FAQ

In questa pagina vengono raccolte le risposte ad alcune domande frequenti su argomenti di interesse generale, che riguardano l'esercizio professionale dei medici e degli odontoiatri.

Gli argomenti saranno progressivamente implementati, così come le risposte ai quesiti, sulla base delle richieste degli iscritti, dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale e sulla base dell'esperienza "sul campo".

Si auspica, in questo modo, di fornire uno strumento di aiuto semplice ma utile per risolvere alcuni dubbi e orientare correttamente il comportamento professionale.

Cos'è il certificato medico?
Il certificato medico è la testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo o della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.

Cosa significa "certificare"?
I contenuti possibili del certificato medico sono non soltanto le dichiarazioni circa lo stato di salute o di malattia, ma ogni fatto di natura tecnico-sanitaria che il medico ha potuto riscontrare direttamente nell'esercizio della sua professione (ad esempio, la sottoposizione a vaccinazioni, l'idoneità al lavoro, l'idoneità alla pratica sportiva, la salubrità degli ambienti di lavoro, ecc.). Rientrano, così, fra i contenuti possibili della certificazione medica anche fattispecie che non riguardano soltanto la salute o la malattia, ma anche eventi come la nascita o la morte, che il medico è chiamato a constatare di persona.


Quali sono i requisiti "formali" del certificato?
Il certificato deve essere privo di abrasioni e correzioni che possono far sorgere il dubbio di alterazioni o contraffazioni dell'atto. Nel caso di correzioni, devono essere indicate a chiare lettere e controfirmate dall'estensore. Inoltre il certificato deve essere redatto con una grafia chiara e comprensibile che non dia luogo ad equivoci. La terminologia e il significato del certificato deve essere intellegibile e coerente fra quanto constatato e quanto dichiarato nel certificato. La legge prevede una specifica modulistica solo per alcuni tipi di certificati (ad esempio, certificato di malattia per lavoratori privati, certificato di idoneità alla guida, ecc.).


Quali sono i requisiti "sostanziali" del certificato?
Il certificato deve riportare:

  • il nome, il cognome, la qualifica ed eventualmente la struttura sanitaria di appartenenza del medico certificatore;
  • le generalità del paziente o del richiedente;
  • l'oggetto della certificazione (eventuale diagnosi e prognosi). Nel caso di certificato redatto sulla base di referti obiettivi è opportuno citarli;
  • il luogo e la data di rilascio;
  • la firma del medico.


É necessario identificare il paziente tramite documento di riconoscimento?
Se fra medico e paziente sussiste un rapporto fiduciario consolidato, si deve dare per scontato che il medico conosca il paziente. Ma se il paziente non è conosciuto, è fortemente raccomandato al medico di chiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento.
Infatti se il medico rilascia, anche in buona fede, un certificato col nome di una persona diversa da quella che ha realmente visitato, può essere accusato di aver agito con leggerezza emettendo un certificato che risulta falso.
Quindi identificare il paziente è molto opportuno per evitare qualunque tipo di problema legale.


Cosa significa "veridicità" del certificato?
Il Codice Deontologico impone al medico di redigere il certificato solo con affermazioni che derivano da constatazioni dirette, personalmente effettuate (ad esempio tramite la visita medica), oppure sulla base di documentazione oggettiva (ad esempio sulla base di referti oggettivi). Pertanto al medico non è concesso di redigere un certificato esclusivamente sulla base di quanto gli viene riferito dal paziente o da terzi o su fatti che egli non abbia personalmente constatato, perché questo rappresenta al limite una raccolta anamnestica, insufficiente di per sé a formulare una diagnosi certificabile. E' necessario, quindi, prestare molta attenzione a questi casi, perché è fin troppo facile per il medico esporsi al rischio di certificare qualcosa che in realtà non è veritiero.


Il medico può rifiutarsi di certificare?
Il Codice Deontologico impone al medico di rilasciare al paziente le certificazioni sul suo stato di salute. Ovviamente questo precetto va integrato con quanto detto alla risposta precedente, per cui il medico può e deve rifiutarsi di cerficare fatti che egli non abbia constatato personalmente o che non siano supportati da riscontri oggettivi. Altrettanto ovviamente, il medico deve rifiutarsi di certificare fatti che egli sappia non corrispondenti al vero. Infine il medico deve rifiutarsi di certificare nei casi in cui la legge prevede che il certificato possa essere rilasciato solo da colleghi rivestiti di particolari qualifiche.


Cos'è il reato di "falso materiale" in certificazione medica?
Il reato di "falso materiale" riguarda la parte formale del certificato. Il medico risponde di questo reato quando, nella redazione del certificato, commette alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni o aggiunte successive, miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità. Come per ogni reato, presuppone il dolo, cioè l'intenzionalità.


Cos'è il reato di "falso ideologico" in certificazione medica?
Il reato di "falso ideologico" riguarda la falsa rappresentazione della realtà, cioè l'attestazione per autentici di fatti non rispondenti a verità. Si tratta, quindi, di una certificazione volutamente mendace per fatti o condizioni inesistenti. Come per ogni reato, presuppone il dolo, cioè l'intenzionalità.

Il certificato "erroneo" è un reato?
Se il medico commette un errore nel certificato, ma persuaso di essere nel vero e certificando conformemente alla propria convinzione, non può essere accusato di alcun reato perché in questo caso il certificato non è falso, ma soltanto erroneo. Tuttavia è una situazione che nella realtà può essere difficile da dimostrare.


Cos'è il certificato "compiacente"?
E' il certificato che tende, con terminologia volutamente imprecisa e ambigua, ad alterare una situazione o minimizzandola o rendendola sproporzionata. E' quindi un certificato che non risponde al requisito della veridicità e quindi può integrare gli estremi di reato di falso ideologico. E' irrilevante se questo tipo di certificato sia stato redatto per venire incontro alle esigenze del richiedente. Il medico non deve mai sottrarsi al dovere di attenersi alla veridicità dei fatti.


Il certificato falso può esporre anche al rischio di essere accusati di truffa?
Sì, perché il certificato può determinare la costituzione di diritti in favore del richiedente, con possibili oneri a carico di terzi o a carico dello Stato. Pertanto una falsa certificazione può esporre anche al rischio di essere accusati di truffa.


C'è differenza fra il certificato rilasciato dal medico dipendente pubblico, dal medico convenzionato o dal medico libero professionista?
Dipende dal contesto di riferimento. In linea di principio, ogni medico abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo è ugualmente idoneo a rilasciare una certificazione medica. Tuttavia leggi specifiche riservano la potestà certificativa in alcuni casi a medici in possesso di particolari qualifiche (ad esempio per la certificazione di morte, per la guida di autoveicoli, per il porto d'armi, per la sicurezza sul lavoro, per la pratica sportiva, per l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici e privati, ecc.). Dal punto di vista giuridico, i certificati rilasciati dai medici dipendenti pubblici sono considerati "atti pubblici", in quanto il medico che li redige ha la funzione di pubblico ufficiale. Invece i certificati rilasciati dai medici convenzionati sono considerati "certificazioni amministrative", in quanto il medico che li redige ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Infine i certificati rilasciati dai medici liberi professionisti sono considerati "scritture private" in quanto il medico che li redige svolge un servizio di pubblica utilità. Queste differenze hanno rilevanza soprattutto dal punto di vista penale, perché le pene sono più severe per il falso in atto pubblico rispetto alle altre certificazioni.

Cos'è il "certificato storico"?
Il certificato storico è l'attestazione di una situazione che si è già verificata nel passato e che il medico ricostruisce sulla base di documentazione dell'epoca. Si tratta quindi di una certificazione "ora per allora". Questo tipo di certificazione è piuttosto frequente nell'ambito della medicina legale quando il medico svolge una funzione peritale, oppure quando il medico è chiamato a redigere atti aventi finalità assicurativa o previdenziale. Al contrario, un certificato "storico" non ha ragione di essere in altri contesti, come ad esempio per la certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti, perché il certificato deve essere contestuale all'accertamento della patologia e recare la stessa data dell'effettuazione della visita. Non è, quindi, consentito certificare "a posteriori": farlo esporrebbe il medico al rischio di essere accusato del reato di falsa certificazione.

Come si tutela la privacy del paziente nel certificato?
Se il certificato è richiesto dal paziente e consegnato a lui direttamente, non si pongono problemi di riservatezza. Viceversa, se il certificato viene consegnato ad una persona diversa dal richiedente, il medico deve acquisire una delega scritta che lo autorizza a rilasciare il certificato nelle mani di un terzo. E' importante ricordare che, comunque, il certificato deve essere consegnato dal medico o da un suo incaricato (ad esempio la segretaria), ma non deve essere lasciato in luoghi dove non si possa essere sicuri che il ritiro venga effettuato dal diretto interessato. Per i certificati di malattia ad uso lavorativo il medico deve evitare di indicare la diagnosi, in quanto il datore di lavoro non è tenuto a conoscerla. Fa eccezione il caso in cui sia lo stesso paziente a richiedere che la diagnosi sia espressamente indicata sul certificato, perché vuole beneficiare di permessi lavorativi speciali che il datore di lavoro può concedere solo previa conoscenza della diagnosi. In questo caso il medico è legittimato ad indicare le informazioni sulla patologia, proprio perché lo stesso paziente glielo ha richiesto.

