VERSIONE ITALIANA (for English version, see as follows)
I medici che non sono cittadini italiani oppure i titoli di laurea conseguiti al di fuori dell’Italia fanno insorgere alcune particolarità ai fini dell’iscrizione all’Ordine professionale e, quindi, ai fini dell’esercizio della professione in Italia.
Le particolarità riguardano due versanti: da un lato la questione della cittadinanza e le relative norme sull’immigrazione e, dall’altro, la validità dei titoli di studio conseguiti all’estero.
Per illustrare tutte le varie fattispecie, è innanzitutto opportuno fare alcune precisazioni.
L’Unione Europea (UE) comprende i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Pertanto i soggetti che hanno la cittadinanza di uno di questi Paesi sono definiti “comunitari” e la laurea conseguita in uno di questi Paesi è definita “titolo comunitario”.
Fanno invece parte dello “Spazio Economico Europeo” (SEE) i seguenti Paesi: Islanda, Liechtenstein, Regno Unito e Norvegia che, pur non appartenendo alla UE, ai fini della presente disamina, sono equiparati ai Paesi UE. Pertanto i soggetti che hanno la cittadinanza di uno di questi Paesi, pur non essendo “comunitari”, godono dello stesso trattamento normativo dei cittadini comunitari.
Infine la Svizzera, pur non appartenendo né alla UE né al SEE, ai fini della presente disamina è equiparata ai Paesi UE, per cui gli svizzeri, pur non essendo “comunitari”, godono dello stesso trattamento normativo dei cittadini comunitari.
In conclusione, per semplicità di trattazione, quando di seguito si utilizza la sigla “UE” devono intendersi tutti i Paesi dell’Unione Europea, i Paesi appartenenti al SEE e la Svizzera.
I cittadini di tutti gli altri Stati del mondo sono definiti, a questo fine, “non UE” e non beneficiano del trattamento previsto dalle normative europee per i cittadini comunitari.
Per prima cosa è opportuno classificare le varie ipotesi che si possono presentare:
- Medici con cittadinanza ITALIANA che si sono laureati all’estero, in un Paese UE;
- Medici con cittadinanza ITALIANA che si sono laureati all’estero, in un Paese NON UE;
- Medici con cittadinanza UE, che si sono laureati in Italia;
- Medici con cittadinanza UE, che si sono laureati in un Paese UE;
- Medici con cittadinanza UE, che si sono laureati in un Paese NON UE;
- Medici con cittadinanza NON UE, che si sono laureati in Italia;
- Medici con cittadinanza NON UE, che si sono laureati in un Paese UE;
- Medici con cittadinanza NON UE, che si sono laureati in un Paese NON UE.
Ipotesi n. 1 – Medici cittadini ITALIANI laureati nella UE
Il medico italiano laureato nella UE, prima di potersi iscrivere all’Ordine ed esercitare la professione in Italia, deve ottenere il riconoscimento della laurea comunitaria.
In Italia l’autorità competente a pronunciare il riconoscimento delle lauree in medicina e in odontoiatria è il Ministero della Salute, al quale va presentata apposita domanda utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Ministero: www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/.
Il Ministero della Salute esamina la domanda e, trattandosi di laurea conseguita nella UE, solitamente conclude tale esame piuttosto rapidamente con l’emanazione di un formale decreto di riconoscimento con valore abilitante del titolo che, a questo punto, è omologato e quindi utile per poter iscriversi all’Ordine (non è necessario sostenere l’esame di abilitazione).
Il medico ha due anni tempo, quindi, per presentare domanda di iscrizione all’Ordine dei Medici competente per territorio (ossia quello della provincia dove il medico risiede) e, una volta iscritto, è legittimato ad esercitare la professione in Italia.
Ipotesi n. 2 – Medici cittadini ITALIANI laureati fuori della UE
Anche in questo caso il medico deve innanzitutto ottenere il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute, al quale è necessario presentare apposita domanda.
