a rifiutare premi, vantaggi pecuniari o in natura, offerti da aziende farmaceutiche o da aziende fornitrici di materiali o dispositivi medici, salvo che siano di valore trascurabile e comunque collegati all’attività professionale; il medico può accettare pubblicazioni di carattere medico-scientifico.

21. I campioni di farmaci di nuova introduzione possono essere accettati dal medico per un anno dalla loro immissione in commercio.

22. Il medico riceve gli informatori scientifici del farmaco in base alla loro discrezionalità e alle loro esigenze informative e senza provocare intralcio all’assistenza; dell’orario di visita può venire data notizia ai pazienti mediante informativa esposta nelle sale di aspetto degli ambulatori pubblici o privati e degli studi professionali.

23. Il medico non deve sollecitarela pressione delle associazioni dei malati per ottenere la erogazione di farmaci di non provata efficacia.

24. Il medico facente parte di commissioni di aggiudicazione di forniture non può partecipare a iniziative formative a spese delle aziende partecipanti.

 

SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 47

La ricerca scientifica in medicina si avvale della sperimentazione sull’uomo programmata e attuata nel quadro della normativa vigente e nel rispetto dei principi  etici e delle tutele previste dalla Dichiarazione di Helsinki e dal Codice di deontologia medica.

1. Il ricercatore deve mantenere un ruolo indipendente nella progettazione, conduzione, analisi, interpretazione, pubblicazione, utilizzo e finanziamento della ricerca.

2. La sperimentazione clinica controllata e randomizzata è la metodologia più valida per dimostrare l’accuratezza di una diagnosi o gli esiti di una terapia e costituisce la base più affidabile per le decisioni operative dei pazienti, dei clinici, delle agenzie regolatorie e dei decisori delle politiche sanitarie.

3. L’interesse per la produzione di nuove conoscenze scientifiche non deve mai prevalere sui fini primari della tutela della salute, della vita e del rispetto della dignità, dell’integrità e del diritto all’autodeterminazione e alla riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti nella ricerca.

4. Il medico partecipa a uno studio clinico se la sua rilevanza scientifica è superiore ai rischi prevedibili per i soggetti coinvolti nella ricerca ed è prevalente sugli interessi economici o aziendali dei finanziatori della ricerca.

5. Il ricercatore, quando i rischi si rivelano superiori ai potenziali benefici o quando, a un’analisi intermedia, esistano prove conclusive sui risultati definitivi, deve valutare se continuare, modificare o interrompere immediatamente lo studio, considerando inaccettabili protocolli di ricerca contenenti clausole d’interruzione stabilite a discrezione del finanziatore.

6. La ricerca biomedica su gruppi di soggetti vulnerabili, sui minori o su incapaci è giustificata solo se è finalizzata alle esigenze di salute del gruppo stesso e non può essere condotta su un gruppo diverso.

7. Il disegno dello studio, le analisi statistiche utilizzate, gli accorgimenti per evitare distorsioni nella stima dei risultati devono essere chiaramente descritti nel protocollo di ricerca tenendo in particolare conto le differenze di genere.

8. La fondatezza scientifica e la rilevanza sotto il profilo diagnostico e terapeutico di una sperimentazione clinica si basano su un’approfondita valutazione delle evidenze disponibili in letteratura comprese quelle derivanti dalla ricerca sugli animali che devono sempre tutelarne il benessere.

9. L’efficacia di un nuovo intervento deve essere comparata al miglior trattamento di efficacia comprovata o, in sua assenza, contro placebo. Il confronto con il non intervento o con un trattamento meno efficace rispetto al miglior trattamento disponibile è accettabile se, per ragioni metodologiche convincenti e scientificamente valide, evita l’esposizione dei pazienti ai rischi derivanti dal fatto di non aver ricevuto il trattamento di efficacia superiore.

10. Il medico sperimentatore deve garantire che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al ripristino del suo stato di salute.

11. Il protocollo di uno studio deve essere registrato e pubblicamente accessibile prima dell’arruolamento del primo partecipante, deve includere informazioni sul finanziamento, sulle affiliazioni istituzionali e i potenziali conflitti di interessi degli sperimentatori e sulle disposizioni per il trattamento e il risarcimento dei soggetti danneggiati dalla partecipazione alla ricerca.

12. Il medico sperimentatore raccoglie il consenso informato scritto del soggetto reclutato dopo aver illustrato gli scopi, i metodi, i benefici prevedibili e i rischi possibili della sua partecipazione e il diritto a ritirarsi in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Lo informa inoltre che notificherà al medico curante l’avvenuto reclutamento e il protocollo dello studio e che riceverà la relazione finale con i risultati completi e le conclusioni dello studio.

13. L’analisi, l’interpretazione dei dati e la redazione del rapporto finale di uno studio è un dovere dei medici che hanno eseguito la ricerca e non è delegabile ad altri. I ricercatori hanno il dovere di rendere pubblicamente e integralmente disponibili e accessibili i risultati e le conclusioni di tutti gli studi clinici compresi i dati grezzi. I risultati negativi o non conclusivi devono essere sempre pubblicati o resi disponibili per evitare che venga sovrastimata l’efficacia dei trattamenti e sottostimati gli effetti avversi. I ricercatori non devono sottoscrivere contratti che attribuiscano al finanziatore dello studio la proprietà dei dati e la decisione in merito alla loro pubblicazione.

14. Gli sperimentatori devono sottoscrivere una dichiarazione nella quale affermano che la relazione finale è un resoconto onesto, accurato e senza omissioni rilevanti dello studio e che le eventuali discrepanze rispetto al protocollo registrato sono state introdotte con appositi emendamenti approvati dal Comitato Etico competente.

15. Dichiarazione analoga, integrata con le fonti di finanziamento, le affiliazioni istituzionali e i conflitti di interessi, deve essere utilizzata per la sottomissione dell’articolo per la pubblicazione su qualunque rivista.

16. Il medico non sottoscrive risultati di ricerche non conformi ai principi del Codice di deontologia medica. I comunicati stampa redatti dai ricercatori devono riflettere i risultati della ricerca senza enfatizzare i benefici del trattamento sperimentale per non generare nei pazienti aspettative non realistiche sui nuovi trattamenti.

 

TECNOLOGIE INFORMATICHE - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 78

Il medico nell’uso di strumenti derivanti dall’uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici deve attenersi alle seguenti precauzioni e prescrizioni.

1. Il medico, nell’uso di qualsiasi strumento informatico, deve acquisire il consenso al trattamento dei dati, garantire che i dati da lui raccolti siano coerenti con le finalità del trattamento stesso, nonché provvedere, per quanto di competenza, alla garanzia della pertinenza e veridicità dei dati raccolti, impegnandosi per la loro assoluta riservatezza.