Che cos'è il "Certificato Telematico"?
Dal settembre 2011 la normativa ha previsto la trasmissione dei certificati di malattia dei lavoratori dipendenti per via telematica, a cura del medico prescrittore.
In buona sostanza il medico, dotato delle credenziali di accesso al sistema informatico, compila il certificato di malattia sul computer e lo invia all'INPS, evitando così il rilascio cartaceo all'assistito. Il sistema genera un numero di protocollo attribuito al singolo certificato e tramite questo numero, sia il lavoratore che la sua azienda possono prendere visione del certificato emesso.
Qui una Guida esplicativa della procedura telematica:  pdf Guida al Certificato Telematico(1.08 MB)

Quali sono i medici obbligati all'invio telematico del certificato di malattia?
Tutti coloro che visitano un paziente lavoratore e ritengono debba astenersi dal lavoro per una patologia in atto.
Prioritariamente quindi sono i medici dipendenti del SSN (ospedalieri e di distretto) e i medici convenzionati (medici di medicina generale, di continuità assistenziale, di emergenza territoriale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni). Costoro vengono dotati dalla ASL delle credenziali di accesso al sistema e devono obbligatoriamente utilizzare la procedura telematica di certificazione.
I medici che non hanno rapporti con il SSN (ossia i liberi professionisti) devono utilizzare la procedura telematica tramite le credenziali di accesso al portale "Sistema TS" che possono essere rilasciate dall'Ordine dei Medici presso cui sono iscritti.
In definitiva, qualunque medico è messo nelle condizioni di utilizzare la procedura telematica di certificazione.

L'obbligo del certificato telematico di malattia riguarda anche gli Odontoiatri?
Sì, anche gli Odontoiatri, come tutti i liberi professionisti, sono tenuti a rilasciare il certificato telematico di malattia ai loro pazienti-lavoratori quando ritengono di assegnare dei giorni di prognosi dopo un intervento odontoiatrico.
Anche gli Odontoiatri, infatti, possono disporre delle credenziali di accesso al portale "Sistema TS" dal quale è possibile generare il certificato di malattia telematico.
In proposito, vedasi il chiarimento della Commissione Nazionale Odontoiatri: pdf Certificati di malattia telematici Odontoiatri(418 KB)

Ci sono limiti per i certificati di malattia telematici per i lavoratori dipendenti, se rilasciati da medici e odontoiatri liberi professionisti?
L’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, applicabile ai lavoratori del settore pubblico, prevede che nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza debba essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Ciò significa che i medici e gli odontoiatri liberi professionisti possono (anzi, devono) rilasciare il certificato di malattia telematico anche ai pazienti dipendenti pubblici, ma se si tratta di una prognosi superiore a 10 giorni, devono limitarsi a prescrivere 10 giorni e l'eventuale prognosi aggiuntiva potrà essere certificata, tramite un certificato di continuazione, solo dal medico pubblico.
Nel caso in cui si tratti del terzo evento di malattia nell'anno solare, il lavoratore pubblico deve essere consapevole che deve rivolgersi ad un medico pubblico.
Per quanto riguarda invece i lavoratori del settore privato, l'INPS ha chiarito che sono ugualmente validi i certificati di malattia telematici rilasciati sia dai medici pubblici che dai medici privati, indipendentemente dalla durata della prognosi (Messaggio INPS n. 3044/2024).

E se il sistema telematico non funziona?
Nel caso in cui si presentino interruzioni o malfunzionamenti nel sistema informatico, essendo prioritario il dovere assistenziale, è consentito rilasciare il certificato di malattia in forma cartacea, ma è opportuno indicare sul certificato che l'utilizzo del cartaceo è dovuto al temporaneo malfunzionamento del sistema informatico (con data e ora del rilascio).
Il certificato cartaceo deve contenere tutti gli elementi essenziali sopra ricordati e deve attestare una incapacità lavoratoriva assoluta e temporanea ben precisa, che può non coincidere con la prognosi clinica, la quale da sola non è sufficiente a rendere indennizzabile dall'INPS il periodo di assenza dal lavoro.
Anche per questo è raccomandato di utilizzare sempre la procedura di certificazione telematica: perchè in essa è insita tale attestazione.

Ci sono sanzioni per il mancato utilizzo della procedura di certificazione telematica?
I medici dipendenti e convenzionati con il SSN che senza validi motivi non utilizzano la procedura telematica vengono sottoposti dalla ASL a procedimento disciplinare che può concludersi anche con la cessazione del rapporto di lavoro.

Il certificato di malattia telematico riguarda tutti i lavoratori dipendenti?
Il certificato di malattia telematico è obbligatorio per tutti i lavoratori del settore privato e per la maggior parte dei lavoratori del settore pubblico.
Più precisamente, sono esclusi dal certificato di malattia telematico (e quindi hanno diritto ad ottenere il certificato cartaceo) i dipendenti pubblici appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri), ai Corpi Armati dello Stato (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nel caso del personale delle Forze Armate è previsto un doppio certificato cartaceo: uno con la diagnosi e uno senza diagnosi che il militare deve far pervenire separatamente al proprio Comando (Decreto Ministero Difesa del 24/11/2015). Nel caso del personale dei Corpi Armati dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuori il certificato cartaceo può essere unico, purché comprensivo di diagnosi.

Il medico che non può o non vuole fare il certificato telematico, può delegare un collega o rinviare la certificazione al medico di famiglia?
Assolutamente no.
Il certificato di malattia è l'atto conclusivo di una visita medica, per cui solo il medico che ha constatato l'esistenza di una patologia è tenuto a certificare quanto ha constatato, non altri.
Proprio per questo motivo, se ad esempio il paziente viene visitato in ospedale sarà il medico ospedaliero che l'ha visitato ad emettere il certificato di malattia telematico, così come se viene visitato in un ambulatorio della ASL sarà il medico specialista ambulatoriale ad emettere il certificato. Allo stesso modo, se il paziente viene visitato da un medico privato libero professionista, sarà costui a dover rilasciare il certificato di malattia.
Non è corretto, quindi, visitare il paziente e rinviarlo al medico di famiglia o ad altro collega per il rilascio del certificato, anche perchè questa situazione esporrebbe il medico certificatore all'accusa di falsa certificazione perchè certifica qualcosa che non ha direttamente e personalmente constatato.
Questi principi ovviamente valgono anche per l'eventuale certificato cartaceo.

Considerazioni conclusive
Il medico deve sempre essere consapevole che ogni suo atto, per quanto semplice e apparentemente banale possa essere, è carico di implicazioni giuridiche, amministrative e deontologiche. Quindi deve prestare la massima attenzione ed il massimo scrupolo in ogni momento della propria attività, anche nell'esecuzione di atti spesso banali come la redazione di certificati medici. Che sono molto frequenti e, proprio per questo, è più alto il rischio di disattenzioni o superficialità che però possono avere conseguenze legalmente pesanti.

Inquadramento normativo generale e principi costituzionali

Il rapporto d'impiego del medico con la Pubblica Amministrazione è retto dal principio di esclusività, il cui fondamento risiede negli artt. 97 e 98 della Costituzione.

L'art. 98 sancisce che i pubblici impiegati sono al "servizio esclusivo della Nazione", configurando un nesso inscindibile tra l'esclusività della prestazione e il buon andamento della P.A. (Art. 97 Cost.). La ratio è duplice: preservare le energie psico-fisiche del dipendente per garantire l'efficienza del servizio e prevenire l'insorgenza di centri di interesse alternativi che possano appannare l'imparzialità e il prestigio dell'istituzione.

Tale regime diverge profondamente dal settore privato, dove l'unico limite risiede nel divieto di concorrenza (Art. 2105 c.c.). Nel pubblico, l'incompatibilità prescinde dal danno effettivo o dalla concorrenza, focalizzandosi sulla tutela della funzione.

Riferimenti legislativi:

  • D.Lgs. 165/2001 (Art. 53): Disciplina generale degli incarichi retribuiti e delle incompatibilità.
  • DPR 3/1957 (Artt. 60-65): Normativa storica sulle incompatibilità assolute, la cui ultravigenza è confermata per tutto il personale contrattualizzato.
  • Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione): Rafforzamento dei controlli sui conflitti di interesse.

 

Caso 1: Medici dipendenti del SSN

Il regime dei dirigenti medici si articola su un sistema binario: il divieto assoluto per attività stabili e professionali e il regime autorizzatorio per incarichi occasionali.

Incompatibilità assolute

Ai sensi della Legge 412/1991, il rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti convenzionali con il SSN. È vietato l'esercizio del commercio, dell'industria e di cariche in società con scopo di lucro.

La violazione comporta la diffida (Art. 63 DPR 3/1957) a cessare l'attività entro 15 giorni. In caso di inottemperanza, si verifica la decadenza dall'impiego. È fondamentale precisare che la decadenza è un effetto amministrativo automatico, non una sanzione disciplinare, derivante dalla perdita dei requisiti di indipendenza.