Trattandosi però di laurea conseguita al di fuori della UE, il Ministero della Salute indice una Conferenza dei Servizi a cui partecipa anche il Ministero dell’Università. Tale Conferenza esamina il piano di studi del candidato e, alla fine, può pervenire a tre differenti conclusioni:
- Accoglimento dell’istanza con immediato decreto di riconoscimento;
- Prescrizione al candidato di una verifica della sua formazione attraverso una prova attitudinale oppure indicando gli esami universitari da sostenere presso un Ateneo italiano;
- Rigetto dell’istanza.
Nel primo caso (accoglimento dell’istanza) il medico ha due anni di tempo per chiedere l’iscrizione all’Ordine, come detto al punto precedente.
Nel secondo caso (esami o verifica integrativi) il medico deve rivolgersi ad una Università e completare la formazione, come richiesto dalla Conferenza dei Servizi. Solo dopo aver completato questo passaggio, potrà ottenere il diploma di laurea valevole in Italia, cui dovrà seguire l’esame di abilitazione e, infine, l’iscrizione all’Ordine.
Nel terzo caso, il medico non può ottenere l’iscrizione all’Ordine e quindi non è legittimato ad esercitare in Italia.
Ipotesi n. 3 – Medici cittadini UE laureati in Italia
Il medico cittadino UE gode del cosiddetto “diritto di stabilimento”, cioè può liberamente stabilirsi (cioè risiedere stabilmente) in un Paese dell’Unione Europea per esercitare la professione.
Non è quindi necessario che abbia il permesso di soggiorno previsto dalla legge sull’immigrazione, ma comunque deve fissare la sua residenza in Italia, proprio per dimostrare il suo effettivo “stabilimento”.
Dal punto di vista del titolo, la laurea in Italia ovviamente non ha bisogno di alcun riconoscimento, per cui il medico UE laureato in Italia, dopo aver superato anche l’esame di abilitazione, può immediatamente chiedere l’iscrizione all’Ordine professionale competente per territorio (quello della provincia dove risiede).
Ipotesi n. 4 – Medici cittadini UE laureati nella UE
Fermo restando quanto detto sopra relativamente al diritto di stabilimento, il fatto che la laurea sia stata conseguita non in Italia ma in un Paese UE impone al medico di chiederne il riconoscimento al Ministero della Salute, come descritto al punto n. 1.
Siccome in questo caso si sta parlando di un medico non italiano e laureato all’estero, prima di poter ottenere l’iscrizione all’Ordine (e quindi di poter esercitare la professione in Italia) è necessario che dimostri di conoscere la lingua italiana e le normative che regolano l’esercizio della professione in Italia. Tale verifica è svolta dall’Ordine professionale a cui il medico rivolge domanda di iscrizione. Se tale verifica si conclude positivamente, l’Ordine procede alla sua iscrizione all’Albo. In caso contrario indica un termine entro il quale il medico deve sostenere una nuova verifica, dando tempo al richiedente di acquisire una buona padronanza della lingua e una buona conoscenza delle normative italiane.
Ipotesi n. 5 – Medici cittadini UE laureati fuori della UE
Fermo restando quanto detto sopra relativamente al diritto di stabilimento, il fatto che la laurea sia stata conseguita in un Paese non comunitario impone al medico di chiederne il riconoscimento al Ministero della Salute, come descritto al punto n. 2.
Anche in questo caso, dopo il riconoscimento del titolo (o il superamento degli esami o verifiche integrative), è necessario svolgere la prova di verifica di conoscenza della lingua italiana e delle normative nazionali, come descritto al punto n. 4.
Ipotesi n. 6 – Medici non UE laureati in Italia
I medici cittadini non UE sono soggetti alle regole previste dalle leggi sull’immigrazione, per cui devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in Italia in corso di validità.
Ai fini dell’iscrizione agli Albi professionali, le tipologie di permessi di soggiorno considerate valide sono le seguenti:
- Per motivi di lavoro (autonomo o subordinato) o in attesa di occupazione;
- Per motivi familiari;
- Per motivi di studio e formazione, limitatamente al periodo di studio e formazione, con la precisazione che tale tipologia di permesso di soggiorno consente al medico l’esercizio di attività lavorativa per un tempo non superiore a 20 ore settimanali e, comunque, per non più di 1040 ore di lavoro annue.
Il permesso di soggiorno ha sempre una scadenza per cui deve essere periodicamente rinnovato presso la Questura. Il mancato rinnovo comporta la cancellazione dall’Albo e, quindi, l’impossibilità di proseguire ad esercitare la professione in Italia.
