Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19 

Un quesito molto frequente che si pongono i medici riguarda l'obbligo o meno di possedere una certificazione BLS-D, ossia relativa all'uso del defibrillatore semiautomatico. Facciamo chiarezza con questa breve disamina, precisando che nel testo il termine "medico" si riferisce sia al Medico Chirurgo che all'Odontoiatra.

Il supporto di base alle funzioni vitali
II supporto di base delle funzioni vitali (Basic Life Support, BLS) consiste nelle procedure di rianimazione cardiopolmonare (RCP) necessarie per soccorrere un paziente che abbia perso conoscenza, oppure abbia un'ostruzione alle viee aeree da corpo estraneo, oppure si trovi in stato di arresto respiratorio o arresto cardiaco.
Le varie situazioni cliniche che si possono presentare devono essere gestite dal personale sanitario, in primis dal medico, con competenze di base che vanno dal riconoscimento all'allarme tempestivo e al primo trattamento con manovre di base che non richiedono utilizzo di apparecchiature (manovra di Heimlich - posizione laterale di sicurezza - ventilazione artificiale - compressioni toraciche esterne). Queste competenze minime derivano dalla formazione professionale del personale sanitario, in primis del medico, e pertanto sono prestazioni esigibili da qualunque medico, indipendentemente dalla tipologia di attività che svolge e dal contesto in cui opera.
Del resto, quanto sopra è chiaramente previsto nell'art. 8 del Codice di Deontologia Medica che così dispone: "Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza".

Il Defibrillatore semi-automatico (DAE)
A queste competenze di base (che, si ripete, sono obbligatorie per qualunque medico), si aggiunge la capacità di usare il defibrillatore semi-automatico, un apparecchio che non ha il compito di formulare diagnosi, ma si limita, se correttamente utilizzato, a suggerire lo shock in caso di arresto cardiaco del paziente.
La Legge n. 120 del 03/04/2001, come poi modificata dalla Legge n. 69 del 15/03/2004, dispone che "è consentito l'uso del defibrillatore semi-automatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare".
Il testo della norma legittima anche il personale sanitario non medico (ad esempio gli infermieri) e il personale non sanitario (i "laici") ad usare il defibrillatore, purchè abbiano ricevuto una idonea formazione. Il fatto che la norma non dica nulla sui medici è perchè si dà per scontato che il medico, non solo è legittimato ad usare il defibrillatore, ma anzi è doveroso che lo sappia usare. Infatti la sua formazione universitaria e il suo status professionale lo rendono "ipso facto" legittimato e deontologicamente tenuto a saper usare il defibrillatore.
L'art. 8 del Codice di Deontologia Medica sopra citato, nell'imporre al medico il dovere di intervento in caso di urgenza, impone che si tratti di un intervento capace e appropriato ("assicurare idonea assistenza") per cui se si verifica una situazione di urgenza per arresto cardiaco ed è disponibile in loco un defibrillatore semi-automatico, il medico che presta soccorso deve saperlo usare appropriatamente.
Non sarà mai scusabile il medico che eviti di intervenire o di usare il defibrillatore adducendo di non avere le competenze per farlo. Potrebbe incorrere nel reato di lesioni colpose o omicidio colposo per imperizia, nel caso in cui non riuscisse ad assistere un paziente in arresto cardiaco per incapacità nell'uso del defibrillatore.