Il "Doppio binario" della responsabilità

In conformità alla giurisprudenza costituzionale (C.Cost. 208/2022), vige il principio del” Doppio binario”:

  1. Profilo Amministrativo/Contabile: L'omissione del versamento dei compensi percepiti alla P.A. configura danno erariale soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti (Art. 53, co. 7-bis).
  2. Profilo Disciplinare/Civile: Anche qualora il medico obbedisca alla diffida evitando la decadenza, l'amministrazione è tenuta ad attivare il procedimento disciplinare per la violazione pregressa e può agire in sede civile per il recupero delle somme.

Confronto tra Incompatibilità e Attività non autorizzate

CaratteristicaIncompatibilità Assolute (Art. 60 DPR 3/1957)Attività non autorizzate (Art. 53 D.Lgs. 165/2001)
Natura attività Abituale, professionale, commerciale o industriale. Occasionale, ma priva di previo assenso scritto.
Effetto Giuridico Decadenza Automatica (se non cessa entro 15gg). Sanzione disciplinare proporzionale.
Responsabilità Non disciplinare (procedura di diffida). Disciplinare e Contabile (Doppio Binario).
Compensi Recupero integrale ex Art. 53, comma 7. Versamento al fondo di produttività dell'ente.

 

Regime autorizzatorio per incarichi occasionali

Per attività occasionali e temporanee (es. docenze, perizie), è necessaria la previa autorizzazione dell'Azienda, che verifica l'assenza di conflitti di interesse.

Incarichi esenti da autorizzazione

Ai sensi dell'Art. 53, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, le seguenti attività sono liberamente espletabili senza autorizzazione preventiva, fermo restando l'obbligo di non interferenza con l'orario di servizio:

  1. Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie.
  2. Utilizzazione economica di opere dell'ingegno e invenzioni industriali (diritto d'autore).
  3. Partecipazione a convegni e seminari (relatore/moderatore).
  4. Incarichi con solo rimborso spese documentato.
  5. Attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Sanzioni e responsabilità post-impiego

Pantouflage (Art. 53, co. 16-ter): Divieto triennale per i dipendenti con poteri autoritativi/negoziali di assumere incarichi presso privati destinatari di tali poteri negli ultimi 3 anni di servizio.

Effetto sul privato: L'ente privato che conferisce l'incarico in violazione è soggetto alla nullità dei contratti e al divieto di contrattare con la P.A. per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti.

 

Caso 2: Medici di Medicina Generale (MMG) e Continuità Assistenziale

I medici convenzionati sono soggetti al regime previsto dall'Art. 21 dell'ACN. Sebbene non siano dipendenti pubblici, l'istituzione del "Ruolo Unico" impone un vincolo di compatibilità oraria e professionale stringente. Ogni attività extra-convenzionale non deve generare conflitti con le finalità del SSN o pregiudicare la disponibilità garantita dagli accordi collettivi nazionali e regionali.

Esempi di situazioni di incompatibilità:

  • Rapporti concomitanti: Incompatibile con ogni altro rapporto dipendente o convenzionale col SSN.
  • Specialistica: Divieto di cumulo con incarichi di specialista ambulatoriale o pediatra di libera scelta.
  • Interessi economici: Divieto di operare in strutture sanitarie private accreditate o convenzionate SSN.
  • Funzioni Fiscali: È vietato svolgere funzioni fiscali (visite di controllo) per conto dell'Azienda o dell'INPS nello stesso ambito territoriale in cui si esercita l'attività di MMG.
  • Conflitto d'interessi specifico: Il Medico Competente (D.Lgs. 81/08) non può acquisire come assistiti i dipendenti delle aziende per cui presta consulenza.
  • Conflitto di Interessi generale: Il divieto si estende a qualsiasi attività o partecipazione in imprese che possano configurare un conflitto di interessi con il SSN.

Divieti Specifici:

  • Farmacie: Incompatibilità con la titolarità, comproprietà o gestione di farmacie o para-farmacie.

In caso di esercizio libero professionale strutturata extra convenzione, è necessario fare richiesta di autorizzazione alla ASL.

 

Caso 3: Specialisti Ambulatoriali

  • Unicità del rapporto: Lo specialista a tempo indeterminato può esercitare in una sola branca e con un unico rapporto convenzionato, anche se presso più ASL.
  • Incompatibilità: È vietato il cumulo con la convenzione di medicina generale o pediatria (salvo rarissime deroghe storiche). È inoltre incompatibile con attività che configurino concorrenza con il servizio pubblico o con l'assunzione di cariche in strutture accreditate.
  • Libera professione: È consentita l'attività libero-professionale, inclusa quella intramoenia

 

Caso 4: Medici Universitari

La Legge 240/2010 (Legge Gelmini) disciplina lo status dei docenti medici:

  • Tempo Pieno (TP): Vige il divieto generale di attività libero-professionale. Tuttavia, il DL 44/2023 (Art. 6, co. 10-bis L. 240/2010) ha introdotto una deroga significativa: i "tempopienisti" possono assumere incarichi presso enti anche a scopo di lucro, previa autorizzazione del Rettore, purché:
    1. Siano svolti senza vincolo di subordinazione.
    2. Non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali.
    3. Non sussista conflitto di interessi con l'Ateneo.
  • Tempo Definito (TD): Consente l'esercizio libero-professionale previa rinuncia a cariche apicali (Rettore, Direttore di Dipartimento) e alle indennità specifiche di esclusività.

Avvertenza sul "camuffamento": L'esercizio di attività professionale "mascherata" da consulenza occasionale integra illecito. Le sanzioni includono la responsabilità penale (truffa, falso), disciplinare (fino alla destituzione) e contabile, con obbligo di restituzione delle maggiorazioni stipendiali indebitamente percepite e il versamento dei proventi all'Università ex Art. 53 D.Lgs. 165/2001.

 

Caso 5: Medici Specializzandi

Il regime di esclusività formativa dello specializzando ha subito evoluzioni per garantire la tenuta del SSN:

  • Regola delle 8 ore: È consentito lo svolgimento di attività libero-professionale per un massimo di 8 ore settimanali fuori dalla rete formativa.

Attività ammesse: Guardie in RSA, raccolta sangue e altre attività consentite dal possesso della sola laurea.

Compenso: 40 € lordi/ora per strutture pubbliche. Nelle strutture private libera contrattazione.

Autorizzazione: Non è richiesto il nulla-osta del Direttore di Scuola.

  • Decreto Calabria: Consente l'assunzione a tempo determinato negli ultimi due anni di specializzazione presso strutture del SSN. In questo caso, diventano dirigenti medici e sono soggetti al regime di esclusività, che preclude l'attività libero-professionale (nemmeno la regola delle “8 ore”).
  • Sostituzioni: Permane la compatibilità con le sostituzioni a tempo determinato di MMG e Pediatri di Libera Scelta (PLS) e con gli incarichi temporanei di Guardia Medica ASL.

 

Caso 6: Medici dipendenti di strutture sanitarie private

I dipendenti di datori di lavoro privati sono soggetti all’obbligo di fedeltà e quindi al divieto di concorrenza previsto dall’art. 2105 del Codice Civile.

Il divieto di concorrenza può estendersi anche oltre la fine del rapporto di lavoro (art. 2125 del Codice Civile) ma solo se risulta da atto scritto che preveda limiti di tempo, corrispettivo economico e limiti di attività.

Eventuale attività libero professionale extra impiego può essere consentita se autorizzata dal datore di lavoro ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali.

 

Caso 7: Medici liberi professionisti

I medici liberi professionisti non dipendono da datori di lavoro pubblici o privati per cui non hanno obblighi di incompatibilità.

Sono tuttavia tenuti al rispetto del Codice di Deontologia Medica che si applica trasversalmente a tutti gli iscritti all’Ordine:

  • Art. 1: Le regole deontologiche vincolano il medico anche per comportamenti assunti al di fuori dell'esercizio professionale qualora incidenti sul decoro della professione.
  • Art. 4: Obbligo di agire senza sottostare a condizionamenti di qualsiasi natura.
  • Art. 30: Dovere di evitare conflitti di interessi e situazioni di vantaggio economico indebito.
  • Art. 31: Divieto di prescrizioni concordate per utilità proprie o di terzi.
  • Art. 65: Divieto di svolgere attività di impresa industriale, commerciale o di altra natura che possa condizionare la dignità, l’indipendenza e l’autonomia professionale.

