Chiunque ritenga che un professionista iscritto all’Ordine abbia violato il Codice di Deontologia Medica, ha facoltà di presentare una segnalazione all’Ordine.
Si precisa che l’ambito di competenza dell’Ordine riguarda esclusivamente il rispetto del Codice di Deontologia Medica. Eventuali altri profili di responsabilità (di tipo penale, civile, contrattuale, ecc.) non rientrano nella diretta competenza dell’Ordine.
In particolare, in tali casi, è necessario:
- per ipotesi di reato penale, fare denuncia/querela alla Autorità o Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato o Carabinieri o Procura della Repubblica);
- per ipotesi di illecito civile (chiedere indennizzi, risarcimenti, ecc.), rivolgersi ad un legale di propria fiducia per valutare l’avvio di una azione giudiziale o stragiudiziale;
- per ipotesi di violazione dei doveri contrattuali o lavorativi dei medici dipendenti o convenzionati, rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Azienda Sanitaria di riferimento. In particolare:
- Per segnalazioni relative a medici dipendenti o convenzionati con l’Azienda USL Toscana Centro contattare l’URP ai recapiti indicati sul sito https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/numeri-utili/21062-contatti-urp
- Per segnalazioni relative a medici dipendenti o convenzionati con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi contattare l’URP ai recapiti indicati sul sito https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=6460&Itemid=1278&lang=it
- Per segnalazioni relative a medici dipendenti o convenzionati con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer contattare l’URP ai recapiti indicati sul sito https://www.meyer.it/ospedale/contatti-e-servizi/33-urp
La segnalazione per motivi deontologici indirizzata all’Ordine deve essere formulata sulla base del modulo allegato, accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del segnalante.
Alla segnalazione può essere allegata eventuale documentazione inerente i fatti denunciati, purchè pertinente al motivo della segnalazione.
La segnalazione deve essere firmata dal diretto interessato. Non è ricevibile la segnalazione per conto terzi, tranne nei casi di fatti riguardanti un minore, un interdetto, un inabilitato o una persona ammessa all’amministrazione di sostegno. Comunque è sempre ricevibile la segnalazione fatta da un legale, sempreché in possesso di apposita procura dell’assistito.
La segnalazione deve essere trasmessa all’Ordine con una delle seguenti modalità:
- tramite PEC all’indirizzo
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tramite Email ordinaria all’indirizzo
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tramite lettera ordinaria all’indirizzo di Via Giulio Cesare Vanini 15 – Firenze
Con la presentazione della segnalazione, il segnalante autorizza l’Ordine a fornire copia della stessa al professionista segnalato, comprensiva delle generalità di chi ha inoltrato la segnalazione, a tutela del diritto di replica e difesa.
L’Ordine procederà all’archiviazione della segnalazione nei seguenti casi:
- i fatti non sussistono o le notizie sono manifestamente infondate;
- i fatti sono irrilevanti dal punto di vista della Deontologia professionale o riguardano ambiti che non rientrano nella competenza valutativa dell’Ordine;
- i fatti non sono stati commessi da un professionista iscritto all’Ordine di Firenze;
- i fatti sono esposti in modo generico e non debitamente circostanziato;
- i fatti sono manifestamente prescritti;
- la segnalazione non proviene dal diretto interessato e manca apposito atto di delega/procura;
- la segnalazione è anonima.
Negli altri casi, la segnalazione viene presa in carico dalla Presidenza dell’Ordine ai fini dell’avvio della procedura prevista dall’art. 39 del DPR 05/04/1950 n. 221.
Nel caso in cui i fatti oggetto di segnalazione siano parimenti oggetto di indagini penali (ad esempio per intervenuta presentazione di denuncia/querela), la procedura dell’Ordine è sospesa fino all’esito dell'iter penale.
I termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. non si applicano alla procedura di cui si tratta, in quanto regolamentata dalla normativa speciale di cui al DPR 221/1950.
Il diritto del segnalante di accesso agli atti è sospeso durante tutta la fase istruttoria e decisionale e si riattiva alla conclusione della procedura.
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