É ovviamente titolo valido anche la carta di soggiorno a tempo indeterminato, che sostituisce il permesso di soggiorno temporaneo.
Per quanto riguarda il titolo di studio, la laurea conseguita in Italia non pone alcuna necessità di riconoscimento. Tuttavia bisogna valutare se tutto il corso di laurea è stato svolto in Italia oppure se una parte degli esami sono stati sostenuti all’estero e solo gli altri in Italia. In questo secondo caso, infatti, la frequenza solo parziale del corso di laurea in Italia consente l’iscrizione all’Albo del richiedente solo se congiunta al possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (autonomo o subordinato), in attesa di occupazione o per motivi familiari. Viceversa, se il medico è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, lo svolgimento parziale del corso di laurea in Italia non consente l’iscrizione all’Albo professionale italiano.
Infine è necessario verificare se il medico sia stato ammesso a frequentare il corso di laurea in Italia in soprannumero grazie ad una apposita autorizzazione e finanziamento del suo Paese di provenienza perché in questo caso il medico, una volta terminati gli studi, non può rimanere a lavorare in Italia ma deve rientrare nel suo Paese di origine, che gli ha finanziato gli studi.
Tutti questi aspetti (regolarità del soggiorno, regolarità del titolo) sono valutati dal Ministero della Salute al quale l’Ordine chiede un previo parere prima di poter iscrivere all’Albo il richiedente, anche perché la normativa sull’immigrazione attribuisce al Ministero la valutazione circa la compatibilità con i flussi migratori in ingresso. Di conseguenza l’Ordine si attiene al parere espresso dal Ministero.
Ipotesi n. 7 – Medici non UE laureati nella UE
Per quanto riguarda i motivi del soggiorno in Italia, valgono le stesse indicazioni date al punto precedente.
Per quanto riguarda, invece, il titolo di studio, è necessario il previo riconoscimento da parte del Ministero della Salute, come descritto al punto n. 1.
Infine è necessario procedere alla verifica della conoscenza della lingua italiana, come descritto al punto n. 4.
Ipotesi n. 8 – Medici non UE laureati fuori dalla UE
Per quanto riguarda i motivi del soggiorno in Italia, valgono le stesse indicazioni date al punto n. 6.
Per quanto riguarda, invece, il titolo di studio, è necessario il previo riconoscimento, come descritto al punto n. 2.
Infine è necessario procedere alla verifica della conoscenza della lingua italiana, come descritto al punto n. 4.
Caso particolare: laurea non comunitaria già riconosciuta da un Paese UE
L’eventuale riconoscimento della laurea non comunitaria da parte di un Paese UE non comporta l’automatico riconoscimento del titolo anche in Italia.
É perciò necessario che il medico presenti comunque al Ministero della Salute la domanda di riconoscimento come descritto al punto n. 2, facendo presente di aver già ottenuto il riconoscimento in un altro Paese UE.
Lavoro occasionale in Italia di medici cittadini UE
Le direttive comunitarie prevedono che il medico cittadino UE possa liberamente svolgere atti medici in tutti i Paesi della UE, senza bisogno di stabilirsi in un Paese, ma svolgendo solo attività occasionali. In questo caso di parla di “Libera prestazione di servizi”.
In questo caso il medico, che deve essere legalmente stabilito in uno Stato UE per esercitarvi la stessa professione, deve informare il Ministero della Salute con una dichiarazione preventiva (almeno 30 giorni prima di compiere atti medici in Italia) indicando luogo e data di esecuzione degli atti medici in Italia. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni previste dalla norma di riferimento, il Ministero della Salute comunica la propria decisione positiva circa l'effettuazione, in Italia, della libera prestazione dei servizi da parte del professionista.
Il medico, a questo punto, può svolgere gli atti medici che ha dichiarato di voler eseguire, senza bisogno di iscriversi all’Ordine e senza bisogno di fissare la residenza in Italia e senza necessità di dimostrare di conoscere la lingua italiana.
In casi di documentata urgenza, il medico può inoltrare al Ministero la sua dichiarazione anche entro un termine più breve dei 30 giorni ordinari.