2. Il medico collabora a eliminare ogni forma di discriminazione nell’uso delle tecnologie informatiche e a garantire uguaglianza nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi sanitari nonché il recupero del tempo necessario per la relazione di cura.

3. Il medico deve utilizzare sistemi affidabili e privilegiare i servizi pubblici o privati che consentano la creazione di un formato indipendente rispetto alla piattaforma, senza che sia impedito il riuso dell’informazione veicolata, assicurandone la disponibilità, la riservatezza e le modalità di conservazione.

4. Il medico, nell'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica, si attiene alle norme comportamentali previste dagli articoli 55, 56, 57 del presente Codice di deontologia medica e segnala all'Ordine l'apertura di siti web che pubblicizzino la sua attività professionale nel rispetto delle norme sulla pubblicità e informazione sanitaria.

5. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla più idonea gestione dei percorsi assistenziali e al miglioramento della comunicazione interprofessionale e con i cittadini.

6. Il medico, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina  per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica.

7. Il medico, nell’utilizzo di strumenti di informazione e comunicazione di dati clinici, deve tener conto della proporzionalità, necessità e sicurezza degli interventi, nonché della eticità delle prestazioni e della deontologia dei comportamenti, al fine di conseguire la massima appropriatezza clinica e gestionale e la sostenibilità dell’uso delle risorse disponibili. Il medico nell’utilizzazione degli strumenti tecnologici di cui sopra utilizza gli stessi principi e criteri generali che regolano l’utilizzazione di qualsiasi altro strumento finalizzato all’esercizio della sua professione.

8. Il medico deve favorire l’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per la gestione della complessità propria della medicina e per il miglioramento degli strumenti di prevenzione individuale e collettiva in particolare a fronte di risultanze cliniche e scientifiche che ne documentino o giustifichino la scelta preferenziale.

9. Il medico collabora a garantire l’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici ad esclusiva finalità di tutela della salute, ivi comprese le finalità di ricerca, di governo e di controllo e di telemonitoraggio della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza da attuarsi secondo le previsioni della vigente normativa, della raccolta, utilizzo e monitoraggio dei dati dei pazienti.

10. Il medico deve avvalersi delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per migliorare i processi formativi anche utilizzando sistemi di simulazione per apprendere dagli errori e per la sicurezza del paziente.

11. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla maggiore efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, nonché alla promozione del miglioramento delle procedure professionali e della valutazione dei risultati delle prestazioni mediche.

12. Il medico utilizza solo dopo attenta valutazione clinica, etica e deontologica i sistemi e gli strumenti di contatto plurisensoriale col paziente e agisce secondo gli indirizzi della comunità scientifica, sempre evitando il conflitto di interessi.

13. In ogni caso, il consulto e le consulenze mediante le tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono rispettare tutte le norme deontologiche che regolano la relazione medico-persona assistita.

14. Il medico contrasta ogni uso distorto o illusorio delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici sul versante commerciale, dell’informazione ai cittadini e della pubblicità sanitaria nonché l’intrusione nelle banche dati e si pone sempre come garante della correttezza, scientificità e deontologia dell’uso dello strumento informatico, assumendosi l’obbligo di segnalare all’Ordine eventuali violazioni di tali comportamenti.

 

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"Dottore ma è vero che" è una iniziativa della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con lo scopo di offrire alla popolazione un'informazione accessibile, scientificamente solida e sempre trasparente e ai Medici strumenti comunicativi nuovi, in linea con i tempi, proficui nell'attualizzare lo scambio che è alla base del rapporto tra medico e paziente.

Gli ultimi anni hanno visto una pericolosa e spesso dolorosa impennata nella circolazione di notizie in molti casi inesatte, in troppi infondate e in molti altri deliberatamente e maliziosamente false, con ricadute a volte drammatiche sulla salute dei singoli cittadini o di intere fasce della popolazione.

Ecco quindi che "DOTTOREMAEVEROCHE" vuole contrastare la disinformazione in ambito sanitario, rispondendo a dubbi sulla base delle evidenze scientifiche più affidabili per il rigore e l'indipendenza che le hanno prodotte.

Sia i Medici che i cittadini sono quindi invitati a consultare il sito: sarà un ottimo aiuto per comportarsi tutti in maniera più consapevole.

www.dottoremaeveroche.it

Il moderno giuramento professionale prende le mosse dal cosiddetto Giuramento di Ippocrate, il primo testo deontologico della storia della medicina. Il rispetto della vita e della dignità del malato, la perizia e la diligenza nell'esercizio della professione: questi solo alcuni dei doveri che ogni medico deve rispettare.

Testo Antico del Giuramento

 

"Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dèi tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto: di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò quest\'arte, se essi desiderano apprenderla; di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi legati da un contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun altro. Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa. Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, nè suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività. In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi. Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori dell\'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili. E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro".

 

Testo Moderno del Giuramento

 

"Il rispetto della vita e della dignità del malato, la perizia e la diligenza nell'esercizio della professione: questi solo alcuni dei doveri che ogni medico deve rispettare.

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:

di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni indebito condizionamento;

di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;

di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e promuovendo l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario;

di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona; di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico;

di promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l'arte medica;

di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;

di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina;

di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza e alle mie doti morali;

di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione;

di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;

di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico; di prestare assistenza d'urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'autorità competente;

di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato;

di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione."

 

 

 

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Inviare la documentazione direttamente sul portale cogeaps oppure inviare i file in pdf con documento d'identità alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Premessa

L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze ha realizzato il Sito ordine-medici-firenze.it (di seguito “il Sito") con l'obiettivo di fornire informazioni di interesse generale sull'operato e dell'ordine e servizi specifici per i propri iscritti. Nella presente pagina sono riportate le Note legali relative all’utilizzo del Sito. Il presente documento potrà essere modificato in qualsiasi momento e senza preavviso. L’Utente è pertanto invitato a prendere regolarmente visione dell’ultima versione aggiornata delle stesse, disponibile e permanentemente accessibile da qualunque pagina del sito, cliccando sul collegamento “Note legali”.

Copyright

La visualizzazione, il download e qualunque utilizzo dei dati pubblicati sul presente tipo comporta accettazione delle presenti note legali e delle condizioni della licenza con cui sono pubblicati. Salvo ove diversamente indicato, i dati pubblicati sul presente sito sono messi a disposizione con licenza CC-BY 3.0, il cui testo integrale è disponibile al seguente indirizzo: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/legalcode

Questo significa che, ove non diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono liberamente distribuibili e riutilizzabili, a patto che sia sempre citata la fonte e – ove possibile - riportato l'indirizzo web della pagina originale.

Il sito è stato realizzato da Tecsis srl.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO) in collaborazione con il Ministero della Salute, organizza e promuove corsi ECM in modalità FAD (formazione a distanza) aperti a tutti i medici e gli odontoiatri italiani.