 

Quadro Sinottico Comparativo

Categoria MedicaNatura del RapportoRegime di EsclusivitàLibera Professione Consentita
Dirigente Medico SSN Dipendente pubblico Obbligatoria (salvo opzione extramoenia) Intramoenia (esclusivo); Extramoenia (non esclusivo)
MMG / PLS Convenzionato Ruolo unico Non in conflitto con orari ACN e interessi SSN
Specialista Ambulatoriale Convenzionato Orario ACN (max 38 ore) Consentita fuori orario
Universitario (TP) Dipendente pubblico Obbligatorio per cariche apicali Solo consulenza occasionale
Universitario (TD) Dipendente pubblico Non richiesto Libera professione consentita
Specializzando Contratto formazione Esclusività formativa Deroghe limitate (8 ore, sostituzioni)
Dipendente Privato Dipendente privato Obbligo di fedeltà Previa autorizzazione
Libero Professionista Autonomo (P. IVA) Assente Piena (rispetto Deontologia)

In questa pagina vengono raccolte le risposte ad alcune domande frequenti su argomenti di interesse generale, che riguardano l'esercizio professionale dei medici e degli odontoiatri.

Gli argomenti saranno progressivamente implementati, così come le risposte ai quesiti, sulla base delle richieste degli iscritti, dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale e sulla base dell'esperienza "sul campo".

Si auspica, in questo modo, di fornire uno strumento di aiuto semplice ma utile per risolvere alcuni dubbi e orientare correttamente il comportamento professionale.

 

Un quesito molto frequente che si pongono i medici riguarda l'obbligo o meno di possedere una certificazione BLS-D, ossia relativa all'uso del defibrillatore semiautomatico. Facciamo chiarezza con questa breve disamina, precisando che nel testo il termine "medico" si riferisce sia al Medico Chirurgo che all'Odontoiatra.

Il supporto di base alle funzioni vitali
II supporto di base delle funzioni vitali (Basic Life Support, BLS) consiste nelle procedure di rianimazione cardiopolmonare (RCP) necessarie per soccorrere un paziente che abbia perso conoscenza, oppure abbia un'ostruzione alle viee aeree da corpo estraneo, oppure si trovi in stato di arresto respiratorio o arresto cardiaco.
Le varie situazioni cliniche che si possono presentare devono essere gestite dal personale sanitario, in primis dal medico, con competenze di base che vanno dal riconoscimento all'allarme tempestivo e al primo trattamento con manovre di base che non richiedono utilizzo di apparecchiature (manovra di Heimlich - posizione laterale di sicurezza - ventilazione artificiale - compressioni toraciche esterne). Queste competenze minime derivano dalla formazione professionale del personale sanitario, in primis del medico, e pertanto sono prestazioni esigibili da qualunque medico, indipendentemente dalla tipologia di attività che svolge e dal contesto in cui opera.
Del resto, quanto sopra è chiaramente previsto nell'art. 8 del Codice di Deontologia Medica che così dispone: "Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza".

Il corso di "Primo Soccorso"
Sulla base di quanto detto sopra, il personale sanitario (medici e infermieri) che in un ambiente di lavoro fosse designato come "addetto al Primo Soccorso" ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008, non è tenuto a frequentare i corsi di formazione per il Primo Soccorso, in quanto i requisiti formativi e professionali del personale sanitario sono superiori a quelli minimi previsti dal Decreto Ministeriale 388/2003 e comunque il personale sanitario è soggetto all'obbligo di aggiornamento professionale ECM, il quale eccede gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione di cui al DM 388/2003 (orientamento affermato dal Ministero del Lavoro con interpello n. 19864 del 25/10/2016).
Viceversa, qualunque medico può svolgere la funzione di docente nei corsi di Primo Soccorso di cui al DM 388/2003, fermo restando il possesso di aggiornate conoscenze scientifiche e tecniche per poter efficacemente addestrare i discenti nelle materie previste dal suddetto Decreto.

Il Defibrillatore semi-automatico (DAE)
A queste competenze di base (che, si ripete, sono obbligatorie per qualunque medico anche se non ha frequentato lo specifico corso di Primo Soccorso), si aggiunge la capacità di usare il defibrillatore semi-automatico, un apparecchio che non ha il compito di formulare diagnosi, ma si limita, se correttamente utilizzato, a suggerire lo shock in caso di arresto cardiaco del paziente.
La Legge n. 120 del 03/04/2001, come poi modificata dalla Legge n. 69 del 15/03/2004, dispone che "è consentito l'uso del defibrillatore semi-automatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare".
Il testo della norma legittima anche il personale sanitario non medico (ad esempio gli infermieri) e il personale non sanitario (i "laici") ad usare il defibrillatore, purchè abbiano ricevuto una idonea formazione. Il fatto che la norma non dica nulla sui medici è perchè si dà per scontato che il medico, non solo è legittimato ad usare il defibrillatore, ma anzi è doveroso che lo sappia usare. Infatti la sua formazione universitaria e il suo status professionale lo rendono "ipso facto" legittimato e deontologicamente tenuto a saper usare il defibrillatore.
L'art. 8 del Codice di Deontologia Medica sopra citato, nell'imporre al medico il dovere di intervento in caso di urgenza, impone che si tratti di un intervento capace e appropriato ("assicurare idonea assistenza") per cui se si verifica una situazione di urgenza per arresto cardiaco ed è disponibile in loco un defibrillatore semi-automatico, il medico che presta soccorso deve saperlo usare appropriatamente.
Non sarà mai scusabile il medico che eviti di intervenire o di usare il defibrillatore adducendo di non avere le competenze per farlo. Potrebbe incorrere nel reato di lesioni colpose o omicidio colposo per imperizia, nel caso in cui non riuscisse ad assistere un paziente in arresto cardiaco per incapacità nell'uso del defibrillatore.

Obbligo formativo per l'uso del DAE
La formazione per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del DAE viene erogata dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e dalle istituzioni e organismi accreditati dalle Regioni. Tali Enti garantiscono un percorso formativo adeguato e rilasciano una certificazione internazionalmente riconosciuta perchè conforme alle raccomandazioni del Comitato Internazionale per la rianimazione cardiopolmonare (ILCOR).
Come già detto sopra, la Legge 120/2001 prevede l'obbligo di tale percorso formativo con certificazione finale per i sanitari non medici e per i non sanitari. I medici, a stretto rigor di legge, non sono obbligati a seguire tali corsi per il semplice motivo che si dà per scontato che siano competenti ad eseguire le manovre di sostegno vitale di base e all'uso del defibrillatore. Pertanto il medico, dal punto di vista legale, può non avere alcuna certificazione BLS-D, ma in caso di urgenza deve saper intervenire e, se del caso, deve saper usare il defibrillatore.
La Regione Toscana, con il Regolamento n. 79/2016 come aggiornato con Regolamento n. 90/2020, prevede fra i requisiti generali che devono possedere tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, la presenza in struttura del defibrillatore semi-automatico e di personale sanitario con documentata frequenza ai corsi BLS-D con cadenza secondo gli standard di settore. Per cui è possibile che le varie strutture sanitarie promuovano o richiedano la frequenza a corsi formativi BLS-D a tutti i loro operatori sanitari indistintamente, compresi i medici. Nell'ambito dell'attività libero-professionale nel proprio studio privato, invece, il Regolamento regionale prevede la necessaria presenza del defibrillatore solo negli studi dove si praticano interventi invasivi (non negli studi dove si effettuano solo visite), ma senza obbligare il medico alla certificazione BLS-D proprio perchè si dà per scontato che il medico sia abilitato ad utilizzarlo. In tal caso è raccomandato che in studio vi siano comunque collaboratori del medico con la certificazione BLS-D (ad esempio l'infermiere, l'igienista dentale, l'assistente alla poltrona, il personale di segreteria, ecc.) in modo che possano intervenire in caso di emergenza, in assenza del medico titolare.
In conclusione e per un principio di massima precauzione, anche se non obbligatorio a stretto rigor di legge, è fortemente raccomandato che anche i medici frequentino periodicamente i corsi di formazione per l'uso del DAE, sia che lavorino presso strutture sanitarie, sia presso il proprio studio privato. Ciò consente al medico di mantenere un bagaglio conoscitivo e operativo sempre aggiornato e adempie sia al dovere di aggiornamento e formazione professionale permanente previsto dall'art. 19 del Codice di Deontologia Medica, sia al dovere di garantire al cittadino la migliore qualità professionale previsto dall'art. 6 del medesimo Codice.

Catalogo dei corsi di formazione
La Regione Toscana mette a disposizione il catalogo dei corsi formativi sul BLS-D erogati dalle Aziende ed Enti accreditati. Il catalogo è consultabile al seguente indirizzo: https://servizi.toscana.it/sis/icuore/home/listaCorsi/ricerca
E' possibile fare una ricerca selezionando la tipologia di corso (per i medici la tipologia più appropriata è "esecutore BLSD adulto e pediatrico per sanitari" e relativo retraining), l'ambito territoriale dell'offerta formativa e le date di interesse.
Si tratta di corsi da svolgersi in presenza perchè, oltra alla parte teorica, prevedono una esercitazione pratica su manichino per cui non effettuabile in modalità telematica.
Per quanto riguarda i costi dei corsi, la Regione Toscana aveva fissato il tetto massimo di 70 euro per i corsi "esecutore BLSD adulto e pediatrico per sanitari" (e di 35 euro per il retraining), ma l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha censurato tale tariffa ritenendola distorsiva della concorrenza. Per cui attualmente non vi è un tetto massimo e le Aziende e gli Enti formatori propongono costi secondo le regole di mercato.
A catalogo sono presenti anche i corsi per Istruttore, nel caso in cui il medico desideri acquisire lo status di formatore nei corsi BLS-D.