La modulistica per la dichiarazione della libera prestazione di servizi è disponibile sul sito internet del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/.
E’ opportuno sottolineare che l’esercizio della professione medica in Italia senza l’iscrizione all’Ordine è consentita solo e soltanto nel caso sopra descritto: per prestazioni occasionali rese da medici UE e previa comunicazione al Ministero della Salute. I medici non comunitari non possono svolgere alcun atto medico in Italia, nemmeno occasionale, se prima non abbiano ottenuto l’iscrizione all’Ordine (la quale, come visto sopra, è condizionata al riconoscimento del titolo, alla regolarità del soggiorno, all’accertamento della conoscenza della lingua italiana).
Prestazioni occasionali in Italia di medici cittadini extra UE nell’ambito di eventi formativi o di aggiornamento professionale
Il medico cittadino extra UE che intende partecipare a iniziative di formazione e/o aggiornamento in Italia che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), deve presentare domanda al Ministero della Salute ai fini del rilascio dell’autorizzazione temporanea almeno 30 giorni prima dell’evento.
La domanda e la prevista documentazione deve essere trasmessa al Ministero esclusivamente tramite l'azienda ospedaliera, l'azienda universitaria e l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che organizza l’iniziativa di formazione e/o aggiornamento. Il Ministero della salute, verificata la completezza e regolarità della documentazione trasmessa, autorizza lo svolgimento di attività di carattere sanitario esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa di formazione o di aggiornamento per la quale è rilasciata ed esclusivamente presso l’ azienda ospedaliera, l’azienda universitaria e l’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sotto la cui responsabilità è organizzata l’iniziativa di formazione o di aggiornamento e sotto la supervisione del tutor.
L’autorizzazione temporanea non costituisce riconoscimento della qualifica professionale di medico e pertanto l’esercizio della professione sanitaria in Italia al di fuori dei suddetti limiti costituisce violazione della legge penale.
Per i cittadini extra UE la procedura è disponibile sul sito internet del Ministero della Salute: https://www.salute.gov.it/portale/riconoscimentoQualifiche/dettaglioSchedaRiconoscimentoQualifiche.jsp?idMat=PROFS&idAmb=RTENC&idSrv=S&flag=P
Tempi per la valutazione delle istanze
La domanda di iscrizione all’Albo presentata all’Ordine per tutti i casi sopra descritti, necessita di una adeguata istruttoria che consiste nella verifica dei dati autocertificati dal medico e, quando necessario, nell’acquisizione del previo parere favorevole da parte del Ministero della Salute.
Tale attività istruttoria può necessitare di più o meno tempo, in dipendenza della semplicità o complessità del caso specifico.
In ogni caso l’Ordine delibera definitivamente sull’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro il termine legale massimo di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
Per approfondire:
pdf FNOMCEO Circolare 35/2015 (166 KB)
pdf FNOMCEO Circolare 25bis/2007 (337 KB)
pdf MINISTERO SALUTE Circolare 1259/2000 (1.05 MB)
ENGLISH VERSION
Doctors who do not have Italian citizenship or whose medical degree was conferred from a medical school outside Italy must meet the requirements to register with the Italian Medical Council in order to practice the medical profession in Italy.
Regulations take account of citizenship and legislation on immigration and also the validity of the qualification attained outside Italy.
The European Union (EU) comprises the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden. Citizens of these Nations are “EU citizens” and a degree conferred in these Nations is a “community degree”.
The European Economic Area (EEA) members are (in addition to the above-mentioned countries): Iceland, Liechtenstein, Norway, United Kingdom. For the purpose of this document, EEA citizen have the same entitlement as EU citizens.
Citizens of Switzerland, although they are neither EU nor EEA citizens, also have the same entitlement as EU citizens (for the purpose of this document).
For simplicity, in this document “EU” refers to the member countries of the European Union, the European Economic Area and Switzerland. Citizens of all other countries do not have the same entitlements.
It is compulsory to be registered with the Italian Medical Council to practice medicine in Italy.