Tali corsi, totalmente gratuiti, riguardano tematiche di interesse generale, secondo un programma formativo ampio ed esaustivo e naturalmente concorrono ad assolvere il debito formativo ECM di ogni professionista.

Per visualizzare i corsi attualmente online e accedervi, consultare la seguente pagina del sito interneto della FNOMCeO: https://portale.fnomceo.it/corsi-fad/

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai bandi di gara e contratti.

 Consultare l'elenco delle convenzioni stipulate dall'ENPAM: www.enpam.it/servizi-integrativi/istituti-di-credito

 

Ogni professionista, medico o odontoiatra, può segnalare al COGEAPS - Consorzio per la Gestione dell'Anagrafe Formativa delle Professioni Sanitarie - alcune fattispecie personali che sono importanti per il corretto conteggio dei crediti ECM fruiti e da fruire utilizzando la modulistica al seguente link http://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx per le seguenti ipotesi:

  • periodo di ESONERO dall'obbligo ECM nel caso di frequenza di corsi di formazione post-base;
  • periodo di ESENZIONE dall'obbligo ECM nel caso di sospensione dell'attività;
  • periodo di attività di TUTOR all'interno di tirocini ormativi e professionalizzanti pre e post-laurea ;
  • riconoscimento di attività formative svolte all'ESTERO;
  • riconoscimento di attività di PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE;
  • riconoscimento di atività di AUTOFORMAZIONE .

In presenza di una o più di queste situazioni, il professionista è tenuto a segnalare al COGEAPS il caso personale che lo riguarda, utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e disponibile sulla pagina del sito AGENAS.

L'inoltro al COGEAPS può essere effettuato direttamente sul sito www.cogeaps.it nell'area riservata (previa registrazione) tramite la procedura di upload. Oppure, in alternativa, inviando la richiesta per email all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il materiale inoltrato dal professionista sarà processato dal COGEAPS e, se ritenuto conforme alle regole della Commissione Nazionale, sarà inserito nell'anagrafica personale, con conseguente riconteggio dei crediti maturati e da maturare.

A far data dal 1° giugno 2013 tutti i titolari di studio medico o odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate previste dal Decreto Interministeriale del 30/11/2012 (vedasi allegato a fine articolo).

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve avere data certa e ciò può essere garantito tramite auto-spedizione via Pec o via raccomandata indirizzata al proprio studio, oppure con presentazione e timbratura all'ufficio postale. Tale documento deve essere conservato all'interno dello studio e, essendo un documento di natura dinamica, va aggiornato qualora intervengano modifiche significative nell'organizzazione del lavoro o nelle procedure.

Per quanto riguarda il contenuto del DVR, si ricorda che il medico o l'odontoiatra titolare di studio può svolgere direttamente le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) solo dopo aver svolto i relativi corsi di formazione previsti dalla legge. In caso contrario il titolare dello studio dovrà procedere alla nomina di un consulente esterno affidandogli le funzioni di RSPP. Inoltre il titolare dello studio può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, ma solo dopo aver effettuato il relativo corso di formazione ai fini dell'acquisizione dell'attestato di frequenza al corso anti-incendio a basso rischio.

Nel DVR deve essere anche indicato il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La nomina di tale rappresentante spetta ai lavoratori stessi. In caso di mancata nomina da parte dei lavoratori, il titolare dello studio deve conservare il verbale di mancata elezione del RLS. La nomina va comunicata all'INAIL.

Per quanto riguarda la compilazione del modello n. 3 del DVR, si fa presente che in ordine alle mansioni svolte dal personale dello studio, non è obbligatorio riportare i nominativi dei lavoratori addetti.

Per quanto riguarda, infine, le "misure attuate" da dichiarare nel DVR, sarà opportuno chiarire che le attrezzature usate nello studio sono conformi alla normativa vigente, che è stata effettuata l'informazione e la formazione dei lavoratori, che l'impianto elettrico è conforme alla legge, così come l'impianto di climatizzazione, e che i locali di lavoro sono conformi alla normativa vigente. Le "misure di miglioramento" riguardano invece la formazione e l'addestramento del personale, e il costante controllo e monitoraggio degli impianti e delle attrezzature.

In allegato il DVR standardizzato previsto dal Decreto Ministeriale 30/11/2012 e una guida pratica per gli adempimenti sulla sicurezza nello studio medico:

pdf DVR standardizzato (974 KB)

pdf Guida per la sicurezza nello studio (308 KB)



CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI

Il titolare di studio medico o odontoiatrico che abbia già svolto corsi di formazione per RSPP prima del 11/01/2012, è obbligato a frequentare il corso di aggiornamento di 14 ore entro il 11/01/2017.

Chi ha svolto corsi di formazione per RSPP dopo il 11/01/2012, è obbligato a frequentare il corso di aggiornamento di 14 ore entro 5 anni dalla data del completamento del corso precedentemente svolto.

I lavoratori dello studio medico o odontoiatrico o i collaboratori (equiparati in questo caso ai lavoratori) sono obbligati a frequentare un corso di formazione per lavoratori di 16 ore, con obbligo di aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 6 ore.

Il titolare dello studio medico o odontoiatrico che non svolga i corsi di formazione e/o aggiornamento citati, decade dalle funzioni di RSPP e deve nominare un RSPP esterno.

Origine ed evoluzione

Per secoli, sulla base dell’insegnamento di Ippocrate, il medico ha esercitato il diritto-dovere di non rivelare nulla al paziente riguardo alle sue condizioni di salute. Questo assoluto riserbo avrebbe evitato “passi estremi” al malato e, al tempo stesso, garantiva prestigio e autorità alla classe medica.
Per secoli, quindi, il consenso del malato all’atto medico non ha avuto alcuna rilevanza e rimaneva nell’ampia discrezionalità del medico la scelta delle terapie e dei sistemi di cura e se darne o (come quasi sempre succedeva) non darne conto al paziente.
Solo nel XX secolo questo paradigma è cominciato a cambiare. Quando, nel 1917, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha affermato che “ogni essere umano adulto e sano di mente ha il diritto di decidere su cosa va fatto al suo corpo” e che “il medico che esegue un intervento senza il consenso del paziente commette un’aggressione”.
In Italia, il principio del consenso informato, trova la sua più importante consacrazione nell’art. 32 della Costituzione, secondo il quale “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, correlato con l’art. 13 della stessa Costituzione che afferma l’inviolabilità della libertà personale.
In conformità con il dettato costituzionale, la Legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, esclude la possibilità di effettuare accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente.
Più di recente, la Legge n. 219 del 22/12/2017 afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
Infine il Codice di Deontologia Medica sancisce il principio generale secondo cui è vietato al medico di intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente e l’obbligo per il medico di desistere, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.

