La Legge di Bilancio 2024 al comma 101 dell’art. 1 e il Decreto Ministeriale collegato n. 18/2025 prevedono che le aziende tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio – con esclusione delle imprese agricole – devono stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali alle cosiddette “immobilizzazioni materiali”, ossia, in linea con l’art. 2424 del Codice Civile: ai terreni e ai fabbricati; agli impianti e al macchinario; alle attrezzature industriali e commerciali.
La norma, in ambito sanitario, interessa tutte quelle realtà obbligate all'iscrizione alla Camera di Commercio: strutture sanitarie autorizzate e società tra professionisti. Viceversa non ricadono in questo obbligo assicurativo gli studi medici e odontoiatrici, singoli o associati, in quanto non iscritti alla Camera di Commercio.
Gli eventi dannosi da assicurare includono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il Decreto 18/2025 precisa che le immobilizzazioni materiali da coprire assicurativamente sono tutte quelle impiegate “[…] a qualsiasi titolo […] per l'esercizio dell’attività di impresa”. In relazione agli impianti e al macchinario, inoltre, lo stesso citato Decreto specifica che con tale locuzione si intendono “[…] tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall'assicurato”: quindi computer e, in ambito medico, tutta la strumentazione per la diagnostica. Risultano invece esclusi dalla copertura tutti i veicoli iscritti al P.R.A.
La mancata copertura assicurativa, per chi vi è obbligato, può comportare la perdita di eventuali aiuti o sussidi pubblici in caso di eventi catastrofali.