Conclusioni
I medici hanno il dovere deontologico di assicurare al paziente la migliore e più qualificata assistenza, anche in casi di urgenza, per cui sono tenuti sia a saper praticare le manovre di supporto vitale di base, sia a saper usare il defibrillatore semi-automatico, quando disponibile.
La frequenza di corsi BLS-D certifica tale competenza e pertanto è fortemente raccomandata.

Cosa si intende per "studio medico"?
Lo studio medico o odontoiatrico è l'ambiente in cui svolge la propria attività il professionista abilitato, ed è caratterizzato dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Questa definizione non è prevista da una specifica norma di legge, ma è una elaborazione della dottrina e della giurisprudenza.

Che differenza c'è fra lo studio medico e l'ambulatorio?
Come detto in precedenza, nello studio medico prevale l'apporto del professionista rispetto ad ogni altro fattore produttivo, mentre per ambulatorio si intende un ambiente in cui esiste una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi assimiliabile al concetto di impresa, per cui l'apporto del professionista è soltanto uno degli elementi che ne fanno parte. Al concetto di ambulatorio è assimilabile quello di "struttura sanitaria", intesa come organizzazione complessa nella quale i fattori produttivi sono organizzati sul modello dell'impresa.

Questa distinzione fra studio medico e ambulatorio o struttura sanitaria che conseguenze pratiche ha?
Dal punto di vista amministrativo, la principale conseguenza di carattere generale è che il linea di principio lo studio medico non dovrebbe aver bisogno di una specifica autorizzazione, proprio perché l'elemento principale ed esclusivo del suo funzionamento è il professionista, il quale è in possesso dell'abilitazione a svolgere la professione di medico chirurgo o di odontoiatra. Viceversa, l'ambulatorio o la struttura sanitaria hanno bisogno, per poter funzionare, di una apposita autorizzazione, in quanto si tratta di un'organizzazione complessa di lavoro, beni e servizi.

Perché si dice che lo studio medico "non dovrebbe aver bisogno di una specifica autorizzazione"?
Proprio in virtù del concetto di cui sopra, per molti anni agli studi medici ed odontoiatrici non è stato imposto alcun obbligo autorizzativo, in quanto non rientranti fra le strutture soggette ad autorizzazione ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.
Tuttavia, a seguito della riforma sanitaria del 1999, è stata prevista la necessità dell'autorizzazione per gli studi medici ove si eseguono prestazioni di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente.
La definizione dei requisiti e degli standard è stata attribuita alla competenza delle Regioni.

Allora qual è la situazione attuale in Toscana?
La Regione Toscana, con la Legge Regionale n. 51 del 05/08/2009, ha individuato quattro tipologie di studi soggetti ad autorizzazione: gli studi che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale, gli studi che erogano prestazioni di endoscopia, gli studi odontoiatrici e gli studi dove di effettuano prestazioni di diagnostica strumentale non complementare all'attività clinica, con refertazione per terzi.

Tutti gli studi che svolgono questo tipo di attività sono quindi soggetti a vigilanza sanitaria?
Sì, anche se con modalità differenti.
Infatti, con il successivo regolamento di attuazione n. 79/R del 17/11/2016, poi aggiornato con regolamento n. 90/R del 16/09/2020, la Regione Toscana ha precisato che se in questi studi vengono erogate esclusivamente prestazioni a "minore invasività" oppure mere visite senza nessuna attività invasiva, non vi è obbligo di preventiva autorizzazione, ma il medico è tenuto a presentare al Comune di competenza la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA).
Più precisamente, per gli studi dove il professionista effettua solo visite o diagnostica strumentale non invasiva e complementare all'attività clinica, è prevista la SCIA in forma semplificata, mentre per gli studi dove il professionista effettua prestazioni a "minore invasività" è prevista la SCIA ordinaria.

E se il medico lavora all'interno di una struttura sanitaria privata?
In questo caso la vigilanza sanitaria ricade sulla struttura, che per legge regionale deve essere autorizzata per poter funzionare. Tant'è vero che, fra i requisiti previsti dalla normativa regionale per le strutture, vi è l'obbligo del Direttore Sanitario, come figura di responsabilità tecnico-organizzativa.
In questo caso, quindi, la struttura è il "titolare" dell'autorizzazione e il singolo medico che è incardinato nell'organico della struttura non è soggetto ad obblighi perchè il suo lavoro rientra all'interno della branca specialistica per la quale la struttura è già in possesso di autorizzazione.
Diverso il caso se il medico non è incardinato nell'organico della struttura (ad esempio ha in affitto una stanza). In questo caso il suo lavoro non rientra all'interno dell'attività della struttura ed egli è direttamente e personalmente il "titolare" dello studio preso in affitto, per cui emerge l'obbligo di chiedere l'autorizzazione o presentare la SCIA, a seconda dei casi.

Dove è reperibile la normativa della Regione Toscana?
Sul sito internet istituzionale della Regione: https://www.regione.toscana.it/-/autorizzazione-e-accreditamento-strutture-sanitarie

Quindi, riassumendo, come si concretizza la vigilanza sanitaria per gli studi medici?
Per gli studi dove si eseguono prestazioni "ad alta invasività" è obbligatoria la preventiva autorizzazione sanitaria.
Per gli studi dove si eseguono prestazioni "a minore invasività" è obbligatoria la presentazione della SCIA ordinaria.
Per gli studi dove si effettuano mere visite eventualmente con diagnostica strumentale non invasiva e complementare all'attività clinica è obbligatoria la presentazione della SCIA in forma semplificata.
Per gli studi dove si esegue diagnostica strumentale con refertazione per terzi (non complementare all'attività clinica principale), è obbligatoria la preventiva autorizzazione sanitaria se l'attività diagnostica è invasiva; è obbligatoria la SCIA se l'attività diagnostica non è invasiva.

Ci sono tipologie di studi comunque esclusi da ogni obbligo?
Sì, in primo luogo i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN sono esclusi dall'obbligo della SCIA, tranne nel caso in cui il medico svolga, a latere della convenzione, attività libero professionale specialistica, nel qual caso ricade nell'obbligo della SCIA, alla pari di ogni libero professionista.
Inoltre per gli studi dove si effettua mera attività peritale senza contatto col paziente (si pensi ai medici legali che redigono pareri sulla base di mera documentazione o esami autoptici) non è dovuta alcuna SCIA.
Infine per gli studi dove si effettua esclusivamente attività di psicoterapia non è dovuta alcuna SCIA, tranne il caso in cui venga svolta attività di psichiatria con prescrizione di farmaci, perché in tal caso si ricade nell'obbligo della SCIA semplificata.

Cosa si intende per "alta invasività" e "minore invasività"?
Sono considerate prestazioni sanitarie "a minore invasività" quelle che non richiedono l'apertura chirurgica delle sierose, hanno un rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive e/o immediate e prevedono un dolore post-procedura non significativo. In pratica sono quelle individuate con la lettera M nel Catalogo regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267805&nomeFile=Decreto_n.16269_del_14-10-2020-Allegato-A
Per differenza, tutte quelle prestazioni che nel Catalogo regionale non sono individuate con la lettera M (e nemmeno con la lettera H e R e non si tratta di mere visite), sono da considerarsi "ad alta invasività".

Perchè l'attività di mera visita, senza nessun tipo di invasività e rischio per il paziente, è soggetta a SCIA?
Si tratta di una novità introdotta dal regolamento regionale n. 90 del 16/09/2020.
In effetti, prima di tale novità, l'attività di mere visite era considerata "attività libera" cioè esercitabile senza necessità di presentare la SCIA.
Il nuovo regolamento regionale ha invece esteso la vigilanza sanitaria anche all'attività di mere visite introducendo l'obbligo di presentare la SCIA, seppure in forma semplificata.
I professionisti che fino ad ora svolgevano mere visite e che non avevano mai presentato la SCIA, sono adesso tenuti a farlo.

Che cosa è in poche parole la SCIA?
É una dichiarazione con la quale il professionista attesta, sotto la propria responsabilità, che il suo studio è in regola i requisiti previsti dalla normativa regionale. Deve essere presentata al Comune ove è ubicato lo studio e l'attività professionale può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA stessa. Al ricevimento della SCIA, il Comune ha 60 giorni di tempo per adottare motivati provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività. Successivamente il Comune può sempre adottare tali provvedimenti, ma solo in caso di falsità o mendacia degli atti e delle relazioni di cui la SCIA è corredata.
Inoltre il Comune, tramite il Gruppo di Verifica regionale, può sempre disporre verifiche e sopralluoghi quando ne ravvisi la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.