La situazione attuale

É quindi ormai principio consolidato che nessuna persona cosciente e capace può essere sottoposta ad un qualsiasi trattamento sanitario contro o senza la sua volontà. Ogni singolo trattamento diagnostico, ogni singola terapia, qualsivoglia intervento medico non può essere effettuato se non con il valido consenso dell’avente diritto, che sia stato compiutamente ed idoneamente informato in ordine al trattamento cui sarà sottoposto ed ai rischi che da tale trattamento possono derivare.
Pertanto oggi la legittimazione all’attività del medico non trova più il suo fondamento sul prestigio e sull’autorità del professionista, ma solo ed esclusivamente sul consenso informato del malato.
Appare, quindi, chiaro che l’informazione data al paziente costituisce parte integrante della prestazione medica che diviene essa stessa una prestazione sanitaria, al pari dell’accertamento diagnostico e dell’intervento terapeutico.

L’informativa

Per raccogliere un valido consenso è indispensabile che il medico abbia fornito un’esaustiva informativa. In effetti, secondo consecuzione logica, non si dovrebbe parlare di “consenso informato” ma più propriamente di “informazione alla quale segue il consenso”.
Ma a parte la terminologia, è chiaro che il medico ha come suo primo e principale dovere quello di esplicitare al paziente una serie di informazioni per consentirgli una scelta libera e consapevole.
In particolare nell’informativa è doveroso che al paziente sia esplicitato:

  • La situazione clinica obiettiva riscontrata;
  • La descrizione dell’intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione;
  • Le eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche;
  • Le tecniche e i materiali impiegati;
  • I benefici attesi;
  • I rischi presunti;
  • Le eventuali complicanze;
  • I comportamenti che il paziente deve eseguire per evitare complicazioni successive all’atto medico.

Tutte queste informazioni devono essere rese al paziente in modo chiaro e commisurato alla sua capacità di comprensione da intendersi in senso medico e, cioè, non solo avendo riguardo al livello intellettuale del paziente, ma anche tenendo conto del suo stato emotivo e psicologico. E’ necessario, quindi, calibrare il tenore dell’informazione in modo che sia efficace al fine di far maturare nel paziente un convincimento libero, maturo e consapevole, senza inutili iper-tecnicismi e senza superficiali generalizzazioni.
E’ importante che l’informativa e il conseguente consenso sia prossimo, dal punto di vista temporale, all’atto medico, perché uno dei requisiti del consenso è l’attualità. Un’informativa resa (e un consenso raccolto) troppo tempo prima dell’intervento rischia di non essere sufficiente perché nel frattempo il quadro clinico potrebbe essere evoluto o le alternative terapeutiche potrebbero essere variate o ancora il paziente potrebbe aver maturato un diverso convincimento.
É fortemente raccomandato che il medico, specie se ospedaliero, segnali in cartella clinica, di aver debitamente informato il paziente.

Il consenso informato in forma scritta

Da quanto detto sopra, è ormai chiaro che l’informativa e il consenso sono atti indispensabili e necessari per rendere legittimo l’atto medico. Ciò non significa, però, che l’informativa e il consenso debbano essere resi necessariamente in forma scritta. Anzi, nella generalità dei casi è sufficiente che informativa e consenso siano prestati in forma orale.
La forma scritta diventa necessaria o perché vi è una legge dello Stato che la rende obbligatoria, o perché il Codice di Deontologia Medica la richiede in situazioni particolari.
Le Leggi dello Stato che rendono necessaria la forma scritta sono le seguenti:

  • DPR 16/06/1977 n. 409 in materia di trapianti di organi;
  • Legge 05/06/1990 n. 135 in materia di AIDS;
  • Decreto Ministeriale 15/01/1991 in materia di terapia con plasma derivati ed emoderivati;
  • Decreto Ministeriale 27/04/1992 in materia di sperimentazione scientifica;
  • Legge 12/08/1993 n. 201 in materia di prelievo ed innesto di cornea;
  • Legge 08/04/1998 n. 94 in materia di uso di medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate;
  • Legge 19/02/2004 n. 40 in materia di procreazione assistita.

Dal canto suo, il Codice di Deontologia Medica obbliga alla raccolta del consenso informato in forma scritta per le seguenti situazioni particolari:

  • Prescrizione di farmaci per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzati al commercio, purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata (in pratica ricalca l’obbligo già previsto dalla Legge 94/1998);
  • Prescrizione di terapie mediche non convenzionali, che possono essere attuate senza sottrarre il paziente a trattamenti scientificamente consolidati e previa acquisizione del consenso informato scritto quando si tratti di pratiche invasive o con più elevato margine di rischio, oppure quando il paziente ponga pregiudizialmente scelte ideologiche;
  • Prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche che, a causa delle possibili conseguenze sull’integrità fisica della persona o per il grave rischio che possono comportare per l’incolumità della persona, rendano opportuna una manifestazione documentata della volontà del paziente. Nella pratica si tratta delle ipotesi di:
  • Interventi chirurgici;
  • Procedure ad alta invasività;
  • Utilizzo di mezzi di contrasto;
  • Trattamenti con radiazioni ionizzanti;
  • Trattamenti che incidono sulla capacità di procreare;
  • Terapie con elevata incidenza di reazioni avverse;
  • Trattamenti psichiatrici di maggior impegno.

Al di fuori di queste ipotesi, il consenso può essere raccolto in forma orale, fermo restando che se il medico ritiene, in scienza e coscienza e motivatamente, di formalizzare tale consenso con un atto scritto, gli è comunque consentito farlo.


Casi particolari: il paziente minorenne

La regola generale prevista dal diritto di famiglia afferma che la potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori o da un solo genitore se l’altro è morto o decaduto o sospeso dalla potestà genitoriale.
Nel caso dei comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, prescrizioni, certificazioni) è sufficiente il consenso espresso da uno solo dei genitori, in applicazione del principio generale secondo il quale gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Viceversa, di fronte a trattamenti medici di maggiore importanza, come quelli per i quali è necessario acquisire il consenso scritto, è necessario l’assenso di entrambi i genitori, perché gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti di comune accordo. In questi casi, l’eventuale contrasto di opinione fra i genitori va risolto dal giudice tutelare.
Giova precisare che a questo fine non rileva il fatto che i genitori siano sposati o separati o divorziati o conviventi di fatto. Quello che importa è che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere eseguiti disgiuntamente dai genitori, quelli di straordinaria amministrazione congiuntamente o per decisione del giudice.
Tutto ciò chiarito, va anche precisato che il medico, a norma del Codice Deontologico, deve tener conto della volontà del paziente minorenne, compatibilmente con l’età e con la sua capacità di comprensione, fermi restando i diritti dei genitori. Il medico, quindi, deve prendere in considerazione l’opinione del minorenne, in funzione dell’età e del suo grado di maturità e possibilmente addivenire ad un consenso congiunto fra genitori e figlio minore. Nel caso in cui questo accordo non sia possibile e sussista un insanabile contrasto fra la volontà del minore e quella dei genitori, la decisione se eseguire o meno il trattamento sanitario deve essere rimessa al giudice tutelare.
Vi sono inoltre alcuni trattamenti sanitari per i quali la legge esclude l’obbligo di acquisire il consenso dei genitori, ritenendo sufficiente il solo consenso del paziente minorenne. Si tratta, quindi, di situazioni specifiche e particolari per le quali il medico può procedere all’atto sanitario a prescindere dal consenso o dissenso dei genitori e anche a loro insaputa.
Si tratta dei casi di:

