Con riferimento alla questione circa la nomina del consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose (consulente ADR) prevista dal D.Lgs. n. 35 del 27/01/2010 e successive modificazioni e integrazioni, si riporta il parere rilasciato dalla Commissione Nazionale Odontoiatri della FNOMCeO che conclude nel senso di ritenere gli studi non obbligati a tale nomina:
pdf FNOMCeO Parere CAO Nazionale su servizio ADR (179 KB)
I principi esposti in tale parere sono applicabili non solo agli studi odontoiatrici, ma anche agli studi medici, per ovvia analogia.
Il Ministero dei Trasporti, con una lettera del 21 dicembre 2022, ha chiarito i casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR. In particolare non sono obbligati coloro che non sono "speditori" di rifiuti. Gli studi medici e odontoiatrici sono semmai "produttori" di rifiuti, non certo "speditori", per cui l'obbligo riguarda gli spedizionieri ma non gli studi medici e odontoiatrici.