Cosa va allegato alla SCIA semplificata?
Alla SCIA semplificata va allegato:

  1. planimetria catastale con attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale;
  2. autocertificazione degli adempimenti e dei controlli svolti sulle attrezzature sanitarie presenti, con riferimento specifico alla messa a terra;
  3. relazione, asseverata da un medico igienista o da un tecnico con esperienza almeno triennale nell’ambito dei processi di sterilizzazione o dal tecnico installatore dell'apparecchiatura di sterilizzazione, descrittiva delle modalità di sterilizzazione e degli indicatori di processo e di efficacia di cui lo studio è dotato;
  4. lista di autovalutazione:  pdfLista autovalutazione (193 KB)  spreadsheetLista autovalutazione (65 KB)

Nel caso in cui lo studio medico non disponga di attrezzature sanitarie nè di processi di sterilizzazione (attività di mera visita), i punti 2 e 3 devono essere sostituiti da una dichiarazione con la quale il medico attesta che, per la sua attività, non necessita di attrezzature sanitarie nè di processi di sterilizzazione.

E cosa invece va allegato alla SCIA ordinaria?
Nella SCIA ordinaria vanno dichiarati gli estremi del certificato di agibilità dei locali, l'elenco dei professionisti collaboratori e/o dipendenti e inoltre va allegato:

  1. planimetria, in scala 1:100  sottoscritta da un tecnico abilitato con indicazione della destinazione d’uso dei locali completa di rapporti  aeroilluminanti ed altezza, conforme alla normativa vigente;
  2. inventario delle attrezzature sanitarie, con indicazione di marca, modello e matricola, anno di produzione ad eccezione dei beni mobili di valore non  superiore al tetto vigente (ad oggi € 516,00);
  3. relazione, asseverata da un medico igienista o da un tecnico con esperienza almeno triennale nell’ambito dei processi di sterilizzazione o dal tecnico installatore dell'apparecchiatura di sterilizzazione, descrittiva delle modalità di sterilizzazione e degli indicatori  di processo e di efficacia  di cui lo studio è dotato;
  4. lista di autovalutazione:  pdfLista autovalutazione (193 KB)  spreadsheetLista autovalutazione (65 KB)

La dotazione per le emergenze, compreso il defibrillatore, è obbligatoria?
Il carrello per le emergenze (o equivalente) è una dotazione necessaria per gli studi che erogano prestazioni a bassa invasività e oltre (quindi soggetti a SCIA ordinaria o autorizzazione) ma non per gli studi dove si effettuano mere visite (soggetti a SCIA semplificata).

La presentazione della SCIA comporta il pagamento di qualche tassa?
E' prevista una tassa regionale di 300 euro per ogni SCIA presentata, più eventuali diritti di istruttoria per il Comune (il Comune di Firenze non li richiede; per gli altri Comuni è necessario informarsi presso il SUAP competente).
Nel caso in cui il medico abbia più studi nel medesimo Comune, può presentare un'unica SCIA allegando le planimetrie e gli altri documenti di tutti gli studi oppure presentare separate SCIA, una per studio, indirizzate al medesimo Comune. Fino al 02/11/2021 il pagamento degli oneri regionali (pari a 300 euro) è previsto solo una volta per Comune.

Ci sono requisiti generali o specifici per gli studi soggetti a SCIA?
Premesso che lo studio deve essere comunque in possesso dei requisiti di agibilità previsti dalle norme urbanistiche e di una idonea illuminazione e aerazione, i requisiti generali e specifici che devono possedere gli studi medici e odontoiatrici soggetti a SCIA sono indicati nell'Allegato C al regolamento regionale n. 79/R del 17/11/2016, come aggiornato con regolamento n. 90/R del 16/09/2020.
In particolare, l'Allegato C elenca nelle prime tre pagine i requisiti degli studi soggetti a SCIA, mentre nelle successive cinque pagine elenca i requisiti degli studi soggetti ad autorizzazione.
L'Allegato C è qui consultabile: pdf Allegato C DPGR 90 2020(216 KB)

L'unità immobiliare ove ha sede lo studio deve essere accatastata come "ufficio"?
Dipende dai regolamenti urbanistici comunali. In generale, se l'unità immobiliare viene utilizzata esclusivamente come studio professionale, dovrebbe essere classificata al Catasto come "ufficio" ossia con il codice A/10.
Se, viceversa, lo studio è una porzione di una unità immobiliare adibita a civile abitazione, allora non è necessario il cambio di destinazione, ma deve comunque essere assicurato il rispetto dei principi di netta separazione fra i locali adibiti a studio e gli ambienti adibiti a civile abitazione o ad usi diversi da quello sanitario, come previsto al punto STU.S.1 dell'Allegato C sopra citato. Per gli aspetti urbanistici e catastali è opportuno farsi assistere da un geometra.

A chi e come si presenta la SCIA?
La SCIA deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune ove è ubicato lo studio.
La compilazione e l'inoltro al SUAP deve avvenire in modalità telematica attraverso il portale regionale STAR (Sistema Telematico Accettazione Regionale) accessibile all'indirizzo: www.suap.toscana.it. E' necessario essere in possesso delle credenziali SPID oppure della CNS (Tessera Sanitaria attivata). In caso contrario è necessario dare delega ad un professionista abilitato (commercialista, geometra, ecc.).
Sul portale STAR, nella sezione "Documenti", è presente il Manuale Utente per essere guidati nella procedura. E' altresì presente un apposito video tutorial.
Sempre sul portale è presente un servizio di "Help Desk" per eventuali problemi tecnici durante la procedura.

Dove posso trovare supporto per la presentazione della SCIA?
Il medico o l'odontoiatra, nel caso in cui non ritenga di svolgere personalmente la procedura, può farsi assistere da un tecnico di propria fiducia (commercialista, geometra, ecc.) oppure può rivolgersi ad aziende che svolgono attività di supporto amministrativo per queste fattispecie.
L'Ordine di Firenze ha convenzioni in proposito, qui consultabili: https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/servizi-agli-iscritti/proposte-commerciali 

Dove sono ubicati gli uffici comunali competenti?
Per il Comune di Firenze la competenza amministrativa è dell'Ufficio Farmacie e Autorizzazioni Sanitarie ubicato in Via Palazzuolo 12. Tale ufficio è contattabile ai numeri telefonici 055.261488 e 055.2616424 nei giorni di mercoledì e giovedì con orario 9.00 - 13.00.
Per gli altri Comuni della Città Metropolitana è necessario consultare i rispettivi siti internet istituzionali.

Esistono prestazioni che, in ogni caso, non sono eseguibili negli studi medici?
Sì: gli interventi chirurgici, le procedure diagnostiche o terapeutiche invasive che richiedono forme di anestesia diverse dall'anestesia topica e locale sono eseguibili soltanto in strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti, così come gli interventi chirurgici o le procedure diagnostiche o terapeutiche invasive che richiedono la presenza di più medici della stessa o di diversa disciplina, compresi i medici anestesisti.
Inoltre le attività di endoscopia ad accesso chirurgico percutaneo possono essere effettuate esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.
Infine, gli interventi odontoiatrici che necessitano di anestesia totale sono anch'essi eseguibili soltanto presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.

Cosa si intende per "refertazione per terzi"?
Si intende la produzione di documentazione utilizzabile con valore equivalente alla refertazione, contenente una valutazione diagnostica strumentale non complementare alla visita clinica.
In questi casi, se le procedure di diagnostica strumentale sono invasive, lo studio è soggetto ad autorizzazione, mentre se sono non invasive è soggetto a SCIA.

Ci sono specifiche particolarità per gli studi associati o le Società tra Professionisti?
Tutto quanto detto fin'ora vale esattamente anche per gli studi associati e le STP, con l'ovvia precisazione che i professionisti associati devono essere tutti abilitati a svolgere l'attività sanitaria.
Gli studi associati e le STP sono tenuti a comunicare al Comune dove hanno presentato la SCIA ogni variazione della composizione dell'associazione o della Società.

Lo studio associato e la STP, quindi, non vanno intesi come una "strutture sanitarie"
Generalmente lo studio associato e la STP, a questi fini, sono considerati "studio professionale" in cui prevale l'apporto professionale ed intellettuale dei professionisti associati rispetto ai beni, materiali e servizi e di conseguenza valgono le stesse regole degli studi professionali e non quelle delle strutture sanitarie.
Fa eccezione il caso di Studio Associato o STP che intenda richiedere l'accreditamento istituzionale (cioé la possibilità di erogare prestazioni sanitarie per conto del SSN). In tal caso non è più sufficiente la SCIA e diventa obbligatoria la richiesta di autorizzazione sanitaria, come per le strutture sanitarie.
Inoltre non va dimenticato che se nel concreto l'organizzazione dello studio associato o STP è di fatto complessa, a livello di "impresa", può essere considerata dall'Autorità Sanitaria una "struttura sanitaria" che quindi ricade nell'obbligo autorizzativo. Tutto dipende se in tale organizzazione è prevalente l'apporto intellettuale dei professionisti associati oppure è prevalente l'organizzazione e la coordinazione di persone, beni e servizi, come detto all'inizio di questa pagina.