  • Accertamenti diagnostici, anche di laboratorio, e cure qualora si presentino sintomi di insorgenza di una malattia trasmessa sessualmente;
  • Prescrizioni mediche e somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile;
  • Interruzione volontaria della gravidanza quando il giudice tutelare abbia autorizzato la minorenne a decidere anche a prescindere dal consenso dei genitori in presenza di seri motivi che impediscono o sconsigliano la loro consultazione o che inducano a procedere contro il loro parere;
  • Accertamenti diagnostici e interventi terapeutici e riabilitativi al minorenne che faccia uso personale di sostanze stupefacenti, mantenendo l’anonimato del minorenne nell’accesso ai servizi per le tossicodipendenze.

Il paziente incapace di intendere e di volere: l’interdetto

Il paziente maggiorenne per il quale il giudice abbia dichiarato l’interdizione per infermità mentale, è rappresentato legalmente dal tutore nominato dallo stesso magistrato. Pertanto il tutore ha titolo per esprimere il consenso alle prestazioni sanitarie nell’interesse della persona assistita.
In ogni caso il medico deve cercare di far comprendere la situazione anche al paziente oggetto di tutela, nei limiti in cui ciò sia possibile.

Il paziente sottoposto ad amministrazione di sostegno

Il paziente maggiorenne affetto da una infermità o menomazione fisica o mentale che si trovi nell’impossibilità, anche parziale o momentanea, di provvedere ai propri interessi, può essere affiancato da un amministratore di sostegno nominato dal giudice. L’amministratore di sostegno, quindi, non si sostituisce al paziente, ma lo supporta e lo affianca.
Il provvedimento del giudice di nomina dell’amministratore di sostegno individua i poteri dell’amministratore ed è opportuno che il medico acquisisca copia di tale provvedimento onde verificare se tali poteri si estendono anche all’ambito sanitario. Perché se così non è, il paziente è l’unico soggetto in grado di prestare il consenso, mentre se l’amministratore di sostegno ha il potere di intervenire per gli atti di natura sanitaria, allora il medico deve ricercare il consenso prioritariamente dal paziente diretto interessato, ma con il supporto e l’aiuto dell’amministratore di sostegno.
In questi casi, se dovesse emergere un contrasto fra la volontà del paziente e quella dell’amministratore di sostegno, il medico dovrebbe sollecitare un pronunciamento del giudice tutelare per dirimere il contrasto.

Il paziente temporaneamente incapace

Il paziente maggiorenne, che normalmente è capace di intendere e di volere, può trovarsi in una momentanea situazione di incapacità perché privo in tutto o in parte di autonomia decisionale o incapace di esprimere la propria volontà.
Questo può succedere, per esempio, in caso di abuso di alcol o di sostanze stupefacenti o per un temporaneo stato di incoscienza.
Si tratta, quindi, di casi in cui il paziente non è sostituito nelle sue decisioni da nessun tutore, né affiancato da nessun amministratore di sostegno.
In questi casi il medico è autorizzato a prestare le cure indispensabili e indifferibili, anche senza aver raccolto il consenso, attuando gradatamente e sequenzialmente il trattamento terapeutico in modo da portare il paziente verso un miglioramento della propria capacità decisionale e quindi di porlo in condizione di affrontare consapevolmente gli atti più complessi sotto il profilo terapeutico. In pratica in questi casi il medico raccoglie un “consenso in progress”.
Se questi tentativi non hanno successo e l’incapacità non regredisce ma anzi persiste, il medico, previo colloquio coi familiari dell’assistito, potrà ad adire l’autorità giudiziaria chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno o altri eventuali provvedimenti a tutela del paziente.

Il paziente anziano con problemi cognitivi

Nel caso di pazienti anziani con seri problemi cognitivi che possano assurgere ad uno stato di incapacità decisionale persistente o addirittura permanente, il medico, previo colloquio coi familiari dell’assistito, potrà adire l’autorità giudiziaria per richiedere la nomina di un amministrazione di sostegno o altri eventuali provvedimenti a tutela del paziente.

Le direttive anticipate. Finalità e vincolatività

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall'art. 4 della Legge n. 219 del 2017. In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche
  • singoli trattamenti sanitari.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni
  • capaci di intendere e di volere.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con  il fiduciario nominato dal paziente qualora:

  • esse  appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Lo stato di necessità

Ricorre lo stato di necessità quando il medico si trova ad agire, mosso dalla necessità di salvare il paziente dal pericolo concreto ed attuale di un danno grave alla sua persona e l’intervento che effettua è proporzionale al pericolo che intende scongiurare.
In questo caso il medico è autorizzato, anche senza alcun valido consenso, a compiere tutti gli atti che ritiene non procrastinabili e necessari in modo specifico per superare quel pericolo e quel rischio.
Superato lo stato di necessità, per le successive prestazioni sanitarie occorre acquisire il consenso del paziente, ritornato capace di intendere e di volere.
Se viceversa il paziente non recupera la propria autonomia di giudizio, vale la regola già descritta a proposito dell’incapacità temporanea che persiste e cioè la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.

Il ruolo del familiari nella manifestazione del consenso

In presenza di paziente maggiorenne capace di intendere e di volere, solo a lui spetta il diritto di esprimere o meno il consenso all’atto medico. I familiari, quindi, non hanno alcun ruolo, a meno che il paziente stesso non glielo riconosca. Ciò può accadere quando il paziente, per suo legittimo convincimento, non vuole conoscere niente della sua malattia e delega un proprio congiunto a ricevere le informazioni sul suo stato di salute. In questi casi il medico deve rispettare le decisioni del paziente e quindi fornire l’informativa al familiare indicato dal paziente stesso, ferma restando la raccolta del consenso dal diretto interessato.
Per quanto riguarda, invece, il paziente temporaneamente incapace o il paziente anziano con problemi cognitivi, si è detto dell’opportunità che il medico intrattenga sempre un “colloquio” coi familiari circa la situazione clinica dell’assistito. Bisogna tuttavia precisare che in queste circostanze i familiari non hanno un potere decisionale legalmente riconosciuto (a meno che il paziente o il giudice in precedenza non glielo abbia concesso) e il rapporto del medico coi familiari serve unicamente per condividere un percorso assistenziale e terapeutico, ma senza che le decisioni dei familiari siano di per sé tassative e vincolanti per il medico.
Solo in un caso la legge attribuisce espressamente un ruolo legalmente vincolante ai familiari: si tratta dei casi di manifestazione del consenso al trapianto di organi da cadavere. Infatti a norma di legge, in caso di morte del paziente e in assenza di un suo preventivo consenso all’espianto, questo può essere validamente prestato dal coniuge non separato, dal convivente di fatto o, in mancanza, dai figli maggiorenni o, in mancanza, dai genitori ovvero dall’amministratore di sostegno se presente.


