E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale n. 232 del 15/12/2023 che contiene i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie, in attuazione della "Legge Gelli" n. 24 dell'8 marzo 2017.
Questi i punti salienti del provvedimento governativo:
- Per le strutture sanitarie la Compagnia Assicurativa deve tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi e prestatori d’opera dal personale operante a qualunque titolo. La copertura assicurativa dovrà includere anche la responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ed anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura.
- Per i professionisti sanitari, la Compagnia Assicurativa deve tenere indenne sia l’esercente attività libero professionale per mezzo di un’obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, per danni colposamente cagionati a terzi; sia l’esercente la professione sanitaria presso la struttura per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga esercitate nei suoi confronti.
- Ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, è prevista la variazione in aumento o diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri, con specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta.
- Sono previsti massimali minimi di garanzia, sia per le strutture sanitarie che per i professionisti sanitari e dipendono dalla tipologia di prestazioni sanitarie rese al paziente: più ad alto rischio (e quindi con massimali più alti) l'attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e il parto.
- Quanto all’efficacia temporale, la garanzia assicurativa è prestata nella forma “claims made”, operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti verificatisi in tale periodo e nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di cessazione dell’attività lavorativa è previsto un periodo di “ultrattività” della copertura di 10 anni per fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
- Il diritto di recesso dell’assicuratore non può essere fatto valere durante il periodo di vigenza o di ultrattività della polizza ma solo, prima della scadenza, in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
Le Compagnie Assicurative avranno due anni di tempo per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi previsti dal Decreto.
Qui il testo del Decreto: pdf Decreto 232_2023 (252 KB)