Obbligo formativo per l'uso del DAE
La formazione per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del DAE viene erogata dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e dalle istituzioni e organismi accreditati dalle Regioni. Tali Enti garantiscono un percorso formativo adeguato e rilasciano una certificazione internazionalmente riconosciuta perchè conforme alle raccomandazioni del Comitato Internazionale per la rianimazione cardiopolmonare (ILCOR).
Come già detto sopra, la Legge 120/2001 prevede l'obbligo di tale percorso formativo con certificazione finale per i sanitari non medici e per i non sanitari. I medici, a stretto rigor di legge, non sono obbligati a seguire tali corsi per il semplice motivo che si dà per scontato che siano competenti ad eseguire le manovre di sostegno vitale di base e all'uso del defibrillatore. Pertanto il medico, dal punto di vista legale, può non avere alcuna certificazione BLS-D, ma in caso di urgenza deve saper intervenire e, se del caso, deve saper usare il defibrillatore.
La Regione Toscana, con il Regolamento n. 79/2016 come aggiornato con Regolamento n. 90/2020, prevede fra i requisiti generali che devono possedere tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, la presenza in struttura del defibrillatore semi-automatico e di personale sanitario con documentata frequenza ai corsi BLS-D con cadenza secondo gli standard di settore. Per cui è possibile che le varie strutture sanitarie promuovano o richiedano la frequenza a corsi formativi BLS-D a tutti i loro operatori sanitari indistintamente, compresi i medici. Nell'ambito dell'attività libero-professionale nel proprio studio privato, invece, il Regolamento regionale prevede la necessaria presenza del defibrillatore solo negli studi dove si praticano interventi invasivi (non negli studi dove si effettuano solo visite), ma senza obbligare il medico alla certificazione BLS-D proprio perchè si dà per scontato che il medico sia abilitato ad utilizzarlo. In tal caso è raccomandato che in studio vi siano comunque collaboratori del medico con la certificazione BLS-D (ad esempio l'infermiere, l'igienista dentale, l'assistente alla poltrona, il personale di segreteria, ecc.) in modo che possano intervenire in caso di emergenza, in assenza del medico titolare.
In conclusione e per un principio di massima precauzione, anche se non obbligatorio a stretto rigor di legge, è fortemente raccomandato che anche i medici frequentino periodicamente i corsi di formazione per l'uso del DAE, sia che lavorino presso strutture sanitarie, sia presso il proprio studio privato. Ciò consente al medico di mantenere un bagaglio conoscitivo e operativo sempre aggiornato e adempie sia al dovere di aggiornamento e formazione professionale permanente previsto dall'art. 19 del Codice di Deontologia Medica, sia al dovere di garantire al cittadino la migliore qualità professionale previsto dall'art. 6 del medesimo Codice.

Catalogo dei corsi di formazione
La Regione Toscana mette a disposizione il catalogo dei corsi formativi sul BLS-D erogati dalle Aziende ed Enti accreditati. Il catalogo è consultabile al seguente indirizzo: https://servizi.toscana.it/sis/icuore/home/listaCorsi/ricerca
E' possibile fare una ricerca selezionando la tipologia di corso (per i medici la tipologia più appropriata è "esecutore BLSD adulto e pediatrico per sanitari" e relativo retraining), l'ambito territoriale dell'offerta formativa e le date di interesse.
Si tratta di corsi da svolgersi in presenza perchè, oltra alla parte teorica, prevedono una esercitazione pratica su manichino per cui non effettuabile in modalità telematica.
Per quanto riguarda i costi dei corsi, la Regione Toscana aveva fissato il tetto massimo di 70 euro per i corsi "esecutore BLSD adulto e pediatrico per sanitari" (e di 35 euro per il retraining), ma l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha censurato tale tariffa ritenendola distorsiva della concorrenza. Per cui attualmente non vi è un tetto massimo e le Aziende e gli Enti formatori propongono costi secondo le regole di mercato.
A catalogo sono presenti anche i corsi per Istruttore, nel caso in cui il medico desideri acquisire lo status di formatore nei corsi BLS-D.

Conclusioni
I medici hanno il dovere deontologico di assicurare al paziente la migliore e più qualificata assistenza, anche in casi di urgenza, per cui sono tenuti sia a saper praticare le manovre di supporto vitale di base, sia a saper usare il defibrillatore semi-automatico, quando disponibile.
La frequenza di corsi BLS-D certifica tale competenza e pertanto è fortemente raccomandata.

Notizie per gli iscritti

L’art. 1 comma 317 della Legge di Bilancio per l’anno 2025 (Legge n. 207 del 30/12/2024 entrata in vigore il 01/01/2025) introduce la dematerializzazione obbligatoria di tutte le ricette mediche per i farmaci prescritti sul territorio nazionale, siano essi a carico del SSN o del cittadino, incluse dunque le cosiddette ricette bianche.

Per la verità, la ricetta bianca dematerializzata è operativa già dal 2022 tramite il portale SISTEMA TS gestito dal Ministero dell'Economia, ma finora era una modalità alternativa alla tradizionale ricetta cartacea. Adesso la ricetta bianca diventa dematerializzata a regime.

La telemedicina diventa alla portata di tutti i medici e i dentisti italiani. L’ENPAM ha lanciato un corso a distanza in otto lezioni sulla materia, fruibile gratuitamente tramite la piattaforma "Tech2Doc", che consentirà ai professionisti che lo frequenteranno di acquisire 30 crediti ECM.

Il corso affronta tutti gli aspetti, sia generali che tecnici, della medicina a distanza: da un’introduzione sulle norme che disciplinano la telemedicina, fino ad approfondire i principi operativi che il medico e l’odontoiatra devono conoscere per eseguire efficacemente le prestazioni basilari della televisita, del teleconsulto, della teleconsulenza, della teleassistenza, del telecontrollo e del telemonitoraggio, guardando infine alle future evoluzioni digitali in sanità.