pdf Modulo Consenso Informato (573 KB)

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Linee di indirizzo dell'Ordine sulla Pubblicità Sanitaria

ATTENZIONE: il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, all'art. 4 prevede che "è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria". Alla luce della norma di cui sopra, le raccomandazioni contenute nelle linee di indirizzo dell'Ordine devono considerarsi valide ed efficaci limitatamente al contenuto del messaggio pubblicitario.

pdf Linee di indirizzo su Pubblicità Sanitaria (189 KB)

 


 

Linee di indirizzo dell'Ordine sulle Consulenze online

pdf Linee di indirizzo su Consulenze online (68 KB)

Con l' pdf Accordo Stato Regioni del 07/02/2013 (482 KB) sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l'esercizio delle discipline di Agopuntura, Fitoterapia e Omeopatia da parte dei Medici Chirurghi, degli Odontoiatri, dei Farmacisti e dei Veterinari.

Successivamente con la pdf Circolare Ministero Salute n. 40978 del 24/07/2014 (347 KB) sono state diramati i chiarimenti per l'inserimento dei professionisti negli elenchi di tali discipline, gestiti dagli Ordini. Per essere inseriti in tali elenchi, è necessario presentare apposita domanda, il cui fac-simile è disponibile nella sezione "Modulistica" di questo sito.

Normativa di riferimento

 

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative agli Interventi straordinari e di emergenza.

 

Art. 42, c. 1, lett. a), b), c), d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

 


 

 

 

Non sono stati adottati interventi straordinari e di emergenza

Normativa di riferimento

 

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Strutture sanitarie private accreditate.

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

 


 

 

 Sezione non applicabile all'Ente

Normativa di riferimento

 

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Informazioni ambientali.

 

 

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

 


 

Sezione non applicabile all'Ente

Normativa di riferimento

 

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alla Pianificazione e governo del territorio.

Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

 

Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

 


 

 

 Sezione non applicabile all'Ente

Effettua la prima iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze direttamente online!

Se sei un neolaureato puoi iscriverti all'Ordine direttamente online, per farlo clicca sul bottone qui sotto e segui la procedura guidata.

 

Iscriviti subito

A seguito dell'abrogazione dei Tariffari Professionali operata dall'art. 2 del Decreto Legge 04/07/2006 n. 223 convertito in Legge 04/08/2006 n. 248, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze ha approvato un "Documento di Indirizzo", scaricabile al link sotto riportato, contenente indicazioni sulla materia.

 

pdf Linee di indirizzo su Tariffe e onorari (75 KB)

Normativa di riferimento

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

 


 

 

 Non applicabile all'Ente

Il pdf Decreto Ministero Salute del 30/01/1998 (192 KB) contiene le tabelle delle discipline equipollenti finalizzate all'accesso al secondo livello dirigenziale del SSN.

Per gli studi medici e odontoiatrici privati, la regolamentazione sulla gestione dei rifiuti sanitari è contenuta nella pdf Circolare Ministero dell'Ambiente n. 4204 del 14/12/1999 (16 KB)

Per le strutture sanitarie private, la regolamentazione è contenuta nel DPR n. 254 del 15/07/2003.

Normativa di riferimento

Art. 13, c. 1, lett.  d),  d.lgs. n. 33/2013
 
Obblighi  di   pubblicazione   concernenti   l'organizzazione   delle  pubbliche amministrazioni
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione, corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

  d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica  istituzionali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.


 

 

 

In questa sezione è possibile accedere ai numeri di telefono e alle caselle di posta elettronica istituzionale, come previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 33/2013.

 

  • Telefono: 055496522
  • Fax: 055481045
  • Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Gli orari di apertura al Pubblico sono i seguenti:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Nei giorni di Martedì e Giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.30

Telefono: 00000000 Fax: 00000000

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In questa sezione è possibile effettuare le seguenti stampe, previo accesso al portale:

  • Certificato di iscrizione
  • Modello di Autocertificazione
  • Stato Pagamento Quote + stampa attestazione di pagaento

In questa sezione non sono stati inseriti contenuti personalizzati

In questa sezione saranno presenti info sul COGEAPS e link

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Opere pubbliche

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Pagamenti dell'Amministrazione

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Servizi erogati

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Controlli e rilievi sull'amministrazione

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Beni Immobili e Gestione Patrimonio

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Bilanci

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Provvedimenti

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Attività e procedimenti

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative agli Enti controllati

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle performance

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative al personale

 

TECNOLOGIE INFORMATICHE - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 78

 

Il medico nell’uso di strumenti derivanti dall’uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici deve attenersi alle seguenti precauzioni e prescrizioni.

 

1. Il medico, nell’uso di qualsiasi strumento informatico, deve acquisire il consenso al trattamento dei dati, garantire che i dati da lui raccolti siano coerenti con le finalità del trattamento stesso, nonché provvedere, per quanto di competenza, alla garanzia della pertinenza e veridicità dei dati raccolti, impegnandosi per la loro assoluta riservatezza.

2. Il medico collabora a eliminare ogni forma di discriminazione nell’uso delle tecnologie informatiche e a garantire uguaglianza nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi sanitari nonché il recupero del tempo necessario per la relazione di cura.

3. Il medico deve utilizzare sistemi affidabili e privilegiare i servizi pubblici o privati che consentano la creazione di un formato indipendente rispetto alla piattaforma, senza che sia impedito il riuso dell’informazione veicolata, assicurandone la disponibilità, la riservatezza e le modalità di conservazione.

4. Il medico, nell'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica, si attiene alle norme comportamentali previste dagli articoli 55, 56, 57 del presente Codice di deontologia medica e segnala all'Ordine l'apertura di siti web che pubblicizzino la sua attività professionale nel rispetto delle norme sulla pubblicità e informazione sanitaria.

5. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla più idonea gestione dei percorsi assistenziali e al miglioramento della comunicazione interprofessionale e con i cittadini.

6. Il medico, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina  per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica.

7. Il medico, nell’utilizzo di strumenti di informazione e comunicazione di dati clinici, deve tener conto della proporzionalità, necessità e sicurezza degli interventi, nonché della eticità delle prestazioni e della deontologia dei comportamenti, al fine di conseguire la massima appropriatezza clinica e gestionale e la sostenibilità dell’uso delle risorse disponibili. Il medico nell’utilizzazione degli strumenti tecnologici di cui sopra utilizza gli stessi principi e criteri generali che regolano l’utilizzazione di qualsiasi altro strumento finalizzato all’esercizio della sua professione.