Lo studio associato e la STP possono avere una denominazione di fantasia?
Sì. A decorrere dal 1° gennaio 2012 la Legge n. 1815/1939 è stata abrogata, per cui è stato abolito il divieto all'utilizzo di denominazioni di fantasia per gli studi professionali associati. In ogni caso, il cliente deve sempre sapere il nome del professionista che esegue la prestazione e, a questo scopo, è richiesto di indicare nella fattura il nominativo del professionista che ha eseguito la prestazione, il quale ovviamente resta il responsabile sotto tutti i profili nei confronti del paziente.
Per le STP la denominazione o ragione sociale è sempre ammessa, secondo le norme sulle Società di persone o di capitali previste dal Codice Civile.

La SCIA deve essere presentata "una tantum" o va periodicamente rinnovata?
La SCIA va presentata all'inizio dell'attività e non è previsto nessun rinnovo periodico se le caratteristiche dello studio non mutano nel tempo.
Pertanto sarà necessario presentare una nuova SCIA nel caso in cui lo studio ampli, riduca o trasformi la propria attività; ampli, riduca o trasformi i propri locali e, infine, nel caso in cui lo studio si trasferisca in altra sede. Inoltre deve essere data comunicazione al Comune nel caso di temporanea sospensione dell'attività dello studio per periodi superiori a 6 mesi e nel caso di definitiva cessazione dell'attività.
Viceversa gli studi soggetti ad autorizzazione, anche se non sopravviene nessun cambiamento, devono comunque inviare al Comune, ogni tre anni, una dichiarazione che attesta il mantenimento dei requisiti.

E cosa succede nel caso di "subentro" in uno studio professionale?
Nello studio professionale, siccome è assente una organizzazione di mezzi e di persone autonoma rispetto al professionista, non esiste il "subentro" nella titolarità. Nel caso, quindi, in cui un professionista cessi la propria attività e lasci i locali ad un collega, il professionista che cessa deve comunicare al Comune la cessazione dell'attività e il professionista che lo sostituisce deve presentare la SCIA come nuovo studio.

Quali sono le sanzioni previste dalla normativa regionale?
Se lo studio è attivo senza che sia stata presentata la SCIA, il Comune ne dispone la chiusura e applica una sanzione amministrativa da un minimo di 1.550 euro ad un massimo di 9.300 euro. La nuova dichiarazione di inizio di attività potrà essere presentata solo dopo che siano trascorsi 6 mesi dal provvedimento di chiusura.
Le stesse sanzioni si applicano se nello studio venga accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria. Nel caso in cui sia stata presentata la SCIA, ma non siano stati rispettati alcuni requisiti, il Comune ordina la rimozione delle inadempienze dando un termine per provvedere dai 30 ai 180 giorni. Se il trasgressore non ottempera, l'attività dello studio viene sospesa per un periodo da 1 a 6 mesi. In ogni caso viene applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.050 euro ad un massimo di 3.100 euro.
L'accertamento delle violazioni rientra nei poteri, oltrechè dell'Autorità Giudiziaria, anche del competente dipartimento della ASL.

Lo studio medico rientra fra i locali "aperti al pubblico"?
No, lo studio medico non è un locale aperto al pubblico, nel senso che non è accessibile dalla generalità indistinta degli utenti, ma solo dai pazienti del professionista, che con lui hanno un rapporto contrattuale basato sulla fiducia.
Viceversa gli ambulatori, i poli-ambulatori e le strutture sanitarie in genere si rivolgono alla generalità dei cittadini e quindi sono considerati locali aperti al pubblico.

Qual è il codice ATECO appropriato per gli studi medici?
I codici ATECO servono per classificare le attività economiche a fini fiscali e normativi.
I principali codici che interessano i medici e gli odontoiatri sono i seguenti:
- 86.21.00 - Attività di medicina generale. Si tratta ovviamente dei Medici di Medicina Generale, ma anche dei giovani medici neo-abilitati che fanno sostituzioni ai medici di famiglia, guardie mediche e altre attività di medicina generale
- 86.22.01 - Trattamenti di chirurgia estetica
- 86.22.02 - Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti
- 86.22.03 - Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici
- 86.23.00 - Attività odontoiatriche
- 86.91.01 - Attività di diagnostica per immagini
- 86.91.02 - Attività di laboratorio medico
- 86.96.09 - Attività di medicine complementari e alternative

La targa apposta all'entrata dello studio quali requisiti deve avere?
Se viene apposta una targa all'entrata dello studio sulla pubblica via, deve essere conforme alle norme urbanistiche generali previste dal Comune. Non è, quindi, prevista una specifica autorizzazione sanitaria per la targa, ma una regolarità urbanistica.
Se la targa viene apposta all'ingresso dello studio, ma non sulla pubblica via, bensì all'interno di un edificio, allora non è necessaria la verifica di regolarità urbanistica ma, al limite, l'approvazione del condominio.

Il contenuto riportato sulla targa deve essere autorizzato dall'Ordine?
No, non è prevista alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Ordine per poter apporre una targa. Il medico e l'odontoiatra è comunque tenuto a rispettare i criteri di veridicità, correttezza e trasparenza dei contenuti approvati dall'Ordine con delibera n. 35 del 05/03/2007, consultabile in questo sito nella sezione "Pubblicità sanitaria".

Prima di tutto: quando si pone il problema del pagamento o meno dei certificati medici?
La questione si pone solo per i medici convenzionati con il SSN (medici di famiglia e pediatri di libera scelta).
Infatti i medici dipendenti pubblici (ospedalieri) non hanno questo problema in quanto tutte le loro certificazioni sono sempre gratuite per il paziente, in quanto ricomprese nell'attività istituzionale del medico pubblico.
Sul versante opposto ci sono i medici liberi professionisti i quali, a contrario, hanno sempre diritto ad un compenso per la loro attività che, essendo di natura privata e libero professionale, non è mai ricompensata dallo Stato, ma sempre e solo dal privato cittadino.
Quindi valutare se e quando chiedere un compenso per un particolare tipo di certificato è una cosa che riguarda solo i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.


Seconda cosa da chiarire: il certificato ha un costo di per sé o rientra nella prestazione medica in generale?
Il rilascio di un certificato è un atto medico che solitamente rappresenta l'atto finale di una prestazione sanitaria iniziata con l'acquisizione del consenso, la raccolta dell'anamnesi, e proseguita con la visita medica. Tutto il complesso di questi atti costituisce la prestazione del medico.
Da ciò si comprende che il certificato medico non ha una sua autonoma consistenza, in quanto è logicamente inserito in una prestazione sanitaria. Di conseguenza non ha un costo di per sé, ma è la prestazione medica nel suo complesso (conclusasi con il rilascio del certificato) che può avere rilevanza ai fini del compenso per il medico.

Prendiamo in esame la situazione dei medici di medicina generale e dei pediatri. Quali sono i certificati gratuiti per l'assistito?
Alcuni certificati medici rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri sono gratuiti per l'assistito perché rientrano nei compiti del medico previsti dalle Convenzioni Nazionali e/o dagli Accordi regionali. Si tratta di prestazioni che vengono pagate al medico dallo Stato e per questo motivo sono gratuite per il paziente.
I classici esempi di certificati gratuiti sono:

  • incapacità temporanea al lavoro;
  • riammissione a scuola;
  • attività sportiva non agonistica parascolastica;
  • certificati INAIL di infortunio e malattia professionale;
  • assistenza domiciliare integrata;
  • denunce obbligatorie (nascita, morte, malattie infettive e diffusive, AIDS, ecc.).

Al di fuori di questi casi, quindi, il medico può pretendere un compenso?
Sì, perché al di fuori di questi casi, si tratta di prestazioni non retribuite dallo Stato e quindi a carico dell'assistito.
In pratica per le prestazioni non previste dalle Convenzioni Nazionali o dagli Accordi regionali, il medico di medicina generale e il pediatra agisce come un medico libero professionista puro.

Quant'è il compenso che in questi casi il medico può chiedere in libera professione?
Dopo l'abolizione del tariffario a norma del "Decreto Bersani" del 2006, non esiste più una tariffa vincolante, per cui ogni medico è libero di fissare le tariffe che crede. In ogni caso è necessario che il medico informi preventivamente il paziente sul costo della sua prestazione, in modo da evitare ogni spiacevole discussione. Una valida soluzione può essere l'affissione in sala d'attesa dell'elenco delle prestazioni a pagamento con il relativo costo, oppure la preventiva informazione che il medico o il personale di studio fornisce al paziente prima della prestazione.

Il medico può decidere di rilasciare gratuitamente certificati che sarebbero a pagamento?
Il medico, valutando il caso del singolo paziente, può ritenere opportuno evitare di chiedere il pagamento del certificato. Questo spesso succede per motivi di solidarietà sociale, per cui la scelta del medico di non farsi pagare è certamente apprezzabile. Se però questo comportamento viene tenuto solo per accaparrarsi clienti, rappresenta una forma di concorrenza sleale che deve essere ovviamente evitata.

Quando il medico riceve il compenso, deve sempre emettere fattura?
Certamente sì. E la deve emettere nello stesso momento in cui viene pagato, né prima né dopo. Il paziente deve uscire dallo studio con la fattura in tasca.

