Si ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento ENPAM conseguente alla Riforma Fornero, già dal 2013 il requisito minimo dell’età per il pensionamento di vecchiaia del Fondo Generale si è progressivamente innalzato, fino ad arrivare a 68 anni.
Tuttavia il Regolamento prevede una clausola di salvaguardia in virtù della quale ai medici della classe 1960 è permesso di ottenere la pensione della Quota A nel 2025 (e cioè al compimento dei 65 anni) senza dover attendere il raggiungimento dei 68 anni. Per esercitare tale diritto il medico deve inoltrare all’ENPAM il modulo di opzione entro il 31/12/2024 o, comunque, a pena di decadenza, entro il mese del compimento dei 65 anni di età. Al raggiungimento dei 65 anni sarà necessario inviare all’ENPAM la domanda di pensione vera e propria. L’inoltro del modulo comporta l’accettazione delle condizioni descritte ai punti 4) e 5) del modulo.
Per inoltrare il modulo di opzione (così come poi presentare la domanda di pensione vera e propria) è necessario accedere alla propria area riservata del sito ENPAM www.enpam.it e, fra le varie funzioni disponibili, scegliere quella per l’inoltro della opzione di pensione anticipata a 65 anni Quota A.
Qui sono disponibili tutte le informazioni del caso: https://www.enpam.it/comefareper/andare-in-pensione/pensione-anticipata/la-pensione-anticipata-del-fondo-di-previdenza-generale-quota-a/
Si ricorda che per poter valutare quale sia la soluzione più confacente alle proprie aspettative (se cioè chiedere la pensione ai 65 anni oppure attendere i 68, continuando a pagare i relativi contributi minimi), l’ENPAM mette a disposizione nell’area riservata uno strumento per la simulazione del calcolo.
Si ricorda infine che quanto sopra vale per la Quota A. Per quanto riguarda la Quota B, questa dovrà continuare a essere versata e la relativa domanda di pensione (anticipata o ordinaria) potrà essere presentata secondo le modalità e con i requisiti consultabili sempre sul sito www.enpam.it nella sezione “Come fare per”.