8. Il medico deve favorire l’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per la gestione della complessità propria della medicina e per il miglioramento degli strumenti di prevenzione individuale e collettiva in particolare a fronte di risultanze cliniche e scientifiche che ne documentino o giustifichino la scelta preferenziale.

9. Il medico collabora a garantire l’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici ad esclusiva finalità di tutela della salute, ivi comprese le finalità di ricerca, di governo e di controllo e di telemonitoraggio della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza da attuarsi secondo le previsioni della vigente normativa, della raccolta, utilizzo e monitoraggio dei dati dei pazienti.

10. Il medico deve avvalersi delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per migliorare i processi formativi anche utilizzando sistemi di simulazione per apprendere dagli errori e per la sicurezza del paziente.

11. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla maggiore efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, nonché alla promozione del miglioramento delle procedure professionali e della valutazione dei risultati delle prestazioni mediche.

12. Il medico utilizza solo dopo attenta valutazione clinica, etica e deontologica i sistemi e gli strumenti di contatto plurisensoriale col paziente e agisce secondo gli indirizzi della comunità scientifica, sempre evitando il conflitto di interessi.

13. In ogni caso, il consulto e le consulenze mediante le tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono rispettare tutte le norme deontologiche che regolano la relazione medico-persona assistita.

14. Il medico contrasta ogni uso distorto o illusorio delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici sul versante commerciale, dell’informazione ai cittadini e della pubblicità sanitaria nonché l’intrusione nelle banche dati e si pone sempre come garante della correttezza, scientificità e deontologia dell’uso dello strumento informatico, assumendosi l’obbligo di segnalare all’Ordine eventuali violazioni di tali comportamenti.

 

SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 47

 

La ricerca scientifica in medicina si avvale della sperimentazione sull’uomo programmata e attuata nel quadro della normativa vigente e nel rispetto dei principi  etici e delle tutele previste dalla Dichiarazione di Helsinki e dal Codice di deontologia medica.

 

1. Il ricercatore deve mantenere un ruolo indipendente nella progettazione, conduzione, analisi, interpretazione, pubblicazione, utilizzo e finanziamento della ricerca.

2. La sperimentazione clinica controllata e randomizzata è la metodologia più valida per dimostrare l’accuratezza di una diagnosi o gli esiti di una terapia e costituisce la base più affidabile per le decisioni operative dei pazienti, dei clinici, delle agenzie regolatorie e dei decisori delle politiche sanitarie.

3. L’interesse per la produzione di nuove conoscenze scientifiche non deve mai prevalere sui fini primari della tutela della salute, della vita e del rispetto della dignità, dell’integrità e del diritto all’autodeterminazione e alla riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti nella ricerca.

4. Il medico partecipa a uno studio clinico se la sua rilevanza scientifica è superiore ai rischi prevedibili per i soggetti coinvolti nella ricerca ed è prevalente sugli interessi economici o aziendali dei finanziatori della ricerca.

5. Il ricercatore, quando i rischi si rivelano superiori ai potenziali benefici o quando, a un’analisi intermedia, esistano prove conclusive sui risultati definitivi, deve valutare se continuare, modificare o interrompere immediatamente lo studio, considerando inaccettabili protocolli di ricerca contenenti clausole d’interruzione stabilite a discrezione del finanziatore.

6. La ricerca biomedica su gruppi di soggetti vulnerabili, sui minori o su incapaci è giustificata solo se è finalizzata alle esigenze di salute del gruppo stesso e non può essere condotta su un gruppo diverso.

7. Il disegno dello studio, le analisi statistiche utilizzate, gli accorgimenti per evitare distorsioni nella stima dei risultati devono essere chiaramente descritti nel protocollo di ricerca tenendo in particolare conto le differenze di genere.

8. La fondatezza scientifica e la rilevanza sotto il profilo diagnostico e terapeutico di una sperimentazione clinica si basano su un’approfondita valutazione delle evidenze disponibili in letteratura comprese quelle derivanti dalla ricerca sugli animali che devono sempre tutelarne il benessere.

9. L’efficacia di un nuovo intervento deve essere comparata al miglior trattamento di efficacia comprovata o, in sua assenza, contro placebo. Il confronto con il non intervento o con un trattamento meno efficace rispetto al miglior trattamento disponibile è accettabile se, per ragioni metodologiche convincenti e scientificamente valide, evita l’esposizione dei pazienti ai rischi derivanti dal fatto di non aver ricevuto il trattamento di efficacia superiore.

10. Il medico sperimentatore deve garantire che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al ripristino del suo stato di salute.

11. Il protocollo di uno studio deve essere registrato e pubblicamente accessibile prima dell’arruolamento del primo partecipante, deve includere informazioni sul finanziamento, sulle affiliazioni istituzionali e i potenziali conflitti di interessi degli sperimentatori e sulle disposizioni per il trattamento e il risarcimento dei soggetti danneggiati dalla partecipazione alla ricerca.

12. Il medico sperimentatore raccoglie il consenso informato scritto del soggetto reclutato dopo aver illustrato gli scopi, i metodi, i benefici prevedibili e i rischi possibili della sua partecipazione e il diritto a ritirarsi in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Lo informa inoltre che notificherà al medico curante l’avvenuto reclutamento e il protocollo dello studio e che riceverà la relazione finale con i risultati completi e le conclusioni dello studio.

13. L’analisi, l’interpretazione dei dati e la redazione del rapporto finale di uno studio è un dovere dei medici che hanno eseguito la ricerca e non è delegabile ad altri. I ricercatori hanno il dovere di rendere pubblicamente e integralmente disponibili e accessibili i risultati e le conclusioni di tutti gli studi clinici compresi i dati grezzi. I risultati negativi o non conclusivi devono essere sempre pubblicati o resi disponibili per evitare che venga sovrastimata l’efficacia dei trattamenti e sottostimati gli effetti avversi. I ricercatori non devono sottoscrivere contratti che attribuiscano al finanziatore dello studio la proprietà dei dati e la decisione in merito alla loro pubblicazione.

14. Gli sperimentatori devono sottoscrivere una dichiarazione nella quale affermano che la relazione finale è un resoconto onesto, accurato e senza omissioni rilevanti dello studio e che le eventuali discrepanze rispetto al protocollo registrato sono state introdotte con appositi emendamenti approvati dal Comitato Etico competente.

15. Dichiarazione analoga, integrata con le fonti di finanziamento, le affiliazioni istituzionali e i conflitti di interessi, deve essere utilizzata per la sottomissione dell’articolo per la pubblicazione su qualunque rivista.