Sulle fatture per certificati a pagamento ci vuole o no l'IVA?
Fino al 2005 tutte le prestazioni mediche erano considerate esenti IVA e quindi la fattura del medico prevedeva solo e soltanto l'importo del compenso. Ma dal 2005, a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia Europea, bisogna distinguere: se la prevalente finalità della prestazione medica è la tutela della salute dell’interessato o della collettività, il compenso è esente da IVA. Invece se la prevalente finalità della prestazione è di natura accertativa o peritale o medico-legale, allora il compenso è soggetto a IVA.

Quali sono i tipici casi di certificati o prestazioni a pagamento esenti da IVA?
Sono, ad esempio, i certificati per:

  • buona salute, sana e robusta costituzione, attività ludico-motoria;
  • patenti di guida;
  • porto d'armi;
  • medicina del lavoro;
  • esonero dalle lezioni di educazione fisica;
  • invio di minori in colonie o comunità;
  • ammissione di anziani in case di riposo;
  • invio in soggiorni marittimi o montani per motivi di salute;
  • avvenuta vaccinazione;
  • dieta personalizzata alla mensa;
  • idoneità a viaggi.

In questi casi, il medico deve riportare qualche dizione particolare in fattura per giustificare la non applicazione dell'IVA?
Va riportata la dizione: "Prestazione sanitaria esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 18 del DPR 633/1972". Si tratta di una dizione che spesso è già pre-stampata sui ricevutari per prestazioni sanitarie acquistabili in cartoleria.

Quali sono, invece, i casi di certificati o prestazioni a pagamento sui quali aggiungere l'IVA?
Sono, ad esempio, i certificati per:

  • invalidità civile e disabilità;
  • infortunio a fini privati;
  • riconoscimento causa di servizio;
  • fini assicurativi;
  • idoneità allo svolgimento di generica attività lavorativa;
  • impossibilità a presentarsi in tribunale;
  • inabilità a riscuotere la pensione.

A quanto ammonta l'IVA in questi casi?
Al 22% del compenso.

Talvolta non è facile distinguere se nella prestazione medica è prevalente la finalità di cura o la finalità peritale...
E' vero, tant'è che la stessa Agenzia delle Entrate ha previsto una possibile soluzione: nei casi in cui la prestazione del medico sia contemporaneamente finalizzata alla cura della persona, ma abbia anche risvolti assicurativi o peritali, è possibile evitare l'applicazione dell'IVA se il medico riporta in fattura la dizione: "Riscontrata prevalente finalità di tutela della salute". Se viceversa la finalità prevalente della prestazione è di tipo assicurativo o peritale, non c'è bisogno di scrivere nulla in fattura, però allora deve essere applicata l'IVA.

Quali dati sono obbligatori sulla fattura?

  • il nominativo del medico e il suo numero di Partita IVA;
  • le generalità del paziente e il suo codice fiscale;
  • la data e il numero progressivo della fattura (che può essere un numero incrementale anno dopo anno, oppure ricominciare ogni anno dal n. 1 seguito dall'anno di competenza. Ad esempio "n. 1/2013", "n. 2/2013" e così via);
  • la descrizione della prestazione (ad esempio: "visita e certificazione medica");
  • l'importo del compenso;
  • l'eventuale dizione di cui sopra per le prestazioni esenti da IVA;
  • in caso contrario: l'aggiunta del 22% di IVA al compenso stesso.

Serve la marca da bollo sulla fattura?
Se il compenso è assoggettato ad IVA la marca da bollo non si applica.
Se, invece, il compenso è esente da IVA, si applica la marca da bollo di € 2,00 ma solo se il compenso è superiore a € 77,47.

Che cos'è la ritenuta di acconto?
Quando il medico fa una prestazione o un certificato a pagamento ad un paziente, nella fattura non applica mai la ritenuta d'acconto.
La ritenuta d'acconto si applica solo se la prestazione è a favore di imprese, enti, ditte o altri professionisti. In sostanza, non in favore di singoli cittadini, ma di soggetti titolari di Partita IVA.
Ciò premesso, la ritenuta d'acconto è una percentuale (solitamente del 20%) che si detrae dal compenso del medico e che il beneficiario della prestazione deve versare allo Stato. Con la ritenuta d'acconto, quindi, il medico "rinuncia" ad una parte del suo compenso, che va allo Stato in acconto alle tasse che il medico dovrà pagare in sede di dichiarazione dei redditi.

Il medico deve fare la fattura elettronica o cartacea?
Si rinvia all'apposita pagina informativa: https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/fatturazione-elettronica

Come deve riscuotere il medico il denaro che riceve?
Solitamente per la riscossione dei certificati a pagamento, lo strumento più utilizzato è il denaro contante (ma si veda la risposta successiva).
Dal 1° gennaio 2023 l'uso del contante è consentito fino al limite di 5.000 euro.

E' obbligatorio avere il POS per la riscossione tramite bancomat o carte di credito?
Dal 1° luglio 2020 i professionisti sono tenuti ad accettare i pagamenti tramite moneta elettronica, a richiesta del cliente.
Inoltre va ricordato che il cittadino-paziente può portare in detrazione dalle sue tasse solo le spese sanitarie che abbia pagato con strumenti tracciabili, per cui è evidente che sempre più cittadini pretenderanno di pagare la fattura del medico tramite bancomat o carta di credito.
Per approfondire, si rinvia all'apposita pagina informativa https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/fatturazione-elettronica (seconda parte).

I compensi riscossi dall'attività medica devono confluire in un conto corrente dedicato?
Non è obbligatorio, ma raccomandato.
Infatti, se il medico ha un solo conto corrente che usa sia per l'attività professionale che per la sua vita privata, le operazioni di entrata e di uscita di quel conto sono considerate dall'Agenzia delle Entrate tutte afferenti all'attività medica. Se invece il medico ha due conti separati, uno per l'attività professionale e uno per la sua vita privata, può meglio dimostrare la reale entità economica della sua attività di professionista.

Il medico può fare prestazioni "occasionali" senza possedere la Partita IVA?
L'art. 35 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) dispone che coloro che intraprendono una professione devono farne dichiarazione all'Agenzia delle Entrate che attribuisce il numero di Partita IVA.
L'art. 67 dello stesso TUIR regolamenta i "Redditi Diversi" fra i quali compaiono anche i redditi occasionali, considerandoli prodotti da coloro che non svolgono abitualmente attività di impresa o di professione.
Di conseguenza, un professionista iscritto ad un Albo (com'è il medico) non può invocare la disciplina del "lavoro occasionale", in quanto per i professionisti vale la regola dell'art. 35.
L'Agenzia delle Entrate, in più occasioni, ha sostenuto che un professionista iscritto ad un Albo non può mai dire di esercitare "occasionalmente" la professione, altrimenti non sarebbe iscritto all'Albo. L'iscrizione all'Albo, quindi, per l'Agenzia delle Entrate è indice di "abitualità" nell'esercizio della professione, tutto il contrario della "occasionalità".
Per questo è fortemente raccomandato di evitare le prestazioni occasionali e, in casi estremi, limitarle solo a sporadiche e non programmate situazioni ai medici di famiglia. Altrimenti per il medico sarà arduo relazionarsi con l'Agenzia delle Entrate in sede di eventuali verifiche e controlli.
Molto meglio aprire la Partita IVA usufruendo dei regimi agevolati previsti dalla legge.

Se il medico è in procinto di essere assunto come dipendente, può evitare nel frattempo di aprire la Partita IVA?
Vale sempre lo stesso discorso fatto sopra: è sempre meglio evitare prestazioni occasionali per i medici, salvo i casi "limite" sopra richiamati.
Si ricordi inoltre che anche durante la specializzazione può servire la Partita IVA (per eventuali attività di sostituzione ai medici di famiglia). Solo se si diventa dipendenti strutturati senza libera professione extramoenia la Partita IVA non è più necessaria.

Qual è il codice ATECO appropriato per gli studi medici?
I codici ATECO servono per classificare le attività economiche a fini fiscali e normativi.
I principali codici che interessano i medici e gli odontoiatri sono i seguenti:
- 86.21.00 - Attività di medicina generale. Si tratta ovviamente dei Medici di Medicina Generale, ma anche dei giovani medici neo-abilitati che fanno sostituzioni ai medici di famiglia, guardie mediche e altre attività di medicina generale
- 86.22.01 - Trattamenti di chirurgia estetica
- 86.22.02 - Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti
- 86.22.03 - Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici
- 86.23.00 - Attività odontoiatriche
- 86.91.01 - Attività di diagnostica per immagini
- 86.91.02 - Attività di laboratorio medico
- 86.96.09 - Attività di medicine complementari e alternative

Considerazioni conclusive
Per curare correttamente gli aspetti fiscali dell'esercizio della professione è oramai indispensabile che il medico si avvalga di un consulente fiscale di propria fiducia, perchè la materia è altamente complessa e tecnica e, quindi, difficilmente gestibile da chi non è un fiscalista di professione. Comunque è importante che il medico abbia buona padronanza delle poche e semplici regole elencate in questo articolo per evitare la maggior parte di errori in cui può incappare.