Normativa di riferimento
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005
Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze aderisce alla piattaforma pagoPA dal 10 giugno 2020 (Del. 36 del 08/05/2020)
Metodi di pagamento utilizzati, non integrati con la piattaforma pagoPA previsti al paragrafo 5 delle Linee guida Agid del 2018 sull’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi:
- delega unica F24 (modello F24)
- Sepa direct debit (Sdd)
- contante presso il cassiere nominato dall’Ente
Conto corrente bancario
Servizio di Cassa – Banca Popolare di Sondrio, Piazza Garibaldi 16 – 23100 Sondrio - indicando il codice IBAN.