Con provvedimento n. 329676 del 16/10/2020 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto che a decorrere dall'anno 2020 le spese sanitarie da comunicare all'Agenzia delle entrate da parte del Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, sono solo quelle riscosse con strumenti di pagamento tracciabili (bonifici bancari o postali, carte di credito, di debito o prepagate, assegni circolari o bancari non trasferibili).
Tutto ciò in confornità a quanto previsto dall'art. 1 comma 679 della Legge 27/12/2019 n. 160, a norma del quale la detrazione della spesa sanitaria per il cittadino è ammessa solo se pagata con strumenti tracciabili, tranne per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici o prestazioni di strutture pubbliche o private accreditate, le quali continuano ad essere detraibili anche se pagate in contanti.
Inoltre è da ricordare che in caso di errore nell'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (ad esempio indicare come riscossa con bancomat una fattura che invece è stata riscossa in contanti o viceversa), comporta una sanzione di 100 euro per ogni errore. La sanzione non si applica se l'errore viene corretto entro 5 giorni dal termine di scadenza dell'invio (il 31 gennaio di ogni anno).