16. Il medico non sottoscrive risultati di ricerche non conformi ai principi del Codice di deontologia medica. I comunicati stampa redatti dai ricercatori devono riflettere i risultati della ricerca senza enfatizzare i benefici del trattamento sperimentale per non generare nei pazienti aspettative non realistiche sui nuovi trattamenti.

 

CONFLITTO DI INTERESSI - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 30

 

Le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura possono manifestarsi nella ricerca e divulgazione scientifica, nella formazione e aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici, nell’attività di consulenza e di pubblico ufficiale e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

 

1. I medici non devono accettare elargizioni o altre utilità che possano limitare l’appropriatezza delle proprie decisioni inerenti all’esercizio professionale.

2. Nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza i medici possono ricevere compensi, retribuzioni o altre utilità solo attraverso le procedure e gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

3. Il medico attua una costante revisione critica della divulgazione scientifica di cui viene informato; a tale fine può avvalersi dell’azione di supporto del proprio Ordine professionale.

4. I medici o le associazioni professionali che effettuano campagne di prevenzione ed educazione sanitaria o promuovono forme di informazione sanitaria o partecipano alla diffusione di notizie scientifiche attraverso i mass media o la stampa di categoria, devono manifestare il nome dello sponsor e applicare i presenti indirizzi applicativi validi anche nei rapporti eventualmente intrattenuti con industrie, organizzazioni ed enti pubblici e privati.

5. Il medico ricercatore deve dichiarare gli eventuali rapporti di consulenza o collaborazione con gli sponsor della ricerca.

6. Il medico ricercatore deve applicare sempre regole di trasparenza, condurre l’analisi dei dati in modo indipendente rispetto agli eventuali interessi dello sponsor e non accettare condizioni per le quali non possa pubblicare o diffondere i risultati delle ricerche, senza vincoli di proprietà da parte degli sponsor, qualora questi comportino risultati negativi per il paziente. Se la pubblicazione, anche quando non sia frutto di specifica ricerca, è sponsorizzata il nome dello sponsor deve essere esplicitato; chiunque pubblichi redazionali o resoconti di convegni o partecipi a conferenze stampa deve dichiarare il nome dell’eventuale sponsor.

7. Il medico ricercatore e i membri dei comitati editoriali devono dichiarare alla rivista scientifica, nella quale intendono pubblicare, il ruolo avuto nel progetto e il nome del responsabile dell’analisi dei dati.

8. Il medico ricercatore deve vigilare sugli eventuali condizionamenti, anche economici, esercitati sui soggetti arruolati nella ricerca, in particolare rispetto a coloro che si trovano in posizione di dipendenza o di vulnerabilità.

9. Il medico ricercatore non deve accettare di redigere il rapporto conclusivo per la pubblicazione di una ricerca alla quale non ha partecipato e non può accettare clausole di sospensione della ricerca a discrezione dello sponsor ma solo per motivazioni scientifiche o etiche comunicate al Comitato etico per la convalida.

10 .I medici operanti nei Comitati Etici per la sperimentazione sui farmaci e nei Comitati Etici locali devono rispettare le regole di trasparenza della sperimentazione prima di approvarla e rilasciare essi stessi dichiarazione di assenza di conflitti di interessi. Gli indirizzi applicativi di cui sopra si applicano anche agli studi multicentrici.

11. I medici non possono percepire direttamente finanziamenti allo scopo di favorire la loro partecipazione a eventi formativi; eventuali finanziamenti possono essere erogati alla società scientifica organizzatrice dell’evento o all’azienda sanitaria presso la quale opera il medico.

12. Il finanziamento da parte delle industrie a congressi e a corsi di formazione non deve condizionare la scelta sia dei partecipanti che dei contenuti, dei relatori, dei metodi didattici e degli strumenti impiegati; la responsabilità di tali scelte spetta al responsabile scientifico dell’evento.

13. Il medico non può accettare ristoro economico per un soggiorno superiore alla durata dell’evento, né per iniziative turistiche e sociali aggiuntive e diverse da quelle eventualmente organizzate dal congresso né ospitalità per familiari o amici.

14. Il medico relatore a congressi ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, in particolare di preparazione ed al rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto.

15. Il responsabile scientifico vigila affinché il materiale distribuito dall’industria nel corso degli eventi formativi sia rispondente alla normativa vigente e che le voci di spesa relative al contributo dello sponsor, siano chiaramente esplicitate dalla società organizzatrice.

16. Il relatore nei mini meeting, organizzati dalle industrie per illustrare ai medici le caratteristiche dei loro prodotti innovativi, deve dichiarare gli eventuali rapporti con l’azienda promotrice.

17. E’ fatto divieto al medico di partecipare ad eventi formativi, compresi i minimeeting, la cui ospitalità non sia contenuta in limiti ragionevoli o, comunque, intralci l’attività formativa.

18. Nel caso in cui i corsi di aggiornamento si svolgano e vengano sponsorizzati in località turistiche nei periodi di stagionalità, il medico non deve protrarre, oltre la durata dell’evento, la sua permanenza a carico dello sponsor.

19. Il medico, ferma restando la libertà delle scelte formative, deve partecipare a eventi la cui rilevanza medico scientifica e valenza formativa sia esclusiva.

20. Il medico è tenuto a non sollecitare e a rifiutare premi, vantaggi pecuniari o in natura, offerti da aziende farmaceutiche o da aziende fornitrici di materiali o dispositivi medici, salvo che siano di valore trascurabile e comunque collegati all’attività professionale; il medico può accettare pubblicazioni di carattere medico-scientifico.

21. I campioni di farmaci di nuova introduzione possono essere accettati dal medico per un anno dalla loro immissione in commercio.

22. Il medico riceve gli informatori scientifici del farmaco in base alla loro discrezionalità e alle loro esigenze informative e senza provocare intralcio all’assistenza; dell’orario di visita può venire data notizia ai pazienti mediante informativa esposta nelle sale di aspetto degli ambulatori pubblici o privati e degli studi professionali.

23. Il medico non deve sollecitarela pressione delle associazioni dei malati per ottenere la erogazione di farmaci di non provata efficacia.

24. Il medico facente parte di commissioni di aggiudicazione di forniture non può partecipare a iniziative formative a spese delle aziende partecipanti.

In questo articolo vanno inserite:

  • Link a pag della trasparenza con dati di fatturazione
  • spiegazione di obbligo di Fatture PA
  • split payment

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In questa sezione saranno pubblicati i concorsi e altre opportunità di lavoro interessanti per gli iscritti all'ordine.

Noi tutti nell’esercitare la nostra professione o in una corsia ospedaliera o nel territorio, affrontiamo ogni giorno le problematiche concrete del mondo sanitario.
Immersi in questa quotidianità constatiamo che la riflessione bioetica più elevata, in qualche modo più teorica, è un approfondimento sicuramente affascinante, però presenta un abisso rispetto alla realtà concreta......

 

 

 

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