In general applicants are from the following categories:
- Doctor with Italian citizenship graduated abroad in an EU country;
- Doctor with Italian citizenship graduated abroad in a country outside the EU;
- Doctor with EU citizenship graduated in Italy;
- Doctor with EU citizenship graduated in an EU country;
- Doctor with EU citizenship graduated in a country outside the EU;
- Doctor without EU citizenship graduated in Italy;
- Doctor without EU citizenship graduated in an EU country;
- Doctor without EU citizenship graduated in a country outside the EU
Number 1 – Doctor with Italian citizenship graduated abroad in an EU country
Before registering with the Italian Medical Council in order to practice medicine in Italy, the Community Degree must be recognised by the Italian Health Ministry. The application form which must be lodged, together with all information, can be found at: http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/.
A formal decree recognizing the qualification is usually obtained quite quickly, enabling the doctor to register with the Italian Medical Council in the province of residence. The doctor is not required to sit for the qualifying examination.
The doctor must apply within 2 years for registration with the Italian Medical Council and thereafter practise medicine in Italy.
Number 2 – Doctor with Italian citizenship graduated abroad in a country outside the EU
Also in this case it is necessary to obtain recognition of the qualification by the Italian Health Ministry, for which an application must be submitted (see above). Moreover, as the degree was obtained outside the EU, the Ministry of Education, Universities and Research must also give approval. The two Offices examine the course of study carried out by the doctor, reaching one of the following conclusions:
- immediate decree of recognition of the degree; the doctor must apply for registration at the Italian Medical Council within two years
- the candidate may have to undergo assessment or else integrate his course of study with further study at an Italian University. On completion of the requisite further studies, the doctor will obtain a degree which is valid in Italy. He must then pass the qualifying examination to practise the profession before registering with the Italian Medical Council in the province of residence.
- the application is rejected; in which case the applicant cannot register with the Italian Medical Council and cannot practice medicine in Italy.
Number 3 – EU doctor graduated in Italy
The right of establishment enables EU doctors to reside permanently and work in any EU country.
No permit of stay is required, however the doctor must take up residence in Italy. Having been conferred in Italy, the degree does not require recognition. Once the doctor has passed the qualifying exam to practise, he must register with the Italian Medical Council in the province where he lives.
Number 4 – EU doctor graduated in an EU country
The doctor has the same entitlement to reside and work in Italy. However in this case, recognition of the degree must be obtained from the Italian Health Ministry (see n. 1).
The doctor must speak Italian and he must know the standards and policies which regulate practice of the medical profession in Italy. The doctor must pass an examination on these subjects which is held at the Italian Medical Council, where the doctor applies for registration. Achieving a pass, the doctor will be registered on the National Register of Practitioners and may practise medicine in Italy. If he does not pass the exam, he must sit it again at a future date.
Number 5 – EU doctor graduated in a country outside the EU
The doctor is entitled to reside and work in Italy. As the degree was conferred in a country outside the EU the doctor must obtain recognition of the qualification from Italian Health Ministry, as in Number 2.
Also in this case, following recognition of his degree (either directly or following further assessment or examinations) he must pass an exam on Italian language and on the regulations that all registered medical practitioners must meet (see n. 4).
Number 6 – Doctor without EU citizenship graduated in Italy
A doctor without EU citizenship is subject to the EU Immigration laws. He must be in possession of a valid Permit to Stay.
In order to be a registered doctor, one of the following Permits to Stay are required:
- for work (self-employed or employed) or awaiting employment;
- for family reasons;
- for studying and training, limited to the period of study and training. This permit consents no more than 20 hours work a week, and therefore no more than 1040 hours per year.
A Permit to Stay which is valid for a determined period must be renewed at the police headquarters. Failing to renew a Permit of Stay would result in being taken off the national register of practitioners and therefore no longer able to practise medicine in Italy. Needless to say, a Permit to Stay without an expiratory date enables the doctor to be registered.
A medical degree conferred in Italy does not require recognition. However, it is necessary to establish if the entire study plan has been completed in an Italian University, or alternatively, if a number of exams were passed abroad and a number in Italy. In the second case, in order to be registered in the National Register of Practitioners the applicant must have a valid Permit to Stay for the purpose of work (self-employed or employee), or awaiting employment or family.
However, if the applicant holds a Permit of Stay for study purposes, completing only a part of the study plan/exams in Italy does not consent registration on the National Register of Practitioners.