La Legge di Bilancio 2024 al comma 101 dell’art. 1 e il Decreto Ministeriale collegato n. 18/2025 prevedono che le aziende tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio – con esclusione delle imprese agricole – devono stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali alle cosiddette “immobilizzazioni materiali”, ossia, in linea con l’art. 2424 del Codice Civile: ai terreni e ai fabbricati; agli impianti e al macchinario; alle attrezzature industriali e commerciali.

Con il Decreto Legge n. 39 del 31/03/2025, il termine è stato differito al 01/10/2025 per le imprese da 51 a 250 dipendenti e al 31/12/2025 per le imprese fino a 50 dipendenti.

La norma, in ambito sanitario, interessa tutte quelle realtà obbligate all'iscrizione alla Camera di Commercio: strutture sanitarie autorizzate e società tra professionisti. Viceversa non ricadono in questo obbligo assicurativo gli studi medici e odontoiatrici, singoli o associati, in quanto non iscritti alla Camera di Commercio.

Si informano gli iscritti all'Ordine di Firenze che è attiva la convenzione con il rivenditore MAAT SRL per l'acquisto della firma digitale, utile, fra l'altro, per il certificato introduttivo di invalidità.

La convenzione prevede la possibilità di acquistare il token Usb al costo di € 55,00 più Iva o la firma remota al costo di € 35,00 più Iva, entrambi con validità triennale.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di acquisto consultare la guida: document Guida acquisto prodotti convenzione OMCEOFI (825 KB)

 

Il Centro Nazionale Clinical Governance ed Eccellenza delle cure dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha recentemente condotto una survey conoscitiva sull'utilizzo dei "care bundles" tra il personale medico italiano.

Dopo aver completato l'indagine pilota su un campione di professionisti sanitari selezionati con metodo randomizzato, l’ISS intende avviare la fase definitiva dello studio coinvolgendo tutti gli iscritti agli Albi degli Ordini dei Medici italiani.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato della D.ssa Rossella Cascetta, Presidente dell'Associazione per la tutela dei medici fiscali:

Assenze immotivate visita fiscale

Il lavoratore deve garantire la massima diligenza nel fornire al medico tutti gli elementi utili nel dettaglio per consentire il suo reperimento.

Ciò risulta determinante soprattutto nei casi in cui l'indirizzo per la reperibilità, seppur corretto, sia insufficiente a consentire al medico fiscale la possibilità di rintracciare il lavoratore.

Ricordiamo che il lavoratore da solo può cambiare l'indirizzo di reperibilità sul sito Inps o sull' App IO

L'INPS annuncia importanti novità relativamente alla compilazione del nuovo certificato introduttivo per la disabilità, avviato dal 1° gennaio 2025 in via sperimentale in nove provincie italiane, fra cui Firenze.

Le nuove funzionalità riguardano principalmente la firma digitale del medico (non più obbligatoria) e l'allegazione della documentazione sanitaria.

Per approfondire, si rinvia all'articolo pubblicato dall'INPS, nel quale sono disponibili tre tutorial:

  • Parte Prima per anagrafica del paziente, diagnosi e certificato medico
  • Parte Seconda per allegazione della documentazione
  • Parte Terza per la firma digitale

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.certificato-medico-introduttivo---invalidit--civile.html

 

La Legge n. 15 del 21/02/2025 di conversione del Decreto Legge n. 202 del 27/12/2024 prevede la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo ECM per il triennio 2020-2022.

La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi ECM nei termini previsti, attraverso crediti compensativi che saranno definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.

La Legge n. 15 del 21/02/2025 di conversione del Decreto Legge n. 202 del 27/12/2024, ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 la deroga sul riconoscimento dei titoli per i sanitari rifugiati ucraini.

E' stata approvata la Legge di conversione del Decreto Legge "Milleproroghe" (DL 202/2024) nella quale è prevista, fra l'altro, la proroga per tutto il 2025 del divieto di fatturazione elettronica per i soggetti Iva che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali.

In pratica significa che anche per il 2025 i medici non devono utilizzare la fattura elettronica per le prestazioni in favore dei pazienti. I dati sanitari quindi continueranno a dover essere inviati a Sistema TS, come per gli anni passati, ma il paziente continuerà a ricevere la fattura tradizionale cartacea.

Viceversa resta confermato l'obbligo della fattura elettronica per ogni altra prestazione, diversa dalle fatture in favore dei pazienti.

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio 2025 il presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) Filippo Anelli unitamente ai Presidenti degli Ordini delle province direttamente interessate dalla sperimentazione della Riforma sulla disabilità, e i referenti di INPS rappresentati da Filippo Bonanni, Direttore centrale Salute e Prestazioni di Disabilità, da Raffaele Migliorini, responsabile Coordinamento generale Medico legale e Massimiliano D’Angelo, responsabile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione.

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