In addition, it must be verified if the doctor was admitted to the Course as a supernumerary student, authorised and financed by his country of origin and, in which case, once he has completed his studies he cannot remain in Italy to work, but he is obliged to return to his country of origin.
Before registering an applicant, the Italian Medical Council must consult the Italian Health Ministry, which is the competent authority to assess the above circumstances. Furthermore, the Ministry must take into account immigration regulations and current migration flow.
Number 7 – Doctor without EU citizenship graduated in the EU
The applicant must have a valid Permit to Stay (for details see n. 6). The qualification must be recognised by the Italian Health Ministry. For details see Number 1. The applicant must undergo assessment for adequate Italian language skills (see n. 4).
Number 8 – Doctor without EU citizenship graduated in a country outside the EU
The applicant must have a valid Permit to Stay (for details see n. 6). The qualification must be recognised by the Italian Health Ministry together with the Ministry of Education, Universities and Research (for details see n. 2). The applicant must undergo assessment for adequate Italian language skills (see n. 4).
Other circumstances: A degree conferred in a country outside the EU, which has been recognised by an EU country
A degree conferred in a country outside the EU, which has already been recognised by a member country of the EU is NOT automatically recognised in Italy. The doctor must therefore apply to the Italian Health Ministry for recognition of the qualification (for details see n. 2), noting the degree has already been recognised by another member country of the EU.
Occasional medical practise in Italy by EU citizen Doctors
A Community directive permits a doctor with citizenship of an EU country to practise medicine freely in all EU countries without the requirement of residency, however only on an irregular basis (libera prestazione di servizi).
In this case, the doctor must legally reside in a member country of the UE and practise the same profession. He must make a prior declaration to the Italian Health Ministry (at least 30 days beforehand), indicating the place and date when he will practise the profession. In the event all conditions of the directive are met, the Italian Health Ministry will give approval and the doctor may effectuate the approved professional services. He is NOT required to register with the Italian Medical Council, nor take up residency in Italy, nor be assessed on his Italian language skills.
In cases of documented urgency, the doctor may forward a prior declaration to the Italian Health Ministry in less than the requisite 30 days. The form for the declaration of occasional professional services is available at http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/.
It is important to note that the practise of the medical profession in Italy without registration with the Italian Medical Council is permitted only in the above case: occasional professional services rendered by doctors with EU citizenship and subject to prior communication to the Italian Health Ministry.
Doctors without EU citizenship cannot practise medicine in Italy under any circumstance, without first being registered with the Italian Medical Council. As detailed above, registration requires recognition of the qualification by the competent authority in Italy, a valid Permit to Stay and assessment of Italian language skills.
Occasional services as part of educational and training events provided by non-EU citizen Doctors
In Italy, in order to participate in training initiatives that include clinical activities within hospitals, universities and IRCCS biomedical institutions (Scientific Institute for Research, Hospitalization and Healthcare), non-EU citizen Doctors are required to apply to the Italian Department of Health, at least 30 days before the event to obtain the mandatory authorization.
The application and the documentation required must be sent to the Italian Department of Health exclusively through the hospital, the university and/or IRCCS biomedical institute which organizes the training event. The Department of Health, once verified the documentation transmitted, authorizes the medical activities exclusively for the updated training initiative for which it is issued and exclusively within the hospital, the university and/or the IRCCS biomedical institute, under whose Tutor supervision and responsibility the training event is organized.
The authorization is temporary and does not represent the professional qualification as Doctor and therefore the exercise of the medical profession in Italy outside the aforementioned limits constitutes a violation of criminal law.
The procedure is available on the Italian Department of Health official website: https://www.salute.gov.it/portale/riconoscimentoQualifiche/dettaglioSchedaRiconoscimentoQualifiche.jsp?idMat=PROFS&idAmb=RTENC&idSrv=S&flag=P
Time frame for the assessment of applications
For all cases described above, an application for registration on the National Register of Practitioners, presented to the Italian Medical Council, necessitates a close examination. The length of time required is conditioned by the complexity of the application. The Italian Medical Council must accept the application or reject the application within the legal time limit of three months from the date of presentation.
To know more:
pdf FNOMCEO Circolare 35/2015 (166 KB)